Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, ed altresì pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, hanno sancito che l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono ad essa legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente, e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sicchè i compensi spettanti ai soggetti predetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dell’art. 545, comma 4, c.p.c..