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Testamento e quota di legittima: quali lasciti si riducono per primi?

Silvia Bettella
3 giorni fa
Tempo di lettura: 6 min
Donna che esamina una cartella accanto alle chiavi di casa, sul tema del testamento e della quota di legittima.

Hai letto il testamento di un genitore o del tuo coniuge e hai scoperto che gran parte del patrimonio è stata lasciata ad altre persone. Oppure sei stato escluso del tutto. È comprensibile chiedersi se quelle volontà siano definitive e se sia ancora possibile ottenere ciò che la legge ti riserva.

La risposta è che il testamento non può eliminare i diritti dei legittimari. Quando questi diritti sono lesi, l’azione di riduzione permette di chiedere che le disposizioni lesive perdano efficacia nella misura necessaria a reintegrare la quota riservata. Non tutti i lasciti, però, sono necessariamente ridotti nello stesso momento: il testatore può avere stabilito una preferenza, che incide sull’ordine della riduzione senza cancellare la legittima.

Indice

  1. Chi è tutelato dalla quota di legittima

  2. Come si verifica la lesione della legittima

  3. Quali disposizioni testamentarie si riducono per prime

  4. Quando il testatore può preferire un lascito

  5. Un esempio pratico di riduzione

  6. Documenti e passi da valutare

  7. Domande frequenti

  8. Conclusioni e riferimenti normativi

1. Chi è tutelato dalla quota di legittima

I legittimari sono i familiari ai quali la legge riserva una parte del patrimonio: il coniuge, i figli e, quando mancano figli, gli ascendenti, secondo le regole degli artt. 536 e seguenti del codice civile. Alla parte superstite di un’unione civile si applicano le disposizioni richiamate dalla legge n. 76/2016. Fratelli e sorelle, invece, non sono legittimari: la possibilità di ereditare in assenza di testamento non equivale a una quota riservata contro la volontà testamentaria.

Si parla di legittimario leso quando quanto ricevuto non raggiunge il valore della quota spettante; di legittimario pretermesso quando il testamento lo esclude completamente. Anche in quest’ultimo caso occorre considerare ciò che abbia eventualmente già ricevuto dal defunto in vita. La quota riservata non attribuisce, da sola, il diritto a ottenere uno specifico immobile o il bene al quale si è più legati.

2. Come si verifica la lesione della legittima

Prima di contestare il testamento bisogna ricostruire la situazione patrimoniale alla morte del defunto. L’art. 556 c.c. richiede di considerare il valore dei beni rimasti, sottrarre i debiti e aggiungere il valore delle donazioni effettuate in vita, determinato secondo le regole di legge. Questa operazione si chiama riunione fittizia: è un calcolo e non comporta automaticamente la restituzione dei beni donati.

Sulla massa così ricostruita si individuano la quota disponibile e le quote riservate, che cambiano in base ai familiari concorrenti. Si verifica poi quanto il legittimario abbia ricevuto e debba imputare alla propria quota. Un confronto basato soltanto sugli immobili rimasti o sugli importi riportati nella dichiarazione di successione può quindi essere incompleto.

3. Quali disposizioni testamentarie si riducono per prime

La regola generale dell’art. 558, primo comma, c.c. è la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere fra eredi e legatari. L’erede subentra nell’intero patrimonio o in una sua quota; il legatario riceve un’attribuzione particolare, come un bene determinato. Questa differenza non dà, di per sé, precedenza nella riduzione.

Quando occorre ridurre più lasciti, il sacrificio viene distribuito in proporzione al loro valore, nei limiti necessari a colmare la lesione. Se si apre anche una successione senza testamento su parte dei beni, va considerata inoltre la disciplina dell’art. 553 c.c.

Le donazioni vengono dopo le disposizioni testamentarie

Secondo gli artt. 555 e 559 c.c., si passa alla riduzione delle donazioni quando la riduzione delle disposizioni testamentarie non basta a reintegrare la legittima, iniziando dalla donazione più recente e risalendo alle precedenti. La preferenza accordata a un lascito non consente al testatore di far ridurre le donazioni prima di quel lascito.

4. Quando il testatore può preferire un lascito

L’art. 558, secondo comma, c.c. consente al testatore di stabilire che una disposizione abbia effetto a preferenza delle altre. In questo caso si riducono prima le altre attribuzioni; se il loro valore non basta, anche la disposizione preferita viene ridotta per quanto ancora necessario. La preferenza tutela quindi il lascito fin dove possibile, senza renderlo intoccabile.

La preferenza può emergere dal testo senza formule solenni

Non occorre necessariamente usare le parole dell’art. 558 c.c. La volontà di preferenza può risultare anche dal complesso delle espressioni utilizzate nel testamento, purché sia chiara e non generica. L’esame riguarda la volontà di preservare quel lascito in caso di riduzione, che è diversa dal semplice desiderio di lasciare di più a una persona.

Per questo un riferimento all’affetto, alla gratitudine o all’assistenza ricevuta non basta automaticamente a dimostrare la preferenza. Anche una frase come «voglio favorire mia figlia» deve essere letta insieme alle altre disposizioni: può spiegare l’attribuzione più generosa senza indicare un ordine diverso di riduzione. Le circostanze familiari non possono sostituire una volontà che non trova riscontro nel testamento.

