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“Giochi” tra amici: in caso di danno i genitori dell’autore devono risarcire la vittima












Il Tribunale di Rieti, sentenza 13 aprile 2019, n. 312, ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due genitori nei confronti della madre e del padre di un ragazzo tredicenne per i danni cagionati da quest’ultimo ad un proprio coetaneo e derivati da una caduta da uno sgabello, conseguita ad un urto provocato colposamente dal figlio dei convenuti e verificatosi mentre i due minori si trovavano all’interno dell’abitazione della vittima. Ritenuto l’autore del fatto capace di intendere e di volere ai sensi dell’art. 2046 del Codice Civile, e ritenuto ingiusto - ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile - il danno da questi provocato, il giudice di merito ha poi giudicato sussistente la responsabilità (diretta) dei genitori del danneggiante ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, per non avere essi fornito nel corso del giudizio la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata: di qui, la loro condanna a risarcire alla vittima i danni tutti, patrimoniali e non, da essa patiti.


Il fatto

Nel mese di luglio 2011 un minore di tredici anni, correndo all’interno dell’abitazione di un coetaneo, urtava lo sgabello su cui quest’ultimo era seduto, facendolo così cadere per terra e cagionandogli un trauma al gomito sinistro ed altre importanti lesioni fisiche, trattate chirurgicamente in ospedale. I genitori della vittima, al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal figlio, adivano le vie legali nei confronti dei genitori del minore danneggiante, asserendo che la rovinosa caduta occorsa al proprio figlio era da imputare, da un lato, alla responsabilità diretta del figlio dei convenuti, il quale con la sua condotta - colposa ma imprudente - aveva cagionato la caduta del proprio coetaneo, e, dall’altro, alla responsabilità concorrente dei genitori dell’autore del fatto illecito, per avere essi omesso qualsiasi precauzione o vigilanza atte ad evitare il sinistro. Questi ultimi peraltro, nel costituirsi, non contestavano la dinamica dell’incidente come rappresentata da parte attrice nei propri scritti difensivi, ma si limitavano a sostenere che la caduta dallo sgabello del ragazzo infortunato si era verificato per un caso fortuito e dunque per causa non imputabile al danneggiante.

Capacità di intendere e di volere del minore danneggiante: l’art. 2046 c.c.

Nella propria citazione gli attori invocavano, oltre alla declaratoria della responsabilità diretta del minore danneggiante, anche una “concorrente responsabilità” - ex art. 2048 c.c., ovvero, in via subordinata, quella ex art. 2047 c.c. -, dei suoi genitori, “i quali avevano omesso qualsivoglia precauzione o vigilanza al fine di evitare il sinistro”.

Tale asserzione consente di fare il punto in merito all’inquadramento della fattispecie operato dal giudicante e di analizzare le diverse ipotesi di responsabilità civile cui un fatto come quello oggetto di causa può dar luogo.

Il giudice laziale ha subito chiarito che trova applicazione nel caso in commento l’art. 2043 del Codice Civile con riferimento alla condotta del figlio dei convenuti, e l’art. 2048 del Codice Civile quanto alla responsabilità dei genitori del minore danneggiante.

Il motivo è da ricondursi alla previsione dell’art. 2046 del Codice Civile, in tema di imputabilità del fatto dannoso, a mente del quale: “non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”.

Ciò significa che il minore autore dell’illecito risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da una propria colpa.

Una persona può, infatti, dirsi dotata della capacità di intendere e di volere (espressione che raccoglie in sé la capacità, sussistente al momento del fatto e rilevante in ordine allo stesso, che si manifesta quale idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni – capacità di intendere - e quale attitudine ad autodeterminarsi sulla base di dati presupposti percettivi, esercitando il controllo su stimoli e reazioni - capacità di volere) quando sia in condizione di comprendere il senso e le conseguenze delle proprie azioni nella misura minima necessaria e sufficiente affinché le condotte da essa tenute possano dirsi il frutto di una scelta libera e consapevole, tanto in relazione alla sfera intellettiva, quanto a quella volitiva.

