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Le unioni civili

Le unioni civili sono quelle unioni fondate su vincoli affettivi ed economici, alle quali l'ordinamento riconosce uno status giuridico che per molti versi è analogo a quello attribuito al matrimonio.

In Italia, esse hanno fatto l'ingresso ufficiale all'interno dell'ordinamento giuridico con l'emanazione della legge numero 76 del 20 maggio 2016 (cd. legge Cirinnà).

Tale legge, più nel dettaglio ha permesso alle coppie dello stesso sesso di stipulare delle unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico.

Unioni civili: costituzione del vincolo


Le unioni civili possono essere costituite solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso.

Queste, a tal fine, devono effettuare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile, da rendere alla presenza di due testimoni.

Nel documento che attesta la costituzione del vincolo, oltre ai dati anagrafici della coppia, vanno indicati la loro residenza, il regime patrimoniale prescelto tra la comunione dei beni e la separazione dei beni e l'identità, la residenza e i dati anagrafici dei testimoni.

L'atto di unione civile è registrato nell'archivio dello stato civile.

Cause impeditive all'unione


Tuttavia, non sempre è possibile costituire un'unione civile.

Essa, infatti, trova degli ostacoli insormontabili nell'incapacità di una delle due parti e nella sussistenza di un rapporto di affinità o di parentela tra le stesse.

Non è poi possibile costituire tale vincolo se una delle parti è stata condannata in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l'altra o se una delle parti è comunque già sposata o ha un'unione civile con un altro soggetto.

Ognuna delle predette cause impeditive genera la nullità dell'unione.

Diritti e doveri


Dall'unione civile, ciascun componente della coppia assume nei confronti dell'altro l'obbligo alla coabitazione e all'assistenza morale e materiale. Ognuno di essi, inoltre, è tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.

Più in generale, con un'unione civile i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.

Si segnala, tuttavia, che la legge Cirinnà non fa alcun riferimento né all'obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione, che invece scaturiscono dal matrimonio.

Regime patrimoniale


Come detto, al momento della costituzione di un'unione civile la coppia è chiamata a scegliere il regime patrimoniale del vincolo tra quello della comunione e quello della separazione dei beni.

A ciò si aggiunge che, così come avviene per il matrimonio, il regime ordinario è quello della comunione dei beni e la separazione dei beni resta una possibilità della quale avvalersi in maniera espressa.

Sempre con riferimento al regime patrimoniale va poi specificato che anche i soggetti uniti da un'unione civile possono costituire un fondo patrimoniale, dato che a tale vincolo si applica la relativa disciplina, così come quelle dell'impresa familiare, della comunione legale e della comunione convenzionale.

Unione civile e matrimonio


Oltre a tutto quanto visto, l'unione civile si differenzia dal matrimonio per numerosi altri aspetti.

Innanzitutto, il cognome di famiglia viene scelto dalla coppia tra i loro, dichiarandolo all'ufficiale di stato civile e fatta salva la possibilità di ognuno di anteporre o posporre il cognome dell'altro al proprio (nel matrimonio civile, invece, è la moglie che aggiunge sempre al proprio cognome quello del marito).

Inoltre, se l'unione civile si scioglie, gli effetti sono immediati e non è previsto, come per il matrimonio, un periodo di separazione antecedente al divorzio.

Stepchild adoption


Altra fondamentale differenza rispetto al matrimonio tra coppie eterosessuali è rappresentata dai figli.

Oggi in fatti non è riconosciuta la possibilità che il figlio minore di un componente della coppia (nato da fecondazione eterologa o da gestazione per altri) instauri un rapporto di genitorialità sociale con l'altro a seguito di adozione (cd. stepchild adoption).

Bisogna dar conto, tuttavia, del fatto che tale questione è stata molto dibattuta nel corso dell'approvazione della legge, tanto che, contenuta nell'originario disegno di legge, è stata stralciata nella fase che ha portato all'emanazione del testo normativo.

Istituti civilistici



Alle unioni civili si applicano, poi, numerosi istituti tipicamente civilistici, in forza del rinvio contenuto nella legge numero 76/2016.

