google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Il collegamento negoziale che cos'è?
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Il collegamento negoziale che cos'è?

Il collegamento negoziale è un fenomeno che non ha una sua specifica disciplina normativa e che è approfondito e studiato solo di recente. Ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria. Ad es. la ditta Alfa fornitrice di gelati alla catena di supermercati Beta (con un contratto di fornitura) cede gratuitamente, con tanto di assistenza, i frigoriferi per mantenere i prodotti (con un contratto di cessione gratuita dei frigoriferi che risulta quindi collegato al contratto di fornitura).

In tal caso la disciplina e le vicende dei contratti collegati tra di loro cambia, nel senso che le sorti di uno influenzano quelle dell'altro, e la disciplina di un contratto si comunica (o può comunicarsi) anche all'altro.

Ovviamente l'esistenza di un collegamento non presuppone unità di documenti contrattuali, potendo uno stesso documento essere relativo a più rapporti o, al contrario un unico rapporto risultare da più documenti.

Né è necessario che le parti dei vari contratti corrispondano; ad esempio se io acquisto un auto da un determinato concessionario, il contratto collegato con cui l'officina mi fornisce l'assistenza tecnica può anche essere stipulato con un altro soggetto.

Accertamento del collegamento

In presenza di un rapporto complesso sarà necessario accertare se le parti non abbiano stipulato un unico contratto (magari misto o complesso) o più contratti collegati. Non sempre sarà facile distinguere.

Alcuni autori sostengono che in tal caso si dovrà cercare di risalire alla volontà delle parti.

Altri sostengono che dalle dichiarazioni dovrà accertarsi se ciascuna di esse sortirà effetti propri e indipendenti, o se gli effetti giuridici non si debbano ricollegare al complesso delle dichiarazioni riunite; nel primo caso avremo un collegamento negoziale, nel secondo caso un negozio unico.

Fondamento del collegamento negoziale

A questo punto viene da domandarsi come sia possibile che la disciplina di un contratto tipico possa risultare diversa da quella prevista dal codice solo per il fatto che esiste un collegamento ad un altro negozio

In particolare, nell'ipotesi in cui il collegamento investa rapporti in cui i soggetti del primo negozio sono diversi rispetto a quelli del secondo che vi è collegato, all'interprete resta da spiegare come può essere che un contratto stipulato tra due parti possa avere effetti nei confronti di un terzo soggetto, stante il principio di relatività del contratto posto dall'articolo 1372.

Per entrambe le ipotesi la risposta deve trovarsi nell'articolo 1322. E' la volontà delle parti, e quindi il principio dell'autonomia privata, che giustifica la possibilità nel primo caso di dare al contratto effetti diversi da quelli propri del tipo legale e nel secondo caso di produrre effetti nei confronti dei terzi.

Ne consegue allora, che se si accoglie questa visione l'accertamento del collegamento non va effettuato in base agli effetti, bensì in base alla volontà delle parti; l'unica che può instaurare un collegamento tra contratti distinti.

Requisiti

Quanto ai requisiti perché sussista il collegamento la dottrina è stata a lungo divisa sul punto se occorresse la sola volontà dei contraenti o bastasse il solo nesso oggettivo tra i negozi; la giurisprudenza ha ritenuto che debbano sussistere entrambi i requisiti:

1) il requisito oggettivo consiste nel nesso teleologico tra i due contatti; occorre cioè che i due contratti siano diretti a raggiungere un risultato economico unitario; il risultato economico può dirsi unitario quando consente alle parti di raggiungere un risultato non raggiungibile con un singolo negozio.

2) il requisito soggettivo consiste nella volontà delle parti (che potrà essere manifestata in forma espressa o tacita) di volere il collegamento.

Tipi di collegamento

La dottrina e la giurisprudenza distinguono vari tipi di collegamento:

  • Collegamento necessario ed eventuale.

  • Il collegamento è necessario (taluno preferisce chiamarlo tipico) quando è obbligatoriamente previsto dalla legge, nel senso che uno dei due contratti non può esistere senza l'altro (ad es. il preliminare rispetto al definitivo, la procura rispetto al mandato, la fideiussione rispetto al debito principale garantito; ecc.). E' eventuale, o atipico, quando il collegamento è operato dalle parti (la fornitura di gelati e la cessione dei frigoriferi). In questo secondo nome il collegamento viene chiamato anche atipico e trova il suo fondamento nel principio generale di autonomia contrattuale (articolo 1322).

  • Collegamento genetico e funzionale. E' genetico il collegamento che si instaura nella fase costitutiva del rapporto, funzionale quello che si instaura nel corso di esso.

  • Il collegamento si dice occasionale quando, pur essendoci un collegamento in senso tecnico-giuridico, non se ne fanno discendere le conseguenze tipiche del collegamento (Cass. 7415/1991).