L’accertamento, caso per caso, compete al giudice civile, il quale decide se detta capacità debba escludersi o meno detta capacità in relazione all’età, allo sviluppo psico-fisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni.

Poiché in campo civile mancano specifici indici normativi in relazione ai criteri di accertamento dell’incapacità naturale (non trovando applicazione, in tale ambito, i criteri previsti dagli articoli 97 e 98 c.p. che sanciscono una presunzione di non imputabilità per il minore di anni 14), l’autorità giudiziaria è chiamata ad utilizzare, quali riferimenti, i parametri tratti dalla comune esperienza, come pure dalle scienze mediche e sociologiche, al fine di valutare concretamente, in base al singolo comportamento, la sussistenza o meno della capacità del minore.

In tal senso, il giudicante non potrà limitarsi a tenere presente l’età dell’autore del fatto, ma dovrà anche aver riguardo al suo sviluppo intellettivo, al tipo di studi frequentati, alla presenza o meno di patologie tali da comportare ritardi e/o deficit intellettivi, all’acquisita o meno consapevolezza della portata illecita della propria azione e della gravità delle conseguenze ad essa derivate, alla propria capacità di autodeterminarsi, ed infine a tutte le altre circostanze fattuali ed ambientali presenti al momento dell’illecito.

In ogni caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. III, sentenza 19 novembre 2010, n. 23464), il magistrato non è necessariamente tenuto a richiedere una indagine tecnica di tipo psicologico, specie se le modalità del fatto e l’età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell’altro.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha riconosciuto in capo al minore danneggiante la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, “e ciò in ragione dell’età di tredici anni del minore” e della carenza di prove quanto alla sussistenza di “elementi tali da dover escludere il normale sviluppo psicofisico dello stesso, che possano far escludere la capacità di orientarsi in maniera consapevole e di comportarsi in maniera idonea ad evitare di arrecare danno a terzi”.

Ebbene, come chiarito dal Tribunale reatino, riconoscere in capo al minore danneggiante la capacità di intendere e di volere di cui al richiamato art. 2046 c.c. costituisce appunto il presupposto per l’imputazione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Ecco perché, come già sopra anticipato, nel passare a fornire un inquadramento giuridico della fattispecie, la corte di merito ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l’art. 2043 c.c. con riferimento alla condotta del danneggiante (cosa, questa, che lo pone nella situazione di rispondere personalmente del fatto dannoso e di trovarsi obbligato a risarcire il danno con il proprio eventuale patrimonio).

Le due ipotesi di responsabilità presunta: gli artt. 2047 e 2048 c.c.

Se, al contrario, il minore fosse stato ritenuto naturalmente incapace di intendere e di volere, del danno da questi cagionato a terzi avrebbe risposto in sua vece chi era tenuto alla sua sorveglianza (in questo caso, i genitori), salva la prova di non aver potuto impedire il fatto.

E ciò, stante l’espressa previsione dell’art. 2047, primo comma, c.c., che prevede una ipotesi speciale di responsabilità in materia, e secondo cui, appunto, “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Ora, tornando alle conseguenze ipotizzabili in capo al minorenne danneggiante giudicato capace di intendere e di volere, va anche ricordato che, alla sopra rammentata sua responsabilità personale ai sensi dell’art. 2043 c.c., tuttavia, si affianca, nel caso in cui sussistano i presupposti, anche quella, solidale e concorrente, dei genitori, di cui all’art. 2048 c.c., da intendersi come ipotesi di responsabilità diretta, per fatto proprio, di questi ultimi per il fatto illecito commesso dal figlio.

Due, infatti, risultano essere le potenziali ipotesi di responsabilità presunta dei genitori:

a) la prima, che si concretizza quando il minore risulta incapace di intendere e di volere, e che trova fondamento nell’art. 2047 c.c. in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza;

b) la seconda, che si concretizza nell’ipotesi opposta, e che trova fondamento nell’art. 2048 c.c. in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione.

Tali due ipotesi, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, 25 marzo 1997, n. 2606), sono alternative tra loro, e non concorrenti, proprio in dipendenza dell’accertamento, in concreto, dell’esistenza o meno della suddetta capacità in capo al minore.

