google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Ancora sulle Fideiussioni omnibus: l'accertamento dell'intesa
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Ancora sulle Fideiussioni omnibus: l'accertamento dell'intesa restrittiva prova la condotta







La Suprema Corte, con la sentenza n. 13846/2019, attribuisce al provvedimento adottato dall'Autorità di Vigilanza elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, il cui contenuto va apprezzato nel complesso, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate.



Orientamenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. Civ. 827/1999;

Cass. civ. n. 3640/2009;

Cass. Civ. 11904/2014;

Cass. Civ. 9116/2014;

Cass. Civ. 12551/2013;

Cass. Civ. 7039/2012;

Cass. Civ. 13486/2011;

Cass. Civ. 17475/2002;

Cass. Civ. Sez. unite n. 2207/2005;

Cass. Civ. 29810/2017.

Sulla nullità dell'intero contratto di fideiussione:

Tribunale di Salerno sentenza del 23.08.2018.

Difformi

Sulla nullità delle sole clausole e non dell'intero contratto:

Corte d'Appello Napoli n. 3045/2018;

sull'insussistenza del pregiudizio da porre a base dell'azione di nullità e risarcitoria:

Tribunale di Verona 01.10.2018;

sul risarcimento quale unico rimedio esperibile:

Tribunale di Treviso n. 1623/2018.


Il caso

Tizio adiva la Suprema Corte per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia aveva rigettato la domanda di nullità della fideiussione omnibus da questi sottoscritta, a garanzia delle operazioni bancarie di Alfa S.p.A., e la conseguente condanna al risarcimento danni della banca Beta.

Unitamente alla società per la quale aveva prestato garanzia fideiussoria, Tizio aveva ricevuto un decreto ingiuntivo di pagamento originante da debiti contratti da Alfa nei confronti dell'istituto di credito.

Il ricorrente aveva agito innanzi alla Corte d'Appello deducendo la nullità del contratto per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) l. n. 287/1990 (legge antitrust), in quanto contenente alcune clausole frutto di intesa restrittiva idonea a falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale e contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI.

Tanto era stato accertato con provvedimento n. 55 del 2005 da parte della Banca d'Italia, che aveva riscontrato e quindi censurato l'applicazione uniforme e generalizzata nei contratti di fideiussione delle clausole n. 2, 6 e 8, contrastanti con la disciplina antitrust: argomentazione in virtù della quale il ricorrente aveva eccepito la suddetta nullità, con conseguente non debenza delle somme derivanti dal contratto principale.

In detta sede la Corte d'Appello, nel motivare il rigetto della domanda, aveva evidenziato da un lato come l'istruttoria della Banca d'Italia non si fosse conclusa con una diffida o una sanzione, circostanza dalla quale trarre la conseguenza di un mancato accertamento di illecite pratiche concordate, dall'altro il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di dimostrare l'effettiva diffusione dello schema contenente le incriminate clausole ad opera dell'ABI.

I due motivi contenuti nel ricorso per Cassazione afferiscono alla mancata valutazione del provvedimento della Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale compiuto da Beta e all'erroneo presupposto che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di un'intesa a monte.

L'oggetto dell'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia

Prima di procedere all'analisi della pronuncia di legittimità, è opportuno illustrare l'oggetto dell'analisi che ha condotto al provvedimento n. 55 del 2005.

Lo scopo era quello di verificare se le singole clausole del modello predisposto dall'ABI, nella prassi pedissequamente riportate dagli istituti di credito nei contratti, contrastassero con l’art. 2 c. 2 lett. a) della l. 287 del 1990, la cui violazione comporta la nullità, ad ogni effetto, delle intese atte a restringere, impedire o falsare la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante attraverso attività consistenti nella diretta o indiretta fissazione di condizioni contrattuali.

All'esito dell'analisi sono state censurate le clausole che implicano un'ingiustificata deteriore disciplina contrattuale per il garante, prevedendo:

2) la reviviscenza della fideiussione, nel senso che il garante rimane tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;

6) che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”;

8) l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

L'ABI, che nella predisposizione dell'incriminato schema delle fideiussioni si era avvalsa del parere favorevole di sole 8 associazioni dei consumatori, avrebbe quindi dovuto espungere tali clausole, poiché idonee a realizzare profili di distorsione della concorrenza, con la conseguente stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (Cass. Civ. n. 827/1999).

