google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilità
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Guida in stato di ebbrezza, lavori di pubblica utilità sospendono la sospensione della patente


Con la sentenza n. 48330 del 19 ottobre 2017 la IV sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che se il Giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la patente.




La vicenda, sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità, aveva visto il Tribunale di Ivrea pronunciarsi ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in relazione all’art. 186 C.d.S., ed applicare all’imputato la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita ex art. 186 c. 9-bis C.d.S. con il lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale applicava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 9 mesi.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorreva avverso tale sentenza deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186 c. 9-bis C.d.S.posto che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere “ripristinate”. Ad avviso della difesa infatti, l’impiego del termine “ripristinare” implica necessariamente il pregresso venir meno della sanzione amministrativa accessoria e, tale “venir meno” non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Solo l’esito dello svolgimento di tale misura infatti, potrà essere determinante ai fini della definitiva quantificazione della sospensione della patente di guida – oltre che ai fini dell’estinzione del reato e della confisca, qualora prevista -. Sostiene quindi la difesa del ricorrente che il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.


La Corte di Cassazione analizza il motivo del ricorso effettuando un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 186 c. 9-bis C.d.S. La S.C. sottolinea come effettivamente il comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. affermi che “in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”. Viceversa, qualora si verifichi “la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell’esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio – con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p. -, tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca”.

Secondo la Suprema Corte è fondamentale il fatto che la norma, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, stabilisca che il Giudice disponga la revoca della pena sostitutiva con conseguente “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristino” impiegato dal legislatore – afferma la Cassazione -, non può che significare “rimessa in vigore”, ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente”. Ciò presuppone che, prima del “ripristino”, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa. Infatti, secondo la Suprema Corte, se venisse assegnata immediata esecutività alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si correrebbe il rischio di vanificare gli effetti premiali previsti dall’art. 186 c. 9-bis C.d.S. in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità rappresenta infatti una procedura di tipo premiale per l’imputato poiché una volta terminata l’esecuzione della pena sostitutiva, il Giudice fissa una nuova udienza nella quale, accertato tale presupposto, adotta una serie di provvedimenti favorevoli al condannato: dichiara estinto il reato, revoca la confisca del veicolo ove precedentemente inflitta e dimezza la durata della sospensione della patente di guida. Ciò detto, il tempo che intercorre fra la compiuta esecuzione della pena sostitutiva e la fissazione della nuova udienza è mediamente piuttosto lungo, pertanto, ove venisse sospesa la patente di guida al momento della sostituzione della pena detentiva sarebbe altamente fondato il rischio che l’imputato – all’udienza successiva -, avesse già sopportato l’intero periodo di sospensione della patente prescritto, vanificando così il successivo dimezzamento previsto dalla norma.

L'interpretazione fornita dai giudici di legittimità è, in questo senso, altamente garantista per il soggetto condannato posto che, pur effettuando un’esegesi strettamente letterale tiene conto dei lunghi tempi processuali, mirando ad evitare che venga vanificato l’istituto del lavoro di pubblica utilità la cui funzione è quella di incentivare comportamenti virtuosi mediante un decremento della sanzione punitiva, garantendo altresì una significativa tutela all’imputato.



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