google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Chi non può partecipare alle aste giudiziarie?
top of page

Chi non può partecipare alle aste giudiziarie?

Le regole che individuano a quali soggetti sia vietato partecipare alle aste giudiziarie per aggiudicarsi i beni pignorati

Chi non può partecipare alle aste giudiziarie? In linea generale chiunque può partecipare alle aste giudiziarie e presentare offerte tranne il debitore che ha subito il pignoramento, gli amministratori di beni pubblici rispetto ai beni loro affidati, gli ufficiali pubblici rispetto ai beni venduti tramite loro, i tutori e curatori e i mandatari rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere.

A chi non è consentito presentare offerte per l’acquisto di beni nelle aste giudiziarie?

Chi dunque non può partecipare alle aste giudiziarie? A questa domanda la legge fornisce una risposta semplice:

  • ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale (nel caso di vendita senza gara tra gli offerenti, gara che la legge definisce con il nome di incanto) [1];

  • ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto (l’incanto è, come appena detto, la gara che si svolge in aula pubblica tra i diversi partecipanti) [2].

Il divieto permane anche nel caso in cui all’asta giudiziaria il debitore intenda partecipare attraverso il coniuge.

Il debitore, cioè, non può partecipare alle aste e fare offerte attraverso il proprio coniuge con il quale si sia accordato affinché, successivamente all’aggiudicazione, il bene acquistato gli venga poi rivenduto per intero [3].

Non è invece vietato al coniuge, in regime di comunione legale con il debitore, partecipare all’asta e fare offerte e, quindi, aggiudicarsi il bene anche se l’effetto dell’acquisto comporterà che una quota del bene resterà poi acquisita al patrimonio del debitore pignorato [4].

È anche consentito che due o più persone si accordino, prima dell’asta, affinché una sola di esse partecipi, a spese comuni, all’incanto formulando offerte con l’impegno a trasferire all’altra parte, in caso di aggiudicazione del bene, la metà o diversa quota di proprietà del bene.

Questo è consentito in quanto la legge non vieta né la partecipazione congiunta ad un incanto di due o più soggetti, né che uno o alcuni di più soggetti diano mandato ad uno di loro di partecipare all’asta anche in loro nome o nel loro interesse [5].

Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto

A chi è vietato in generale comprare anche nel caso di asta pubblica?

La legge [6] vieta ad alcuni soggetti di rendersi in generale acquirenti di beni (ad esempio mediante ordinario contratto di compravendita rogitato da notaio) e, perciò, anche di aggiudicarsi un bene attraverso la partecipazione ad aste giudiziarie.

Questi soggetti sono:

  • gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura (il riferimento è ad esempio ai sindaci, ai legali rappresentanti di enti pubblici, ai presidenti delle giunte regionali e provinciali);

  • gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero (in particolare i magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi acquirenti di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni);

  • coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi (il riferimento è ai genitori rispetto ai beni di proprietà dei figli, al tutore rispetto ai beni di proprietà del minore o dell’interdetto, al curatore rispetto ai beni di proprietà del minore o dell’inabilitato, al genitore rispetto al non concepito chiamato a succedere);

  • i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere (salvo che il mandante lo abbia specificamente autorizzato o salvo che il contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi)

I genitori non possono acquistare all’asta pubblica i beni di proprietà dei figli minori

note

[1] Art. 571 cod. proc. civ.

[2] Art. 579 cod. proc. civ.

[3] Cass. civ., sent. n. 4407 del 23/07/1979.

[4] Cass. civ., sent. n. 605/1982.

Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page