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Il socio della srl cancellata risponde dei debiti?

  • 12 dic 2023
  • Tempo di lettura: 9 min

Aggiornamento: 6 giorni fa

i soci di società cancellata rispondono dei debiti

Molti imprenditori ritengono che la cancellazione di una società a responsabilità limitata dal Registro delle Imprese comporti automaticamente l'estinzione di ogni debito residuo. In realtà non è sempre così.

Una delle domande più frequenti che riceviamo è la seguente:

"Se la mia SRL viene cancellata, i creditori possono chiedere il pagamento direttamente ai soci?"

La risposta è più articolata di quanto possa sembrare e dipende da diversi fattori, tra cui la presenza di somme distribuite ai soci durante la liquidazione e l'eventuale responsabilità degli amministratori.

Vediamo cosa prevede la legge.


– 1. Cosa accade al socio della srl cancellata?

La cancellazione dal Registro delle Imprese rappresenta l'ultimo atto del procedimento di liquidazione della società.

Con tale adempimento la società perde definitivamente la propria personalità giuridica e cessa di esistere come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi.

Per molti anni si è discusso se la cancellazione comportasse anche l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti. La Corte di Cassazione ha chiarito che la società si estingue effettivamente, ma i rapporti giuridici non definiti possono trasferirsi, entro determinati limiti, ai soci e ai liquidatori.

In altre parole, la cancellazione non rappresenta necessariamente una barriera invalicabile per i creditori.

Se esistono crediti ancora da soddisfare, il creditore può valutare l'esistenza dei presupposti per agire nei confronti di altri soggetti che abbiano beneficiato del patrimonio sociale o che abbiano contribuito con il proprio comportamento all'insoddisfazione del credito.


Quando la società si considera estinta?

La società a responsabilità limitata non si considera estinta semplicemente perché ha cessato l'attività o perché è stata posta in liquidazione.

L'estinzione si verifica soltanto con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Fino a quel momento la società continua ad esistere come soggetto giuridico e mantiene la propria capacità di essere titolare di diritti e obblighi, nonché di agire e resistere in giudizio.

La cancellazione rappresenta pertanto il momento conclusivo della vita della società e determina la perdita della personalità giuridica dell'ente.

Tuttavia, la cancellazione non sempre comporta la definitiva chiusura di ogni rapporto giuridico. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti chiarito che i debiti non soddisfatti e alcuni rapporti ancora pendenti possono trasferirsi, entro determinati limiti, ai soci o ai liquidatori, consentendo ai creditori di far valere le proprie ragioni anche dopo l'estinzione della società.

Per tale motivo la fase finale della liquidazione richiede particolare attenzione, soprattutto quando risultano ancora presenti contenziosi, debiti fiscali, finanziamenti bancari o crediti commerciali non completamente definiti.


I debiti si estinguono automaticamente?

No. La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non comporta automaticamente l'estinzione dei debiti rimasti insoluti.

Per molti anni si è discusso se l'estinzione della società determinasse anche la scomparsa delle obbligazioni non ancora soddisfatte. Oggi la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la cancellazione produca certamente l'estinzione della società, ma non faccia venir meno il diritto dei creditori di tutelare le proprie ragioni nei confronti dei soggetti che, nei casi previsti dalla legge, possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali.

In particolare, i creditori possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto questi abbiano ricevuto in sede di liquidazione e, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti degli amministratori o dei liquidatori che abbiano violato i propri obblighi di legge.

Ciò significa che la cancellazione della società non rappresenta necessariamente la fine delle pretese creditorie. I debiti non si "cancellano" automaticamente, ma possono continuare a produrre effetti giuridici anche dopo l'estinzione della società.

Per questo motivo è fondamentale verificare attentamente la situazione debitoria prima di procedere alla chiusura della società, evitando di considerare la cancellazione come uno strumento idoneo a sottrarsi alle richieste dei creditori.


– 2. Il socio può essere chiamato a pagare i debiti della società?

Durante la vita della società il principio generale è quello dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Ciò significa che il patrimonio della società è separato da quello personale dei soci e che i creditori sociali possono normalmente aggredire soltanto i beni appartenenti alla società.

Per questo motivo la SRL rappresenta uno degli strumenti societari maggiormente utilizzati dagli imprenditori.

Tuttavia, dopo la cancellazione della società, trova applicazione l'art. 2495 del Codice Civile, secondo il quale i creditori non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci entro precisi limiti.

Non si tratta quindi di una responsabilità illimitata e automatica, ma di una responsabilità subordinata alla dimostrazione di specifici presupposti.

La semplice qualità di socio non basta, da sola, a giustificare una richiesta di pagamento.


– 3. Entro quali limiti risponde il socio?

Questo è probabilmente l'aspetto più importante.

Il socio non risponde necessariamente dell'intero debito lasciato dalla società.

La legge stabilisce infatti che i creditori possano agire nei confronti dei soci soltanto entro i limiti delle somme o dei beni che questi abbiano ricevuto in sede di liquidazione.

Facciamo un esempio pratico.