In via riassuntiva, dunque:

a) se il minore danneggiante è capace di intendere e di volere ex art. 2046 c.c., ciò costituisce il presupposto per l’imputazione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e per un conseguente obbligo di rispondere personalmente del fatto dannoso ed una condanna a risarcire il danno con il proprio eventuale patrimonio; in tal caso, alla responsabilità diretta del minore ex art. 2043 c.c. si può aggiungere quella, concorrente, dei genitori del minore danneggiante ex art. 2048 c.c. per c.d. “culpa in educando”.

b) se il minore danneggiante è incapace di intendere e di volere ex art. 2046 c.c., allora sono i genitori a rispondere per i fatti illeciti da lui commessi, ma solo ex art. 2047 c.c.

La responsabilità diretta dei genitori del minore danneggiante

Esaminata la posizione del minore autore dell’illecito (ritenuto, come detto, capace di intendere e volere e dunque responsabile ex art. 2043 c.c. del danno cagionato al coetaneo), il giudice laziale ha affrontato più nel dettaglio la questione, altrettanto importante e delicata, attinente la responsabilità dei genitori del danneggiante ex art. 2048, comma 1, c.c., secondo cui “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.

Questa, pertanto, è da intendersi a norma civilistica di riferimento ove si ritenga che il fatto illecito compiuto dal minore sia la manifestazione di una carenza educativa da parte dei genitori.

Tanto è vero che la colpa ad essi ascrivibile, in tal caso, viene definita: “culpa in educando”, ad intendere che gli illeciti compiuti possono derivare da oggettive carenze educative, caratterizzate dal mancato rispetto, da parte del minore, delle regole di coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui questi si trovi ad operare.

E, come chiarito in sentenza, trattasi di una responsabilità genitoriale diretta, per fatto proprio, per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla colpa dei genitori, peraltro presunta (ove la presunzione, iuris tantum, concerne appunto un difetto di educazione).

Ancor più precisamente, cioè, per una concreta applicazione di detta ipotesi di responsabilità:


a) non è sufficiente la semplice commissione del fatto illecito;

b) è necessaria una condotta direttamente ascrivibile ai genitori, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all’art. 147 c.c. (ai sensi del quale articolo sui genitori incombe non solo l’obbligo di mantenere, ma anche di istruire e di educare i figli, esercitando su di questi la necessaria vigilanza), e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell’illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante;

c) perché se ne possa predicare la sussistenza, occorre essere in presenza di una colpa “specifica”, non essendo all’uopo sufficiente una colpa soltanto generica, attesa anche la presunzione di una “praesumptio iuris tantum” della sua esistenza: così che il genitore potrà dirsi liberato soltanto attraverso la positiva dimostrazione di una rigorosa osservanza dei precetti di cui al menzionato art. 147 c.c..


Ciò significa, chiarisce il Tribunale, che in punto di ripartizione dell’onere probatorio nei giudizi di responsabilità ex art. 2048, comma 1, c.c.:


a) il danneggiato dovrà meramente provare che il fatto illecito è stato commesso dal minore, e che per tale fatto si è subito un danno;

b) i genitori convenuti dovranno provare di non avere potuto impedire il fatto (come richiede il terzo comma del medesimo art. 2048 c.c.), assicurando cioè la positiva dimostrazione di avere osservato i precetti loro imposti dall’art. 147 c.c. relativamente ai doveri verso i figli (ivi compreso l’obbligo di educare la prole).


Occorrerà, cioè, da parte dei genitori, fornire la prova liberatoria positiva di avere impartito al figlio minore una buona educazione (ossia, di avergli insegnato gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane affettivamente significative per la migliore realizzazione della propria personalità), e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore.

La Suprema Corte ha anzi ripetutamente chiarito (ex multis: Cass. civ. sez. I, ordinanza 20 ottobre 2005, n. 20332) che, in mancanza di prova contraria, l’inadeguatezza dell’educazione impartita dai genitori ai figli minori (e della vigilanza su di essi esercitata) ben può desumersi dalle modalità con cui è posto in essere lo stesso fatto illecito, che possono fungere da indicatori del grado di maturità e di educazione del minore conseguenti al mancato adempimento, da parte dei genitori, dei doveri indicati al sopra citato art. 147 c.c..

