Fideiussione bancaria e deroga art. 1957 c.c.: la clausola può essere abusiva?
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La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 11858 del 29 aprile 2026, è tornata su un tema molto importante per chi ha firmato una fideiussione bancaria: la validità della clausola con cui il garante rinuncia ai termini previsti dall’art. 1957 c.c.
Si tratta di una questione tecnica, ma con effetti molto concreti. In molti contratti di fideiussione predisposti dalle banche, infatti, il garante accetta clausole che ampliano o eliminano il termine entro cui il creditore deve agire contro il debitore principale. Secondo la Cassazione, quando il fideiussore è un consumatore, questa clausola può essere abusiva e il giudice deve verificarlo anche d’ufficio.
Che cos’è l’art. 1957 c.c.
L’art. 1957 del codice civile prevede una regola di tutela per il fideiussore. In termini semplici, il garante non può restare esposto per sempre: se l’obbligazione principale è scaduta, il creditore deve attivarsi entro determinati termini per conservare la garanzia.
La norma serve a evitare che il fideiussore rimanga in una situazione di incertezza prolungata, senza sapere se e quando la banca deciderà di agire nei suoi confronti.
La clausola di rinuncia ai termini
Nei contratti bancari accade spesso che il fideiussore sottoscriva una clausola con cui rinuncia al beneficio dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. In pratica, la banca cerca di conservare la possibilità di agire contro il garante anche oltre i limiti ordinari previsti dalla legge.
Il problema nasce quando questa clausola è inserita in moduli predisposti unilateralmente dalla banca e firmati da un soggetto che non agisce come imprenditore o professionista, ma come consumatore.
Il caso deciso dalla Cassazione sulla fideiussione bancaria e deroga art. 1957
Nel caso esaminato, alcuni fideiussori si erano opposti a un decreto ingiuntivo emesso in favore della banca per oltre 73.000 euro, collegato a rapporti bancari della debitrice principale. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione.
I fideiussori hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, che la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. dovesse essere valutata come clausola abusiva secondo la normativa consumeristica.
Perché la clausola può essere abusiva
La Cassazione richiama un principio molto chiaro: quando una clausola deroga in modo ampio al termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c., si prolunga il tempo in cui la banca può agire non solo contro il debitore principale, ma anche contro il fideiussore.
Questo può determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore, perché il fideiussore resta vincolato più a lungo e in una posizione meno favorevole rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria.
Il giudice deve controllare anche d’ufficio
Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza è il richiamo al dovere del giudice di verificare d’ufficio la possibile abusività della clausola. Ciò significa che, quando dagli atti emerge che il fideiussore può essere qualificato come consumatore, il giudice non può ignorare il problema di una fideiussione bancaria chee deroga art. 1957 c.c..
La Corte ha ritenuto errata la decisione impugnata nella parte in cui non aveva verificato la portata della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., pur trattandosi di una clausola potenzialmente vessatoria.
La decisione finale della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame applicando il principio affermato.
In concreto, il giudice del rinvio dovrà verificare se la clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. abbia prodotto un significativo squilibrio a carico del fideiussore consumatore e, quindi, se debba essere considerata abusiva.
Perché questa ordinanza è importante
L’ordinanza è importante perché rafforza la tutela del fideiussore che abbia sottoscritto una garanzia bancaria come consumatore. Non tutte le fideiussioni sono uguali e non ogni clausola inserita dalla banca può considerarsi automaticamente valida solo perché firmata.
La firma del contratto non impedisce di verificare se alcune clausole siano abusive, soprattutto quando il contenuto è stato predisposto unilateralmente dall’istituto di credito e il consumatore non ha avuto una reale possibilità di trattativa.
Domande frequenti
Il fideiussore può essere considerato consumatore?
Sì, quando presta garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale. La valutazione va fatta caso per caso.
La banca può eliminare i termini dell’art. 1957 c.c.?
La clausola può essere inserita nel contratto, ma se il fideiussore è consumatore deve essere verificata la sua eventuale abusività, soprattutto se determina uno squilibrio significativo a favore della banca.
La clausola abusiva è nulla automaticamente?
La clausola abusiva non vincola il consumatore, ma occorre che il giudice ne verifichi la natura. La Cassazione ricorda che questo controllo può e deve essere svolto anche d’ufficio.
Conclusione
L’ordinanza n. 11858/2026 conferma che la fideiussione bancaria deve essere esaminata con attenzione, soprattutto quando il garante è un consumatore. La clausola che deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. può incidere pesantemente sulla posizione del fideiussore e non può essere data per valida senza un controllo effettivo.
Chi ha ricevuto un decreto ingiuntivo come fideiussore, o teme di essere chiamato a rispondere di un debito altrui, dovrebbe far verificare il contratto, i termini di azione della banca e la presenza di eventuali clausole abusive o vessatorie.
























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