Se una società viene cancellata lasciando un debito di euro 100.000 e un socio ha ricevuto euro 8.000 in sede di riparto finale, il creditore potrà richiedere al socio un importo massimo di euro 8.000.

Diversamente, se il socio non ha ricevuto alcuna distribuzione finale, la sua posizione risulterà generalmente più protetta e il creditore potrebbe incontrare notevoli difficoltà nel dimostrare il proprio diritto.

Proprio per questo motivo, nelle controversie relative a società cancellate, assume particolare importanza l'esame del bilancio finale di liquidazione e della documentazione relativa ai riparti effettuati.


– 4. Cosa deve provare il creditore?

Il creditore che intenda agire nei confronti del socio di una società cancellata non può limitarsi ad affermare l'esistenza del proprio credito. La legge e la giurisprudenza richiedono infatti la prova di una serie di elementi indispensabili per ottenere una condanna nei confronti del socio.

Anzitutto il creditore deve dimostrare l'esistenza, la validità e l'entità del credito originariamente vantato nei confronti della società. Tale prova può derivare, a seconda dei casi, da contratti, fatture, decreti ingiuntivi, sentenze, estratti conto o altra documentazione idonea a dimostrare il rapporto obbligatorio.

Il creditore deve inoltre provare che la società sia stata effettivamente cancellata dal Registro delle Imprese e che il soggetto convenuto rivestisse la qualità di socio al momento della cancellazione.

Tuttavia, questi elementi da soli non sono sufficienti. L'art. 2495 c.c. richiede infatti che il creditore dimostri anche che il socio abbia ricevuto somme di denaro o altri beni in sede di liquidazione. È proprio tale attribuzione patrimoniale che giustifica la possibilità di agire nei confronti del socio dopo l'estinzione della società.

A tal fine possono assumere particolare rilevanza il bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto, la documentazione contabile della società e gli eventuali movimenti bancari relativi alla distribuzione dell'attivo sociale.

Non di rado le controversie si concentrano proprio su questo aspetto. Può infatti accadere che il creditore riesca a dimostrare l'esistenza del proprio credito, ma non sia in grado di provare che il socio abbia effettivamente percepito somme o beni dalla liquidazione. In tali situazioni la domanda proposta nei confronti del socio potrebbe risultare priva dei necessari presupposti.

Per questo motivo, prima di promuovere un'azione giudiziaria o di difendersi da una richiesta di pagamento, è sempre opportuno analizzare attentamente la documentazione societaria e verificare quali elementi di prova siano concretamente disponibili.


– 5. La responsabilità dell'amministratore dopo la cancellazione della SRL

La responsabilità dell'amministratore non deriva dalla semplice esistenza dei debiti sociali, ma dalla prova che il danno subito dai creditori sia stato causato da una condotta contraria ai doveri di corretta gestione.

La posizione dell'amministratore, quindi, deve essere tenuta distinta da quella del socio. Mentre il socio può essere chiamato a rispondere nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione, l'amministratore può incorrere in una responsabilità personale qualora il mancato soddisfacimento dei creditori sia conseguenza di una violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto.

La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determina infatti l'automatica estinzione delle eventuali responsabilità maturate dall'amministratore durante la gestione della società.

I creditori, il curatore della liquidazione giudiziale o, in determinati casi, la stessa società possono agire nei confronti dell'amministratore quando il danno subito sia riconducibile a comportamenti contrari ai principi di corretta amministrazione e di conservazione del patrimonio sociale.

Per tale motivo la fase finale della vita della società richiede particolare attenzione, soprattutto quando esistano debiti fiscali, contributivi, bancari o commerciali rimasti insoddisfatti.


Omessi versamenti fiscali e contributivi

Una delle situazioni più frequenti riguarda il mancato versamento di imposte, IVA, ritenute fiscali o contributi previdenziali.

L'amministratore è tenuto ad adempiere agli obblighi fiscali e contributivi della società utilizzando le risorse disponibili secondo criteri di corretta gestione. Qualora tali obblighi vengano sistematicamente trascurati o violati, possono emergere profili di responsabilità sia civile sia, nei casi più gravi, anche penale.

L'omesso versamento di tributi o contributi non comporta automaticamente una responsabilità personale dell'amministratore, ma può costituire un importante elemento di valutazione quando risulti che il patrimonio sociale sia stato gestito in modo non conforme ai doveri imposti dalla legge.

In tali situazioni è spesso necessario ricostruire l'effettiva situazione economica della società e verificare se l'amministratore abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare o limitare il pregiudizio subito dai creditori.


Gestione negligente o abusiva

La responsabilità dell'amministratore non deriva dalla semplice esistenza dei debiti sociali, ma dalla prova che il danno subito dai creditori sia stato causato da una condotta contraria ai doveri di corretta gestione.

Ciò può accadere, ad esempio, quando vengano compiute operazioni manifestamente antieconomiche, vengano distratti beni appartenenti alla società, si prosegua l'attività nonostante una situazione di grave insolvenza oppure si omettano gli adempimenti necessari per la corretta conservazione del patrimonio sociale.