Sul punto del dovere di vigilanza, tuttavia, il giudice reatino ha voluto chiarire, altresì, che esso va inteso in senso relativo e non assoluto.

Cioè, non serve dimostrare una ininterrotta e personale presenza del genitore accanto al figlio minorenne “allorchè, avuto riguardo, da un lato, all’età del minore in relazione alla sua indole e al conveniente grado di educazione e di maturazione raggiunto, e, dall’altro, alle caratteristiche dell’ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita esterna alla famiglia, facendo ragionevolmente presumere che non siano fonte di pericolo per il predetto e per i terzi”.

Tutto ciò doverosamente precisato e chiarito il giudice di merito, tornando alla fattispecie in esame, ha ritenuto assolto, da parte degli attori (ossia, dei genitori del minore danneggiato), l’onere della prova su di essi incombente, costituito dalla dimostrazione del fatto illecito commesso dal figlio dei convenuti ed il danno subito dal proprio, mentre ha giudicato non fornita la prova liberatoria contraria da parte dei medesimi convenuti, “non avendo gli stessi allegato alcun elemento né alcuna difesa utile a dimostrare di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di esso una vigilanza adeguata”: di qui, la dichiarazione della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c.

Conclusioni

Il Tribunale di Rieti ha dichiarato la responsabilità del minore danneggiante ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c., solidalmente, dei genitori del ragazzo, in ordine all’infortunio da questi provocato al suo coetaneo, ed ha condannato i convenuti a risarcire ai genitori della vittima, a titolo di danno non patrimoniale di tipo biologico, una somma superiore ai 20.000 euro.

Nulla, invece, a titolo di ristoro del danno c.d. morale o esistenziale: infatti il giudicante, pur dichiarando di aderire, in linea di principio, all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza circa l’opportunità di risarcire la componente del danno non patrimoniale nella sua integralità (comprensiva, cioè, oltre che del danno biologico, anche delle voci del danno morale ed esistenziale), evitando duplicazioni, ma anche vuoti risarcitori, ha, al contempo, correttamente chiarito che la lesione di un diritto inviolabile non può determinare la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, ossia in modo automatico.

Ciò vuol dire, asserisce la corte di merito, che resta comunque pur sempre necessario (per ottenere un ristoro “personalizzato”, che vada al di là delle somme concesse per il mero pregiudizio conseguito alle lesioni fisiche) che la vittima provi, anche attraverso presunzioni semplici, di aver effettivamente patito un danno diverso ed ulteriore da quello meramente biologico, “e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale”.

Ed in effetti, secondo il giudice di prime cure, nel caso di specie gli attori:


a) non avevano fornito alcun elemento da cui desumere, seppur in via presuntiva, l’esistenza e la consistenza di danni morali o “esistenziali” ulteriori rispetto a quelli già inglobati nell’importo attribuito per il danno non patrimoniale di tipo biologico (calcolato, esso, come indicato nelle note tabelle milanesi per la liquidazione del danno alla persona);

b) si erano, anzi, limitati ad affermazioni di principio sfornite da qualsiasi elemento di pratico riscontro.


Nulla, infine, per assoluta carenza di qualsivoglia evidenza probatoria, a titolo di “danno da perdita del rapporto familiare”, nonché a titolo di “danno da riduzione della capacità lavorativa” del minore.

Esito del ricorso:

Accoglimento della domanda

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. civ. sentenza n. 11269/2018

Cass. civ. sentenza n. 19402/2013

Cass. civ. sentenza n. 23464/2010

Cass. civ. ordinanza n. 20332/2005

Cass. civ. sentenza n. 2606/1997

Riferimenti normativi:

Art. 2 Cost.

Art. 32 Cost.

Art. 2059 c.c.

Art. 2043 c.c.

Art. 2048 c.c.

Art. 2047 c.c.

Art. 2046 c.c.

Art. 147 c.c.


Tribunale di Rieti, sez. civ., sentenza 13 aprile 2019, n. 312

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