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Impugnare il licenziamento: termini, prove e rimedi

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
20 set 2019
Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 6 giorni fa

Contributo originario: Umberto Giovannoni. Prima pubblicazione: 20 settembre 2019. Aggiornamento redazionale: 11 ottobre 2026.

Hai ricevuto una lettera di licenziamento e ritieni che le ragioni indicate non corrispondano ai fatti? Il primo passo è verificare il termine per contestarla. Di regola occorre un’impugnazione scritta entro 60 giorni; la sola lettera, però, non basta a mantenere aperta la controversia indefinitamente. La possibilità di ottenere un’indennità o la reintegrazione richiede poi di individuare il regime applicabile e il vizio concreto.


I due passaggi: 60 giorni e successivi 180 giorni


L’articolo 6 della legge n. 604/1966 richiede, per il licenziamento comunicato per iscritto, un atto scritto idoneo a manifestare la volontà di contestarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, o dei motivi se comunicati separatamente. Una raccomandata o una PEC possono consentire di documentare invio e contenuto: destinatario, testo e ricevute vanno controllati e conservati. Il calcolo della scadenza va affidato a una verifica puntuale.


All’impugnazione deve seguire, entro i successivi 180 giorni, il deposito del ricorso al tribunale del lavoro oppure la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato. Il termine decorre dall’impugnazione, non dalla conclusione informale delle trattative. È possibile anche il ricorso cautelare nei presupposti previsti dall’ordinamento.


Se conciliazione o arbitrato richiesti vengono rifiutati, oppure non viene raggiunto l’accordo necessario al loro espletamento, la norma prevede il deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. L’avvio e l’esito della procedura devono quindi essere documentati: non è prudente supporre che ogni trattativa faccia ripartire 180 giorni.


Il licenziamento orale e altre fattispecie particolari richiedono una valutazione distinta. La guida riguarda principalmente il recesso scritto da un rapporto di lavoro subordinato privato.


Incapacità del lavoratore: l’eccezione non riguarda ogni malattia


La Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha previsto una tutela specifica quando, alla ricezione del licenziamento o durante i 60 giorni, il lavoratore versi in incapacità di intendere o di volere. In questa situazione non opera l’onere della previa impugnazione stragiudiziale: resta però il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione per depositare il ricorso, anche cautelare, oppure comunicare la richiesta di conciliazione o arbitrato.


Non basta allegare una malattia o un periodo difficile: la condizione rilevante deve essere provata. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, hanno applicato questa disciplina senza spostare automaticamente la decorrenza alla guarigione; nel caso esaminato il ricorso era oltre i 240 giorni. Occorrono dunque anche documentazione sanitaria e una ricostruzione precisa delle date.


Indennità e reintegrazione: cosa cambia da caso a caso


Un licenziamento per ragioni economiche può essere contestato quanto uno disciplinare. La crisi aziendale dichiarata non esclude, da sola, la possibilità di verificare i fatti, il collegamento con il posto soppresso e gli altri obblighi applicabili.


Per individuare la tutela contano, tra l’altro, data di assunzione, dimensioni del datore di lavoro, natura del rapporto e ragione dell’illegittimità. Licenziamenti discriminatori, nulli, disciplinari ed economici non producono sempre le stesse conseguenze. La reintegrazione non è una scelta liberamente alternativa all’indennità in ogni controversia.


Per i lavoratori soggetti al d.lgs. n. 23/2015 presso datori che non raggiungono i requisiti dimensionali dell’articolo 18, la Corte costituzionale, sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, ha eliminato dall’articolo 9, comma 1, il limite massimo generale di sei mensilità. Ha mantenuto la regola del dimezzamento degli importi richiamati dalla disposizione. L’indennità non va quindi stimata con il vecchio tetto né applicando una formula unica a tutti i rapporti.


Aggiornamento rispetto al testo originario: non sono più utilizzabili come indicazioni generali l’intervallo di 4–24 mensilità, il calcolo automatico di due mensilità per anno e il limite di sei mensilità per tutte le piccole imprese. Anche il riferimento a cinque mensilità come massimo della tutela reintegratoria era errato: condizioni e importi dipendono dalla specifica disposizione applicabile.


Documenti da raccogliere ed errori da evitare


Conserva lettera e busta, avviso di ricevimento o ricevute PEC, contratto e successive trasformazioni, ultime buste paga e contratto collettivo. Per un licenziamento disciplinare servono anche contestazione, giustificazioni e documenti sui fatti; per quello economico, le informazioni disponibili sull’organizzazione e sui posti di lavoro.


Evita di attendere l’esito di colloqui informali prima di verificare le scadenze. Prima di firmare una rinuncia o un verbale di conciliazione, controlla quali diritti e pretese vengono definiti e quali effetti produce l’accordo.


Fonti e approfondimenti


Corte costituzionale, sentenza n. 111/2025; Corte costituzionale, sentenza n. 118/2025; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23486/2026, testo integrale. Riferimenti normativi: art. 6 legge n. 604/1966; art. 18 legge n. 300/1970; d.lgs. n. 23/2015.


Per le somme maturate nel rapporto, leggi anche Crediti di lavoro: prescrizione e Fondo di garanzia INPS.


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