google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
top of page

La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive







Cass. civ. Sez. III Sent., 11/10/2018, n. 25170 (rv. 651161-01)

G. c. S.

ESECUZIONE FORZATA - Opposizioni - In genere all'esecuzione o agli atti esecutivi - Fase preliminare sommaria - Necessaria e inderogabile - Fondamento - Mancanza - Conseguenze

La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. (Cassa senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2016)

FONTI CED Cassazione, 2018 Sito Il caso.it, 2018 Riv. Esec. Forzata, 2019, 1, 83 nota di CRIVELLI Riv. Esec. Forzata, 2019, 1, 211 Corriere Giur., 2019, 4, 533 nota di ASPRELLA


Post recenti
Archivio

Seguici

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page