5. Un esempio pratico di riduzione

Immaginiamo, per semplicità, un patrimonio netto di 300.000 euro, senza donazioni pregresse, un solo figlio e nessun coniuge. La quota riservata al figlio è pari alla metà: 150.000 euro. Il testamento lo esclude e lascia 200.000 euro a una persona e 100.000 euro a un’altra.

Se non vi è una preferenza, la lesione di 150.000 euro viene colmata riducendo i due lasciti in proporzione: 100.000 euro dal primo e 50.000 euro dal secondo. Se invece il testamento preferisce chiaramente il lascito di 200.000 euro, l’altro viene ridotto per tutti i suoi 100.000 euro; i restanti 50.000 euro devono comunque essere recuperati riducendo il lascito preferito.

L’esempio riguarda valori, non le modalità concrete di divisione o restituzione di un immobile. Serve a capire perché la preferenza cambia la distribuzione del sacrificio fra i beneficiari, ma non diminuisce il valore riservato al figlio.

6. Documenti e passi da valutare

La prima verifica deve riguardare sia il testo integrale del testamento sia la consistenza del patrimonio. È utile raccogliere:

  • Il testamento e l’eventuale verbale di pubblicazione, insieme ad altre disposizioni testamentarie conosciute.

  • I documenti che provano i rapporti familiari e la data del decesso.

  • La dichiarazione di successione, gli atti immobiliari e la documentazione bancaria disponibile.

  • Gli atti di donazione e le prove di eventuali liberalità indirette.

  • La documentazione dei debiti, delle attribuzioni già ricevute e degli accordi eventualmente sottoscritti.

Prima di agire vanno valutate anche le condizioni dell’art. 564 c.c., inclusi gli aspetti relativi al beneficio d’inventario e all’imputazione delle attribuzioni ricevute, tenendo conto della posizione concreta del legittimario. È opportuno far esaminare la situazione prima di accettare l’eredità, rinunciare a diritti o firmare una divisione.

L’accordo può evitare il giudizio

Quando la lesione viene riconosciuta, può essere possibile concordare la reintegrazione della legittima. L’accordo deve precisare attribuzioni, valori, modalità di adempimento ed eventuali rinunce, rispettando le forme richieste. Se non si raggiunge un’intesa, si valuta l’azione giudiziale e il previo procedimento di mediazione previsto per le controversie successorie, oltre ai termini applicabili al caso.

Se il bene donato è stato venduto, serve una verifica ulteriore

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44, ha modificato la disciplina degli effetti della riduzione delle donazioni, rafforzando la tutela dei terzi acquirenti e prevedendo, nei casi regolati dalle nuove norme, la compensazione in denaro a carico del donatario. Non ha eliminato l’azione di riduzione. Se il bene è stato trasferito, occorre però verificare la data di apertura della successione, la disciplina transitoria e le notificazioni e trascrizioni rilevanti: chiedere la riduzione non significa automaticamente poter recuperare l’immobile da chi lo ha acquistato.

7. Domande frequenti

Se sono escluso dal testamento, posso chiedere la legittima?

Sì, se sei legittimario e, considerando anche le attribuzioni ricevute in vita, risulta una lesione della quota riservata. L’esclusione scritta nel testamento non basta a cancellare la tutela, ma occorre verificare presupposti, documenti e condizioni dell’azione.

Un lascito preferito dal defunto è sempre al sicuro?

No. Viene ridotto dopo le altre disposizioni testamentarie, ma deve subire la riduzione se queste non consentono di reintegrare la legittima.

Basta che il testatore dica di essere riconoscente a una persona?

Non automaticamente. Occorre capire se dal testamento emerga anche la volontà di preservare quel lascito rispetto agli altri in caso di riduzione. La motivazione affettiva dell’attribuzione e la preferenza nella riduzione sono questioni diverse.

Posso contestare subito una donazione senza esaminare il testamento?

Prima bisogna ricostruire il patrimonio e rispettare l’ordine legale delle riduzioni. In presenza di disposizioni testamentarie, non è corretto ignorarle e scegliere liberamente quale donazione aggredire.

La lesione della legittima rende nullo tutto il testamento?

No. L’azione di riduzione mira a rendere inefficaci verso il legittimario le attribuzioni lesive nella misura necessaria alla reintegrazione. La nullità o l’annullamento del testamento richiedono presupposti diversi.

8. Conclusioni e riferimenti normativi

Quando un testamento sembra lasciare troppo poco a un familiare, la tutela parte da due verifiche: il valore della quota riservata e il significato delle disposizioni scritte. Una preferenza può cambiare quali beneficiari debbano sopportare per primi la riduzione, ma non può privare il legittimario della protezione prevista dalla legge.

Riferimenti essenziali: artt. 457, 536 e seguenti, 553, 554, 555, 556, 558, 559 e 564 c.c.; art. 1, comma 21, legge 20 maggio 2016, n. 76; art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; art. 44 legge 2 dicembre 2025, n. 182.

Avv. Silvia Bettella — Studio Legale Giovannoni & Bettella.

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