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Naspi, La Disoccupazione dopo quanti mesi di lavoro ?





Naspi, la disoccupazione tocca anche a chi ha lavorato pochi mesi

Le regole per la Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione, estendono il diritto anche a chi abbia lavorato poco durante l’ultimo anno. Ecco quali sono i criteri da rispettare

La Naspi, il nuovo sussidio di disoccupazione, può essere erogata anche a chi abbia lavorato soltanto per due mesi in un anno, sempre che si possa dimostrare di avere nei quattro anni precedenti almeno 13 settimane (ossia 3 mesi) di contributi.

In questo caso, basteranno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno per avere diritto alla Naspi. Il sussidio per la disoccupazione però non ha una cifra fissa, ma varia a seconda delle settimane di contributi accreditate.


Infatti ha una durata pari alla metà delle settimane contribuite e quindi in pratica chi raggiunge il minimo di 13 settimane (3 mesi di contributi) ha diritto alla Naspi per 45 giorni. Inoltre per la Naspi non contano le settimane di contributi che hanno già generato un altro sussidio di disoccupazione.

Quindi chi ha lavorato almeno un mese nel corso dell’anno e possiede complessivamente nei 4 anni precedenti solo 13 settimane di contributi potrebbe non aver diritto all’assegno se una di queste settimane è stata utilizzata per un’altra indennità di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che sia Aspi, Mini Aspi, o le altre vecchie forme di sussidio che erano previste in precedenza.

Inoltre per avere diritto alla Naspi e a quello che ne consegue, il lavoratore non dovrà essersi dimesso, a meno che non possa dimostrare di averlo fatto per giusta causa oppure che sia avvenuto durante il periodo garantito di maternità, visto che questi casi sono comunque considerati come perdita involontaria dell’occupazione.

Ed è bene ricordare che la domanda per accedere alla Naspi ha anche una scadenza. Andrà presentata al massimo entro 67 giorni dalla data del licenziamento o dalla perdita dell’impiego, altrimenti se ne perde il diritto.

La domanda di Naspi può essere inoltrata sia dal diretto interessato, tramite il sito dell’Inps o il contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, oppure ancora tramite un qualsiasi patronato riconosciuto.

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