In particolare, alle coppie dello stesso sesso unite con tale vincolo si applicano le discipline relative all'amministrazione di sostegno, all'inabilitazione, all'interdizione e all'annullamento del contratto a seguito di violenza. Si applicano, inoltre, gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all'integrità fisica o morale di una delle parti.


Una particolare attenzione la merita la disciplina delle successioni, estesa dalla legge Cirinnà anche alle unioni civili.

Da tale estensione, infatti, deve farsi discendere innanzitutto che tutta la disciplina della successione legittima riguarda anche la parte dell'unione civile nella medesima maniera del coniuge, con la conseguenza che al partner omosessuale del de cuius spetterà l'intera eredità in mancanza di figli, fratelli, sorelle e ascendenti del defunto; i due terzi dell'eredità in presenza di ascendenti, fratelli o sorelle del defunto; metà dell'eredità in caso di concorso con un solo figlio o un suo terzo in caso di concorso con più figli del defunto.

Lo stesso dicasi per la successione ereditaria: anche con riferimento alla relativa disciplina, infatti, il coniuge e la parte di un'unione civile sono interamente equiparati. Di conseguenza, quest'ultima ha sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l'arredano. Inoltre, al partner omosessuale unito dal de cuius dal vincolo in analisi è riservato un terzo del patrimonio se concorre con un figlio del defunto, un quarto del patrimonio se concorre con più di un figlio del defunto, la metà del patrimonio se concorre con gli ascendenti del defunto.

Resta fuori solo la disciplina dettata per la successione del coniuge separato.


L'ingresso delle unioni civili nel nostro ordinamento ha inciso anche sulla disciplina dell'indegnità, idonea a sancire l'esclusione dalla successione.

È, infatti, indegno anche chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il partner dell’unione civile del soggetto al quale si succede (salva la sussistenza di cause di esclusione della punibilità) o ha commesso in suo danno un fatto al quale sono applicabili le disposizioni dettate per l'omicidio.

È inoltre indegno chi ha denunciato la parte dell'unione civile per un reato punibile con l'ergastolo o o con la reclusione non inferiore a tre anni se tale denuncia è stata accertata come falsa all'esito di un giudizio penale.

Istituti di diritto del lavoro

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Venendo, invece, all'ambito del diritto del lavoro, la legge Cirinnà riconosce, in caso di morte del lavoratore, il diritto del partner al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge.

Peraltro, anche se l'unione civile si scioglie, il partner ha diritto al 40% del T.F.R. dell'ex, maturato negli anni in cui il vincolo era in essere, purché non vi sia stato, successivamente, un matrimonio o una nuova unione civile.

Alle unioni civili, si applicano, poi le discipline del congedo matrimoniale e del licenziamento in costanza di matrimonio (da considerarsi nullo), nonché le disposizioni in materia di permessi per lutto o per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile e quelle in materia di trattamento economico, per massimo due anni, per assistere una persona affetta da disabilità accertata.

Anche il componente di un'unione civile ha, infine, la priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui abbia la necessità di assistere il partner malato oncologico.

Istituti di diritto tributario


Per quanto riguarda gli obblighi fiscali, gli atti giuridici inerenti alle unioni civili non sono specificamente normati.

In generale si ritiene che sia il professionista a dover valutare i casi in cui alle parole coniuge o coniugi vadano equiparate le parole "membro/membri di un'unione civile dello stesso sesso", con conseguente confusione in argomento, alla quale si spera sarà presto posto rimedio.

Decreti attuativi


Resta infine da dire che la legge Cirinnà ha rinviato a dei decreti legislativi attuativi la disciplina di adeguamento dell'ordinamento dello stato civile, delle norme di diritto internazionale privato e dei precetti penali alle unioni civili.

I decreti sono stati trasmessi dal Ministero della Giustizia al Governo il 7 dicembre 2016 per il sì finale.

Giurisprudenza


Ecco alcune sentenze interessanti in argomento.

"Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta, in particolare, della tutela dell'interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, valori questi già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale" (Cass. n. 19599/2016).

"Poiché all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983 possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto ("la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo"), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto - neanche indirettamente - dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner" (Cass. n. 12962/2016).

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