  • Collegamento unilaterale e bilaterale. Il collegamento si dice bilaterale quando entrambi i contratti si influenzano tra di loro; è unilaterale quando le sorti di uno dei due influenza la sorte dell'altro, ma non viceversa.


La dottrina ha puntato la sua attenzione principalmente sul collegamento eventuale, stabilito dalle parti; il che è logico, perché la disciplina del collegamento necessario è stabilita dalla legge in modo preciso per ciascun caso.

Natura giuridica

Tesi del collegamento tra contratti distinti e autonomi

La dottrina prevalente ritiene che il collegamento negoziale sia un fenomeno unitario, ma che, al suo interno, i due contratti restino distinti e autonomi. Giuridicamente e tecnicamente, quindi l'operazione può scindersi in più fasi, tante quante sono i contratti di cui il collegamento consta.

Alcuni autori, poi, relativamente alla causa dell'istituto, ritengono che, pur essendo l'operazione unitaria, sono ravvisabili cause distinte; accanto ad esse poi è dato rinvenire anche una causa unitaria relativa a tutto il collegamento (Bianca).

Ma si veda in contrario quello che dice Sacco: "si cessi di chiamare causa lo scambio di prestazioni considerato in un frammento di contratto. Il frammento di contratto non ha causa propria. Ciò che si chiama costantemente causa, riferito al contratto collegato, è il gruppo di effetti del contratto che consente di far luogo all'inserimento di quel frammento di contratto nel tipo (Sacco).

Tesi del contratto atipico

Altri autori ravvisano invece nel collegamento un contratto unitario, atipico, con una causa unica. In effetti, che la causa la si voglia ravvisare nella funzione, nello scopo, o nella giustificazione del negozio da parte dell'ordinamento, l'unitarietà del fenomeno può autorizzare una simile conclusione. Questa teoria, come vedremo, permette di semplificare alcuni problemi applicativi che sorgono nella pratica.

D'altro canto non possono risolversi correttamente alcuni problemi se non si guarda al complesso dell'operazione; ad esempio in un contratto di fornitura di carburante cui è collegata una cessione in godimento dell'impianto di distribuzione non può qualificarsi la cessione come contratto di comodato gratuito.

Né osta a questa conclusione il fatto che i soggetto dei vari rapporti possono essere diversi l'uno dall'altro, perché in tal caso la fattispecie va qualificata come contratto plurilaterale.

Tesi del collegamento come fenomeno non autonomo

Ci sembra sia da segnalare una terza tesi, che, a noi sembra la migliore secondo cui il collegamento negoziale, in realtà, non è un vero e proprio istituto.

Non a caso infatti noi abbiamo spesso parlato di "fenomeno"; perché troppo diverse sono le ipotesi che vengono inquadrate all'interno del collegamento, e diversa la disciplina che ne risulta. Basti pensare che alla teoria del collegamento si ricorre quando si fa riferimento al rapporto tra preliminare e definitivo; quando si parla del subcontratto, del negozio indiretto, del negozio fiduciario, in frode alla legge e in un'infinità di casi concreti, che vedremo poi.

Il collegamento negoziale, insomma non è un istituto, ma un'espressione descrittiva di fenomeni così vasti che è impossibile ricondurli ad unità e studiarli unitariamente.

In questa sede non sarà possibile effettuare un'indagine accurata su tutti i tipi di collegamento. Comunque occorre tenere presente questa opzione ricostruttiva quando si studia l'argomento, perché consentirà di ridurre la portata e l'importanza dei problemi che di solito si riconnettono ad esso.

Discutere quindi dei problemi attinenti alla causa del collegamento, o ai problemi di disciplina, non ha senso, perché ogni ipotesi in cui il giurista può ravvisare un collegamento è in realtà diversa dalle altre.

Disciplina

Il collegamento ha come effetto che le vicende di un contratto si riflettono anche sull'altro. Tuttavia questo non accade sempre, ma ovviamente, dovrà verificarsi caso per caso.

Anzitutto occorre distinguere l'ipotesi in cui il collegamento riguardi un negozio principale ed uno accessorio, dal caso in cui entrambi i contratti siano sullo stesso piano. Nel primo caso le sorti del contratto principale si riflettono in genere sull'altro, mentre nel secondo caso di solito non accade.

Questa comunque deve intendersi come regola tendenziale, dovendosi verificare caso per caso l'incidenza di un contratto sull'altro.

A tale proposito la giurisprudenza ricorre all'applicazione dell'articolo 1419 cc., ai sensi del quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

Non ci pare insomma che siano da approvare quelle tesi secondo cui la nullità di uno dei contratti importi sempre e comunque la nullità dell'altro. E questa affermazione vale a maggior ragione quando i due contratti si collocano su un piano di disparità nell'economia dell'operazione.

Ma i problemi relativi alla disciplina non si fermano alla nullità.

