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Messa alla prova e sospensione e/o revoca della patente

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale, pur prosciogliendo il conducente di un’autovettura, sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, in quanto il reato era estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova, gli aveva comunque sospeso la patente di guida per un anno, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 26 aprile 2023, n. 17178 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui detta sospensione non poteva mai conseguire dalla sentenza di proscioglimento per effetto dell’esito positivo della messa alla prova - ha ribadito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168- ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Difformi

Non si rinvengono precedentiPrima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 168-ter c.p., sotto la rubrica «Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova», prevede che “Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”. Per quanto qui di interesse, rileva la disposizione secondo cui l'esito positivo della prova estingue il reato, ma non pregiudica le sanzioni amministrative accessorie, eventualmente previste dalla legge. Orbene, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, si esclude che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto, la quale verrà poi applicata dal prefetto competente a seguito della trasmissione degli atti da parte del cancelliere, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (art. 224, comma 3, cod. strada) (Cass. pen., Sez. IV, 23/5/2022, n. 20041; Cass. pen., Sez. IV, 8/1/2020, n. 266; Cass. pen., Sez. IV, 23/11/2018, n. 52795; Cass. pen., Sez. IV, 14/12/2016, n. 52868; Cass. pen., Sez. IV, 20/9/2016, n. 39107; Cass. pen., Sez. IV, 13/7/2016, n. 29639; Cass. pen., Sez. IV, 5/10/2015, n. 40069; v. anche Cass. pen., Sez. IV, 9/2/2018, n. 6528, secondo cui è inammissibile il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, Cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento). L'estinzione del reato non impedisce al giudice di valutare il fatto in un successivo processo, quale precedente specifico, rilevante ai fini del giudizio di recidiva ex art. 186, comma 2, lett. c, artt. 186-bis, comma 5, e 187, comma 1, Cod. strada (Cass. pen., Sez. IV, 17/11/2020, n. 32209). È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell' art. 3 Cost., l'art. 224-ter, comma 6, Cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova (Corte cost. 24/4/2020, n. 75). Analogamente, si esclude che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, possa imporre l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, D.P.R. 6/6/2001, n. 380, che presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, anche in questo caso ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (Cass. pen., Sez. III, 11/11/2022, n. 42926 Aggiornamento; Cass. pen., Sez. III, 12/9/2018, n. 40451; Cass. pen., Sez. III, 28/8/2017, n. 39455). Nei reati edilizi la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova presuppone l’avvenuta effettuazione, da parte dell'imputato, di condotte atte a ripristinare l'assetto urbanistico violato con l'abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria (Cass. pen., Sez. III, 29/9/2022, n. 36822). Sul piano processuale, la fase conclusiva della messa alla prova è disciplinata all'art. 464-septies c.p.p., ai sensi del quale il processo può essere concluso, decorso il periodo di sospensione, con una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ovvero con una ordinanza che dispone la ripresa del processo. Tale sentenza, poiché non comporta l'accertamento della commissione di un reato, non preclude l'estinzione di altro reato ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p. quando il delitto per il quale sia stata pronunciata la sentenza ex art. 464-septies c.p.p. sia stato commesso nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di altra sentenza ex art. 444 c.p.p. (Cass. pen., Sez. I, 21/6/2022, n. 23920). Tanto premesso, nel caso in esame, l’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi degli artt. 464-septies e 531 c.p.p. in quanto il reato ascrittogli (art. 187 comma 1 e ibis Cod. strada) era estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova, applicandogli tuttavia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, in particolare sostenendone l’erroneità quanto a tale ultima statuizione. La Cassazione, nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. strada (così Cass. pen., Sez. IV, n. 40069 del 17/9/2015, P., CED Cass. 264819 che, in motivazione, ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis Cod. strada., non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria; Cass. pen., Sez. IV n. 268/2020; Cass. pen., Sez. IV n. 17779/2021). Da qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso. Riferimenti normativi: Art. 168-ter c.p.

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