Particolare attenzione viene riservata ai casi in cui l'amministratore continui ad assumere obbligazioni pur essendo consapevole dell'impossibilità della società di adempiervi, aggravando così il dissesto e aumentando il danno per i creditori.

Anche la distribuzione di utili inesistenti, l'occultamento di attività sociali o la tenuta irregolare della contabilità possono costituire elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Ogni situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della concreta attività svolta dall'amministratore e del nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato dai creditori.


– 6. La responsabilità del liquidatore

La figura del liquidatore assume un ruolo centrale nella fase conclusiva della vita della società. Una volta sciolta la SRL, il liquidatore è chiamato a gestire il patrimonio sociale, riscuotere i crediti, pagare i debiti e distribuire l'eventuale attivo residuo ai soci.

Proprio in ragione di tali compiti, il liquidatore è tenuto ad agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e nel rispetto degli interessi dei creditori sociali.

L'art. 2495 c.c. prevede espressamente che i creditori possano agire nei confronti del liquidatore quando il mancato pagamento dei debiti sociali sia dipeso da una sua condotta colposa.

Ciò può accadere, ad esempio, quando il liquidatore distribuisca ai soci somme che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento dei creditori, ometta di accantonare importi necessari per far fronte a debiti conosciuti o facilmente conoscibili, oppure proceda alla chiusura della liquidazione senza aver adeguatamente verificato la situazione debitoria della società.

La responsabilità del liquidatore non è automatica e richiede la dimostrazione di un comportamento negligente o contrario agli obblighi imposti dalla legge. Tuttavia, quando tale prova venga fornita, il creditore può agire direttamente nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno subito.

Per questo motivo la fase della liquidazione deve essere affrontata con particolare attenzione, soprattutto in presenza di contenziosi pendenti, accertamenti fiscali in corso o debiti che potrebbero emergere successivamente alla cancellazione della società.


– 7. Quanto tempo hanno i creditori per agire?

Una delle domande più frequenti riguarda i termini entro i quali i creditori possono far valere i propri diritti dopo la cancellazione della società contro il socio della srl cancellata.

La risposta non è sempre univoca, poiché occorre distinguere tra il credito originario vantato nei confronti della società e le eventuali azioni esercitate nei confronti dei soci o dei liquidatori.

In linea generale, il diritto del creditore rimane soggetto alle regole ordinarie della prescrizione previste per il singolo rapporto giuridico. Pertanto, la durata del termine prescrizionale può variare a seconda che si tratti di un credito commerciale, bancario, professionale, tributario o di altra natura.

Anche l'azione esercitata nei confronti dei soci o dei liquidatori può essere soggetta a specifiche questioni interpretative che richiedono una valutazione caso per caso.

Per tale motivo è sempre opportuno verificare attentamente la data di insorgenza del credito, gli eventuali atti interruttivi della prescrizione e il momento in cui la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

Sia il creditore che intenda recuperare il proprio credito sia il socio o il liquidatore che ricevano una richiesta di pagamento dovrebbero effettuare una preventiva verifica della prescrizione prima di assumere qualsiasi iniziativa.

Una corretta analisi dei termini può infatti risultare decisiva per la tutela dei rispettivi diritti.


– 8. Quando il socio non rischia di pagare?

Sebbene la cancellazione della società non impedisca sempre ai creditori di agire nei confronti dei soci, esistono numerose situazioni nelle quali il rischio di una responsabilità personale risulta particolarmente limitato.

La prima e più importante riguarda il caso in cui il socio non abbia ricevuto alcuna somma o alcun bene in sede di liquidazione. In assenza di attribuzioni patrimoniali, il creditore potrebbe non disporre dei presupposti richiesti dall'art. 2495 c.c. per agire nei suoi confronti.

Anche la corretta gestione della procedura di liquidazione rappresenta un elemento favorevole per il socio. Quando tutti i beni sociali siano stati destinati al pagamento dei creditori e non siano state effettuate distribuzioni indebite, risulta generalmente più difficile sostenere l'esistenza di una responsabilità personale.

Ulteriori elementi di tutela possono derivare dall'assenza di ruoli gestori all'interno della società. Il socio che non abbia ricoperto la carica di amministratore e che non abbia partecipato a condotte pregiudizievoli per i creditori si trova normalmente in una posizione più sicura rispetto a chi abbia svolto attività di gestione.

Occorre inoltre considerare che il creditore è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Pertanto, la semplice esistenza di un debito sociale non è sufficiente per ottenere una condanna del socio.

Naturalmente ogni situazione presenta caratteristiche proprie e deve essere esaminata alla luce della concreta documentazione societaria, del bilancio finale di liquidazione e delle modalità con cui è stata gestita la chiusura della società.

Per questo motivo è sempre consigliabile richiedere una valutazione professionale prima di ritenere definitivamente esclusa o accertata una responsabilità personale.


– 9. Conclusioni

La cancellazione della SRL non determina necessariamente la scomparsa di ogni responsabilità. I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali entro i limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione, mentre amministratori e liquidatori possono essere responsabili per condotte illecite o negligenti.


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