google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Infortunio dell'alunno: sì all’azione diretta dei genitori
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Infortunio dell'alunno: sì all’azione diretta dei genitori nei confronti dell’assicurazione







Secondo la Cassazione, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062, poiché, nell’interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, può ritenersi che l’assicurazione sia stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, se la polizza utilizza il termine “assicurato” con riferimento allo “scolaro” e non all’ “istituto scolastico”.



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

Cass. n. 12400/2007

Cass. n. 5102/ 2015

Difformi:

Non si rinvengono precedenti


An. D’Au. e Ge. Gr., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Lo., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania Assicurazioni Generali s.p.a., che garantiva la scuola elementare frequentata dal minore, chiedendo l'indennizzo dovuto per le lesioni personali riportate dal minore medesimo durante l'orario scolastico.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la società assicuratrice al pagamento della somma di Euro 12.233,09 oltre interessi.

Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice.

La Corte d'appello di Salerno accolse l'appello, rigettando la domanda.

Osservò la corte territoriale, premesso che dagli atti emergeva che assicurato era l'istituto scolastico sicché non configurabile era un contratto a favore di terzo, che il danneggiato non poteva agire direttamente contro l'assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale a sua volta poteva chiamare l'assicuratore in garanzia.

Ha proposto ricorso per cassazione Lo. D’Au. sulla base di due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 114 e 115 c.p.c., 1362 ss., 1882ss., 1891 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Osserva il ricorrente che il dato letterale – in base al quale non una sola volta nella polizza il termine "assicurato" viene riferito all'istituto scolastico, mentre è ripetutamente riferito per indicare lo scolaro - non può non rivestire decisivo rilievo nell'interpretazione della volontà dei contraenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 1362ss., e condurre a ritenere l'assicurazione come stipulata per conto altrui, senza che possa ritenersi indispensabile una esplicita definizione nel contratto di assicurazione per conto altrui.

Il motivo è manifestamente fondato.

Il ricorrente ha trascritto le parti rilevanti della polizza assicurativa, indicando la specifica localizzazione processuale del relativo documento.

In tal modo risulta assolto l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

Va rammentato che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale.

La corte territoriale non si è attenuta al canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell'intero contesto contrattuale, essendosi limitata ad un generico riferimento a quanto emergente dagli atti. Le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente "gli assicurati" in contrapposizione all'"istituto contraente", non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto "emergente dagli atti" (senza peraltro dare conto del criterio ermeneutico perseguito il quale appare comunque, alla stregua di quanto appena osservato, inottemperante all'evidenziato criterio ermeneutico di legge).

Il giudice di merito dovrà pertanto attenersi al principio di diritto sopra richiamato.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che la polizza qualifica come "assicurato" lo studente danneggiato e mai una sola volta l'istituto scolastico.

L'accoglimento del precedente motivo determina l'assorbimento del motivo.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza n. 371/2017 della Corte d'Appello di Salerno, depositata il 21 aprile 2017.

Riferimenti normativi:

Art. 1362 c.c.

Art. 1882 c.c.

Art. 1891 c.c.

Art. 2697 c.c.

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062

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