Il danneggiato nell'azione di arricchimento senza causa

Ai sensi dell'art. 2041 c.c., chi si è arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. L'azione generale di arricchimento, in particolare, è un rimedio residuale che mira ad eliminare uno squilibrio determinatosi ingiustificatamente a seguito del conseguimento di un'utilità economica o un risparmio di spesa da parte di un soggetto (arricchito) e della correlativa diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto (danneggiato). da StudioCataldi.it

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