Cartolarizzazioni del credito: legittimazione attiva e passiva

Aggiornato il: 8 giu 2020


 

 

 
Il problema degli npl Bancari ha assunto una dimensione notevole in Europa ed in particolare in Italia. Attualmente la strada principale da percorrere per lo smaltimento di questa enorme mole di crediti ammalorati è quella della cartolarizzazione, esterna alle banche o in House, ai sensi della legge 130/99, che offre agli investitori molteplici vantaggi in termini di celerità e sicurezza.
 
Ai sensi dell’art. 4 della predetta legge si applicano, infatti, alle cartolarizzazioni le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario che recitano: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
 
Questa disposizione, dunque, consente una notevole semplificazione dell’operazione in quanto prevede nei confronti dei debitori ceduti un’efficacia ex lege della cessione, in deroga all’art. 1264 c.c., dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto non occorre la notifica e l’accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Inoltre a decorrere da tale data tutte le garanzie si trasferiscono al cessionario senza la necessità di osservare le formalità richieste dalla legge per il trasferimento delle stesse. Quanto precede vale anche per i crediti fondiari che rientrano nel terzo comma del predetto art. 58:”Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.”.Con il presente articolo si intende analizzare le problematiche che si pongono per il cessionario al momento dell’avvio delle azioni legali ovvero per il contenzioso già in corso.
 
CONTENZIOSO DA AVVIARE
 
Cause attive
 
Il cessionario, successivamente alla cessione, potrà avviare, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, cause, procedimenti giudiziari e esecutivi menzionando nell’atto introduttivo (citazione, ricorso ecc) l’atto di cessione dei crediti (che rappresenta il titolo traslativo dei crediti azionati) ed allegando fotocopia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale che riporta la pubblicazione dell’avviso della cessione ex art. 58 T.U.B.
 
In tali casi il cessionario potrebbe trovarsi di fronte a contestazioni in ordine alla titolarità dei diritti azionati, in quanto sorti in capo ad altro soggetto. Legittimati ad eccepire la carenza di legittimazione attiva sono il debitore ed il cedente ma, in forza della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2016, n. 2951 , la stessa può essere rilevata, d’ufficio, dal Giudice. Tale sentenza, peraltro, ha posto fine ad un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapporsi nel corso degli anni, da una parte, l’orientamento minoritario, secondo cui la titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisce una mera difesa, dall’altra, la tesi maggioritaria la quale afferma, invece, che la predetta titolarità costituisce un’eccezione in senso stretto, che deve essere introdotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, con l’ulteriore conseguenza che spetta alla parte che prospetta tale eccezione l’onere di provare la propria affermazione.
 
La suprema Corte ha fatto proprio l’orientamento minoritario statuendo che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa“.
 
In conclusione, quindi, le contestazioni sulla legittimazione e/o titolarità del diritto ad agire possono essere sollevate dalle parti (debitore o cedente) o rilevata dal Giudice, d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
 
Per superare tale contestazione non basta, ovviamente, aver menzionato nell’atto introduttivo l’atto di cessione dei crediti ma occorrerà anche produrlo in fotocopia o, in caso di contestazione ex art. 2719 c.c., in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell’atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione.
 
Cause passive
 
A seguito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti la sola legittimata passiva è la cessionaria che succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. Ne consegue che, come peraltro affermato da buona parte della giurisprudenza di merito, devono essere rigettate le domande formulate nei confronti della banca cedente per carenza di legittimazione passiva e ciò in quanto, come peraltro detto in premessa, la notizia dell’avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
 
Sarà onere del debitore ceduto, quindi, citare in giudizio il cessionario.

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