Clausole vessatorie nei contratti online: un semplice clic è sufficiente?
- Umberto Giovannoni

- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 5 min

Sempre più contratti vengono conclusi online. Basta compilare un modulo, mettere una spunta e premere il pulsante “Accetta”.
Ma un semplice clic è davvero sufficiente per approvare tutte le condizioni previste dal contratto?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, ha affrontato proprio il tema della validità delle clausole vessatorie nei contratti online.
Secondo la Corte, quando una clausola impone al cliente condizioni particolarmente gravose, non è sufficiente dimostrare che sia stata selezionata una generica casella. Occorre provare che quella clausola sia stata approvata in modo specifico e consapevole.
Il caso esaminato dalla Cassazione: clausole vessatorie nei contratti online
La controversia nasceva da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso online tra due società.
Una delle parti contestava l’aumento dei costi della fornitura e chiedeva la restituzione di oltre 23.000 euro, ritenuti indebitamente pagati.
Prima ancora di affrontare il merito della controversia, era necessario stabilire quale tribunale fosse competente.
Il contratto conteneva infatti una clausola che indicava il Tribunale di Roma come foro esclusivo per le eventuali controversie.
Il fornitore sosteneva che tale clausola fosse stata approvata online attraverso un sistema di doppia spunta, chiamato anche “doppio flag”.
La Cassazione ha però escluso che, nel caso concreto, fosse stata fornita una prova sufficiente dell’approvazione specifica della clausola.
Che cosa sono le clausole vessatorie?
Le clausole vessatorie sono condizioni contrattuali che attribuiscono particolari vantaggi a una parte e impongono limitazioni o svantaggi all’altra.
Possono essere, ad esempio, le clausole che:
limitano la responsabilità di chi ha predisposto il contratto;
consentono di interrompere o sospendere il servizio;
prevedono decadenze o limitazioni alla possibilità di contestare;
stabiliscono un tribunale diverso da quello normalmente competente;
limitano la facoltà di recedere dal contratto.
Nei contratti predisposti unilateralmente da un’azienda, queste clausole devono essere approvate separatamente e in modo specifico.
Nei contratti online non basta una spunta generica
La Cassazione ha chiarito che anche nei contratti conclusi via internet resta necessario rispettare le regole previste dall’articolo 1341 del Codice civile.
La tecnologia può modificare il modo in cui viene espresso il consenso, ma non elimina le garanzie previste dalla legge.
Una firma elettronica semplice, come l’inserimento di un codice OTP ricevuto tramite SMS o e-mail, può essere utilizzata per approvare una clausola vessatoria.
Tuttavia, deve risultare che il cliente abbia compreso quale specifica clausola stava approvando.
Non è quindi sufficiente una casella generica con la quale si accettano tutte le condizioni contrattuali in un unico momento.
Come deve essere approvata una clausola vessatoria online?
Secondo la Cassazione, il sito dovrebbe prevedere un passaggio specificamente dedicato alle clausole vessatorie.
Il cliente deve essere messo nella condizione di:
individuare chiaramente le clausole più gravose;
leggerne il contenuto;
approvarle separatamente rispetto al resto del contratto;
esprimere un consenso consapevole e verificabile.
La mera presenza di una spunta, senza la prova del percorso seguito dal cliente e delle informazioni che gli sono state mostrate, potrebbe non essere sufficiente.
La Corte ha infatti osservato che la semplice “flaggatura” di una casella non dimostra automaticamente l’approvazione specifica della clausola.
Che cos’è il doppio clic nei contratti online?
Con l’espressione “doppio clic” o “doppio flag” si indica un sistema nel quale il cliente:
accetta una prima volta il contratto nel suo complesso;
approva una seconda volta le clausole particolarmente gravose.
Questo procedimento può essere valido, ma soltanto se la seconda approvazione riguarda clausole chiaramente indicate e separate dalle altre condizioni.
Non basta quindi ripetere due volte un’accettazione generica.
La firma elettronica semplice può essere valida?
La Cassazione riconosce che, per i contratti che non richiedono una particolare forma a pena di nullità, può essere sufficiente anche una firma elettronica semplice.
Può rientrare in questa categoria, ad esempio, l’inserimento sulla piattaforma di un codice OTP inviato al cliente tramite SMS o e-mail.
Anche in questo caso, però, il consenso deve essere prestato in modo consapevole e l’approvazione della clausola vessatoria deve essere specifica.
Che cosa ha deciso la Cassazione?
Nel caso esaminato, il documento contrattuale prodotto in giudizio non dimostrava che la clausola relativa al foro esclusivo fosse stata approvata separatamente.
Per questo motivo, la Corte ha ritenuto che tale clausola non potesse produrre effetti.
Il principio è importante: chi predispone un contratto online deve poter dimostrare non soltanto che il cliente ha cliccato, ma anche che ha approvato consapevolmente proprio la clausola contestata.
Cosa può fare chi ha sottoscritto un contratto online?
La presenza di una clausola in un contratto non significa necessariamente che essa sia valida ed efficace.
Quando nasce una controversia, è opportuno verificare:
come è stato concluso il contratto;
quali schermate sono state mostrate;
se le clausole vessatorie erano chiaramente evidenziate;
se era prevista un’approvazione separata;
se l’azienda può dimostrare il percorso informatico seguito dal cliente;
se il consenso è stato espresso in modo consapevole.
La verifica deve essere svolta sul singolo contratto e sulle concrete modalità con cui è stato sottoscritto.
Un principio importante anche per le imprese
L’ordinanza non riguardava un contratto tra un professionista e un consumatore, ma un rapporto tra due imprese.
La Cassazione ha precisato che si trattava di un contratto di tipo B2B, cioè concluso tra operatori professionali.
Il principio sull’approvazione specifica delle clausole vessatorie può quindi assumere rilievo anche nei rapporti commerciali tra aziende, non soltanto nei contratti sottoscritti dai consumatori.
Conclusioni
La sottoscrizione digitale non rende automaticamente valide tutte le condizioni contenute in un contratto.
Le clausole particolarmente gravose devono essere presentate in modo chiaro e approvate specificamente.
Il punto centrale non è soltanto il numero di clic effettuati, ma la possibilità di dimostrare che il cliente abbia espresso un consenso realmente consapevole.
Prima di ritenere vincolante una clausola inserita in un contratto online, è quindi necessario verificare come essa sia stata presentata e approvata.
FAQ
Un semplice clic rende valido un contratto online?
In molti casi il clic può essere sufficiente per concludere il contratto. Per le clausole vessatorie, però, è necessaria un’approvazione specifica e consapevole.
Che cosa sono le clausole vessatorie?
Sono condizioni che prevedono particolari limitazioni o svantaggi per una delle parti, come la scelta di un tribunale lontano, limitazioni di responsabilità o restrizioni alla possibilità di recedere.
È necessario firmare due volte un contratto online?
Non sempre è necessaria una doppia firma tradizionale. Deve però essere possibile distinguere l’accettazione generale del contratto dall’approvazione specifica delle clausole vessatorie.
Una casella già selezionata è sufficiente?
Una casella preselezionata o una spunta generica difficilmente dimostrano un consenso specifico e consapevole. È necessario valutare l’intero procedimento di sottoscrizione.
Un codice OTP può valere come firma?
In determinati contratti, l’inserimento di un codice OTP può costituire una firma elettronica semplice. Deve però essere collegato in modo chiaro alla manifestazione di volontà del firmatario.
La decisione riguarda anche i contratti tra imprese?
Sì. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un contratto stipulato tra due operatori professionali.
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