google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M CAMBIO SESSO E NOME
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CAMBIO SESSO

Nel nostro ordinamento il cambiamento di sesso è regolamentato da una legge ad hoc. "Il Tribunale - ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/1982 - quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza". La ri-attribuzione chirurgica di sesso deve essere autorizzata con sentenza, in quanto comporta l'asportazione degli organi della riproduzione che, in assenza di patologie organiche che la giustifichino, è vietata nell'ordinamento giuridico italiano perché lesiva dell'integrità della persona. Dunque, la persona che intende modificare la propria sessualità deve seguire un percorso assai complesso che si sviluppa in diverse fasi.

L'iter della rettifica di sesso

Prima di tutto occorre affidarsi ad un avvocato per presentare davanti al tribunale un'istanza che riveste la forma del ricorso.

Nella prima fase del procedimento, nella quale è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, il giudice procede alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio (psichiatra) che ha il compito di valutare, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un sesso diverso con conseguente autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico necessario, indicando quale tipo di operazione dovrà effettuare.

Prima di sottoporsi all'intervento, il richiedente viene sottoposto ad un trattamento ormonale con l'ausilio di un endocrinologo, trattamento che, talvolta, prosegue anche dopo l'intervento.

Questa prima fase si conclude con la pronuncia di una sentenza con la quale il giudice autorizza gli interventi chirurgici. Interventi, questi, che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che vanno effettuati presso una struttura pubblica.

Perché è necessaria l'autorizzazione del giudice?

L'autorizzazione del giudice è necessaria perché il medico non può, assolutamente, rimuovere un organo intatto e in buone condizioni di salute.

Terminato l'intervento, che di norma si svolge in diversi stadi, si apre la seconda fase del procedimento molto più veloce. Si svolge in camera di consiglio e si conclude con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento con la quale i giudici, accertata l'avvenuta modifica dal punto di vista anatomico, permettono al richiedente di ottenere il cambio di identità presso l'ufficio anagrafe e su tutti i documenti, fatta eccezione dell'estratto integrale di nascita e del casellario giudiziario.

La rettifica del sesso è accompagnata dalla modifica del nome, ciò al fine di evitare divergenze sui registri anagrafici. Competente ad effettuare la correzione sul registro è l'ufficiale di stato civile del domicilio di chi ne fa richiesta.

Terminati i vari interventi chirurgici occorre, nuovamente, ricorrere al giudice per ottenere la richiesta di rettifica anagrafica. Alla richiesta deve essere allegata la cartella clinica del richiedente per dimostrare l'avvenuta modifica dei caratteri sessuali primari.

Il giudice, se lo ritiene necessario, può disporre una perizia tecnica d'ufficio al fine di accertare le condizioni fisiologiche del ricorrente.

Con in mano la sentenza di rettifica anagrafica il tribunale o l'avvocato civilista chiede all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato compilato l'atto di nascita di provvedere alla rettificazione nel relativo registro.

La legge stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, nessuna traccia debba permanere circa il sesso e il nome originari del richiedente e ciò a salvaguardia della privacy e del futuro inserimento dello stesso nella società.

Il soggetto che ha provveduto alla rettifica del sesso può contrarre matrimonio?

La risposta è positiva. Il soggetto acquisisce tutti gli effetti del nuovo status e, quindi, anche la possibilità di contrarre matrimonio e sposarsi nuovamente.

Si noti bene! Nel caso in cui la rettifica di sesso sia avvenuta nell'ambito di una coppia di coniugi e questi non intendano sciogliere il vincolo matrimoniale, il legislatore con la legge sulle unioni civili (c.d. legge Cirinnà, n. 76/2016), al comma 27 dell'art. 1, ha stabilito che "alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

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