Dubbi sono sorti in relazione alla possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento; di avvalersi della garanzia per vizi quando la cosa ceduta gratuitamente sia viziata, ma alla cessione gratuita sia collegato un altro contratto oneroso.

E, più in generale, ulteriori problemi possono sorgere ogniqualvolta si ponga il problema, di fronte a due tipi contrattuali diversi collegati tra loro, se la disciplina di un tipo si estenda anche all'altro. Ad esempio la disciplina della durata della locazione si estende anche all'altro contratto d'opera ad esso collegato?

Queste questioni si ricollegano a quella della natura giuridica dell'istituto e possono effettivamente essere risolti inquadrando correttamente la natura del collegamento.

Ad esempio in materia di eccezione di inadempimento, ravvisando nell'operazione una causa unitaria, e quindi un unitario contratto atipico, senz'altro potrà ammettersi l'eccezione, superandosi così le obiezioni sollevate da una parte della dottrina, secondo cui l'eccezione di inadempimento sarebbe possibile solo tra prestazioni corrispettive.

Idem in materia di vizi della cosa; ottenuta la risoluzione di un contratto per vizio della cosa certamente si porrà nel nulla tutta l'operazione, mentre ipotizzando tanti rapporti e tante cause quanti sono i contratti c'è maggiore difficoltà ad ammettere che col venir meno di un anellovenga meno tutto il resto della catena.

Infine, c'è da notare che la legge, all'articolo 1469-ter (oggi, art. 34 d.lgs. n. 206/2005, cd. "Codice del consumo"), ha previsto che la vessatorietà di una clausola deve essere valutata "anche facendo riferimento alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro contratto collegato o da cui dipende". Sembra, cioè, che il legislatore del 1996 abbia recepito quest'ultimo orientamento, secondo cui l'equilibrio contrattuale tra due prestazioni debba essere valutato con riguardo alla fattispecie complessiva; infatti se una clausola può non essere vessatoria presa isolatamente, ma diventarlo nel momento in cui il contratto cui essa accede viene collegato con altro contratto diverso, allora significa che i meccanismi che il legislatore ha previsto a tutela dell'equilibrio contrattuale debbano essere applicati anche ai contatti collegati. Con la conseguenza che potranno applicarsi tutti gli istituti che potremmo definire di riequilibrio contrattuale, come la rescissione, la risoluzione, l'invalidità, ecc.

Ipotesi di collegamento

Ipotesi dubbie

Ipotesi dubbie, nel senso che si discute se debbano essere ricondotte alla categoria del contratto misto, complesso, o collegato sono:

  • il contratto di residence;

  • il contratto di locazione con cui il locatario si obbliga a fare delle riparazioni il cui corrispettivo viene decurtato dal canone;

  • il contratto di vendita del computer, connesso con il contratto di vendita del software e dell'assistenza tecnica.

Da notare, comunque, che molti autori sostengono che aderire all'una o all'altra delle ricostruzioni non influenza la disciplina in concreto applicabile, che sarà la stessa.

Ad esempio, in un contratto in cui Tizio dà a Caio un quadro con l'obbligo di tenerlo in esposizione ed eventualmente venderlo (in cui deve individuarsi se si tratta di un contratto collegato tra deposito e mandato o di u contratto misto) si discute se si applichi l'articolo 1780 sulla responsabilità del depositario per perdita non imputabile. Da qualunque ottica si guardi l'operazione il risultato non cambia; se è un contratto collegato con prevalenza del deposito l'articolo 1780 si applica; idem se si considera il tutto un contratto misto, perché comunque si applicherà la disciplina del contratto ivi prevalente (e quindi ancora una volta l'articolo 1780).

Il mutuo a causa di gioco

Nel cosiddetto mutuo a causa di gioco (cioè il mutuo stipulato per permettere al mutuatario di giocare) bisogna distinguere:

in primo luogo occorre stabilire se il mutuante sappia o meno delle finalità del mutuo; se il mutuante ha un effettivo interesse a prestare la somma (ad esempio perché è il proprietario della casa da gioco) allora il mutuo può considerarsi collegato; altrimenti nessun collegamento può essere ravvisato; qualora il mutuo sia da considerarsi collegato occorre distinguere:

  • se il gioco è vietato il mutuo sarà senz'altro nullo;

  • se il gioco è tra quelli autorizzati il mutuo sarà valido;

  • se il gioco è tra quelli tollerati, previsti dall'articolo 1933 la giurisprudenza e parte della dottrina sostengono che la stessa disciplina del gioco (cioè l'irripetibilità di quanto prestato) si applichi al negozio di mutuo. La tesi, che si basa sull'assunto che tra mutuo e gioco esista un collegamento negoziale, non convince per il fatto che il nesso teleologico o funzionale deve ravvisarsi quando l'operazione raggiunge uno scopo non raggiungibile con un solo singolo negozio, ciò che non può dirsi in questo caso (in quanto il giocatore potrebbe giocare anche senza contrarre il mutuo).

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