La decisione della Cassazione: sulla natura di inoppugnabile prova privilegiata dell'accertamento dell'intesa restrittiva da parte dell'Autorità di Vigilanza

In prima battuta il ricorrente per Cassazione censura la sentenza impugnata per non aver dato atto della corrispondenza del contratto di fideiussione per cui era causa allo schema predisposto dall'ABI, oggetto di istruttoria della Banca d'Italia.

Secondo il ricorrente le vesti di autorità garante per l'accertamento delle violazioni della legge antitrust nel settore creditizio avrebbero dovuto indurre il Collegio ad attribuire al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia la natura di inoppugnabile prova privilegiata dell'illecito compiuto dalla controparte.

Altresì Tizio evidenzia l'erroneità della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Brescia per aver statuito che il ricorrente non aveva offerto prova di un'illecita intesa avvenuta a monte.

In relazione al primo aspetto, la Suprema Corte sconfessa la pronuncia impugnata richiamando il consolidato orientamento di legittimità in materia di risarcimento danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 33 comma 2 l. 287/1990.

Secondo i precedenti, difatti, le conclusioni assunte dall'AGCM - cui è stata trasferita la funzione di autorità garante per l'accertamento delle violazioni della legge antitrust nel settore creditizio con la modifica introdotta con l'art. 19 comma 11 l. 262/2005 - e le decisioni del giudice amministrativo che le abbiano confermate o riformate hanno natura di prova privilegiata rispetto alla sussistenza di un comportamento o al compimento di un abuso (Cass. Civ. 3640/2009): ciò consente da un lato di ritenere provata la condotta anticoncorrenziale e dall'altro la sua astratta idoneità a procurare un danno sia alla generalità dei consumatori che ai singoli (Cass. Civ. 11904/2014; Cass. Civ. 9116/2014; Cass. Civ. 12551/2013; Cass. Civ. 7039/2012; Cass. Civ. 13486/2011).

Sulla irrilevanza della mancata pronuncia di diffide o sanzioni all'esito dell'accertamento

Fatta questa premessa, gli Ermellini censurano la decisione della Corte d'Appello per aver dato risalto all'irrilevante dato della mancanza di sanzioni connesse al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, dovendo piuttosto evidenziarsi come la violazione della normativa antitrust costituisca argomentazione fruibile da ciascun utente, a prescindere dalla partecipazione al procedimento amministrativo che ha condotto al relativo accertamento: i fatti costituitivi che portano all'affermazione della sussistenza della violazione della normativa in materia di concorrenza diventano dato incontrovertibile (Cass. Civ. 13486/2011).

La Suprema Corte rammenta come, nel sistema della l. n. 287/1990 e nella disciplina comunitaria, la tutela civilistica e quella pubblicistica siano tra loro complementari e richiama, poi, il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento, che non consente di ritenere irrilevante il provvedimento amministrativo nel giudizio civile: in tale prospettiva, non può avere pregio l'argomentazione che attribuisce rilevanza alla mancata pronuncia di diffide o sanzioni, rilevando piuttosto esclusivamente l'accertamento dell'intesa restrittiva da parte della Banca d'Italia.

Altresì, in relazione alla statuizione in base alla quale la Corte d'Appello aveva ritenuto non provato che l'ABI avesse egualmente diffuso il testo delle condizioni generali di contratto della fideiussione in violazione di quanto prescritto dalla Banca d'Italia, la Suprema Corte ne evidenzia l'irrilevanza.

Ciò che rileva è che le clausole 2, 6 e 8 dello schema costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, idonee ad attuare gli effetti della condotta illecita (Cass. Civ. Sez. unite 2207/2005); prova ne è il fatto che, con sentenza n. 29810/2017, i giudici di legittimità abbiano chiarito che l'illecito anticoncorrenziale è rinvenibile anche in quei contratti sottoscritti precedentemente all'istruttoria del 2005, ove siano state convenute condizioni contrattuali includenti le disposizioni che costituiscono comunque oggetto dell'intesa di cui all'art. 2 lett. a) l. 287/1990.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione

Nel rinviare la decisione alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, infine, i giudici della Suprema Corte esprimono il seguente principio di diritto: "In tema di accertamento di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, l. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario".

Riferimenti normativi:

L. 28/12/2005, n. 262, art. 19

L. 10/10/1990, n. 287, art. 2


Cassazione civile, Sez. I, sentenza 22 maggio 2019, n. 13846

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