google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Rottamazione-ter: come funziona?
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Rottamazione-ter: come funziona?

Il decreto fiscale collegato alla manovra ha confermato la rottamazione-ter con condizioni più favorevoli e pagamenti rateali fino a 5 anni con tasso d'interesse ridotto pari al 2% annuo

- Sulla scia delle due precedenti rottamazioni, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri ha confermato la cosiddetta rottamazione-ter.


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Sarà dunque ancora possibile procedere alla definizione agevolata dei propri debiti con il fisco beneficiando dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora come nelle due precedenti "rottamazioni" (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n.193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017).


  1. Rottamazione-ter: definizione agevolata più favorevole

  2. Rottamazione-ter: come funziona

  3. Come aderire alla rottamazione-ter?

  4. Rottamazione-ter: le esclusioni

  5. Effetti della rottamazione

  6. Rottamazione-ter anche anche per chi ha aderito a precedenti rottamazioni

Rottamazione-ter: definizione agevolata più favorevole


Tuttavia, rispetto alle precedenti edizioni, sono previste condizioni più favorevoli. Il debitore, infatti, potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni).


Inoltre, potranno essere utilizzati in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rottamazione-ter: come funziona


I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 potranno essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.


Le somme potranno essere versate in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure in maniera dilazionata nei 5 anni suddetti, attraverso un numero di 10 rate consecutive e di pari importo le quali scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal prossimo.


Il debitore che sceglie di eseguire il pagamento in forma rateale, inoltre, potrà godere di un tasso di interesse ridotto e particolarmente vantaggioso, pari al 2% annuo. Inoltre, provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, il debitore potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.



In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione sarà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Come aderire alla rottamazione-ter?


Per aderire alla rottamazione-ter, il debitore deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.


Nella dichiarazione, inoltre, dovrà essere indicato il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato e il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.


Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate (e, quindi, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Le dichiarazioni già presentate potranno essere integrate entro il 30 aprile 2019.

Rottamazione-ter: le esclusioni


Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.


Tuttavia, per le multe stradali, ovvero le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la rottamazione-ter sarà possibile, ma con il solo condono degli interessi previsti dalla legge.

Effetti della rottamazione


La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione.


Inoltre, l'adesione determinerà anche l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data e il divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.


Il debitore, inoltre, sarà ritenuto in condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del

pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Rottamazione-ter anche anche per chi ha aderito a precedenti rottamazioni


Alla nuova rottamazione potranno accedere anche coloro che hanno aderito alla definizione agevolata in corso, ovvero quella di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2018: questi dovranno effettuare, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.


In tal caso beneficeranno del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini il quale potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,370% annuo a partire dal 10 agosto 2019.


Inoltre, potranno essere definiti con la rottamazione-ter anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi della prima rottamazione (D.L. 193/2016) per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.


Alla nuova procedura di rottamazione sono, infine, ammessi anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dal D.L. n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella prevista dal D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.


Nella definizione agevolata saranno ricompresi, infine, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

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