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Truffa contrattuale realizzata on-line: si consuma nel luogo dove il reo percepisce il pagamento

Pronunciandosi su un conflitto negativo di competenza sollevato da un GIP, conseguente alla richiesta di archiviazione proposta dal PM che aveva ritenuto rivestire mera rilevanza civilistica la denuncia-querela proposta da un soggetto che, dopo aver acquistato un bene su un sito web, mediante versamento sulla carta postepay del venditore, non si era visto recapitare la merce acquistata, la Corte di Cassazione (sentenza 5 novembre 2018, n. 49988) – nel risolvere detto conflitto negativo, accogliendo la prospettazione del GIP che lo aveva sollevato, il quale sosteneva che il delitto di truffa contrattuale realizzata on line si consuma nel luogo dove il reo percepisce il pagamento della persona offesa – ha infatti ribadito che nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

Cass. pen., Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015

Cass. pen., Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016

Difformi

Non si rinvengono precedenti


Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l’art. 640 c.p. sotto la rubrica «Truffa», punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 la condotta di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Con particolare riferimento al tema della consumazione del reato di truffa, per quanto qui di interesse, si rileva che proprio dalle opposte concezioni invalse nella analisi del danno e del profitto, risaltano con evidenza i nessi che intercorrono tra l'accoglimento della concezione economica o invece patrimoniale del danno e la individuazione del momento consumativo del delitto di truffa. Così, in coerenza con l'accoglimento della concezione economica, la giurisprudenza maggioritaria afferma che il momento consumativo del delitto di truffa è "quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente" (Cass. pen. sez. feriale, 30/8/2016, n. 37400; Cass. pen. sez. II, 15/6/2016, n. 28767; Cass. pen. sez. II, 14/10/2011; Cass. pen. sez. III, 24/2/2011; Cass. pen. sez. II, 18/11/2010; Cass. pen. sez. I, 30/5/1999). Del resto, anche le Sezioni Unite si sono pronunciate in tal senso, chiarendo che la truffa contrattuale, reato istantaneo e di danno, non si consuma nel momento dell'assunzione da parte del soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì in quello del conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa (Cass. pen. SS.UU., 21/6/2000; Cass. pen. sez. II, 14/2/2017, n. 11102; Cass. pen. sez. VI, 12/1/2016, n. 1408; Cass. pen. sez. II, 11/12/2012, n. 49932). La truffa contrattuale integra un delitto istantaneo la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, comportante il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Cass. pen. sez. II, 17/5/2012, n. 18859; Cass. pen. sez. II, 13/4/2011, n. 20025). Talvolta, poi, è stato indicato un distinguo, ai fini della individuazione del momento consumativo del delitto di truffa, nella speciale ipotesi di compra-vendita di cose mobili con consegna a mezzo di vettore. Si distingue cioè l'ipotesi in cui la spedizione sia avvenuta per incarico e nell'interesse del mittente-venditore, da quella in cui il vettore abbia agito esclusivamente in nome e per conto del compratore: "in quest'ultima ipotesi la consumazione deve intendersi verificata nel momento e nel luogo in cui la merce viene consegnata dal raggirato al trasportatore, attraverso il quale l'agente consegue la disponibilità giuridica e materiale del bene" (Cass. pen. sez. I, 17/11/1982).

Qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa (Cass. pen. sez. II, 28/4/2017, n. 31652). Il delitto di truffa che abbia ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui il suddetto soggetto perde definitivamente il bene acquistato e cioè nel momento in cui è dichiarato il default del soggetto emittente (Cass. pen. sez. II, 7/11/2013, n. 49446). Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la concretizzazione del vantaggio patrimoniale dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, in quanto è in tale luogo che avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta (Cass. pen. sez. II, 7/1/2014, n. 3221). Nel caso di cambiale carpita con inganno, il delitto di truffa si perfeziona con il pagamento della stessa e non con la semplice consegna del titolo, presupponendo il delitto l'effettivo conseguimento materiale del bene economico e la sua correlativa perdita in modo definitivo (Cass. pen. sez. II, 25/9/2014, n. 40582). Qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da "vaglia cambiari veloci", il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale (Cass. pen. sez. II, 28/3/2018, n. 14317). Quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile ("postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Cass. pen. sez. II, 10/1/2017, n. 14730; Cass. pen. sez. II, 21/11/2016, n. 49321). Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma (Cass. pen. sez. II, 7/12/2017, n. 54948; Cass. pen. sez. II, 14/11/2016, n. 48027).

Tanto premesso, nel caso in esame, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza sollevava conflitto di competenza negativo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Vasto. Con quest'ultima ordinanza il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, dichiarandosi incompetente in ordine a una truffa telematica, in particolare per aver posto l’indagato in vendita sul sito Internet denominato "subito.it" un hard top per un'autovettura Suzuki Vitara, garantendone l'immediata disponibilità, ma senza consegnare il bene all'acquirente nonostante il pagamento della somma di 350,00 euro, effettuato tramite la ricarica di una carta postepay. Il Tribunale di Vasto, nel trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, si dichiarava incompetente a procedere, sul presupposto che il delitto di truffa contrattuale realizzata on line si consuma nel luogo dove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello dove lo stesso percepisce il pagamento della persona offesa. Ricevuti gli atti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avanzava richiesta di archiviazione, ritenendo che la denuncia presentata dalla persona offesa riguardava «una controversia con valenza esclusivamente civilistica».

A sua volta, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, dopo la presentazione della richiesta di archiviazione e la fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 c.p.p., sollevava conflitto di competenza negativo, rilevando che, nel caso di specie, doveva ritenersi competente il Tribunale di Vasto, che era stato originariamente investito a decidere sulla posizione dell’indagato dall'ufficio requirente vastese. A sostegno di tale declinatoria di competenza, si evidenziava che costituiva espressione di un orientamento consolidato il principio secondo cui nei delitti di truffa, laddove il profitto è percepito mediante accredito su carte di pagamento ricaricabili, il luogo di consumazione del reato deve individuarsi in quello in cui la persona offesa procede al versamento del denaro sulla carta, in conseguenza del quale l'agente ottiene la disponibilità della somma accreditata (Cass. pen., Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, S., CED Cass. 269429).

La Cassazione, ricevuti gli atti, ha accolto la prospettazione del GIP, osservando che il luogo di consumazione del reato per cui si procede nei confronti del ricorrente deve essere individuato in quello in cui la persona offesa effettuava la ricarica della carta postepay intestata all’indagato, che rientrava nella competenza del Tribunale di Vasto. Ne discendeva che, nel caso di specie, in assenza di incertezze sul luogo di consumazione del reato, la competenza a decidere sulla vicenda in esame doveva essere individuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.p., secondo cui: «La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato».

Da qui, la trasmissione degli atti al tribunale di Vasto, giudice individuato come competente.

La decisione in sintesi

Riferimenti normativi:

Art. 640 c.p.

Art. 8 c.p.p.


Cassazione penale, sezione I, sentenza 5 novembre 2018, n. 49988

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