top of page

Querela: quando serve, termini e documenti da preparare

di Lucia Izzo
1 giorno fa
Tempo di lettura: 3 min

Contributo originario: Lucia Izzo. Prima pubblicazione di questa revisione: 13 ottobre 2026. Aggiornamento redazionale: 13 ottobre 2026.

Hai subito minacce, una truffa o un altro fatto che ritieni penalmente rilevante e vuoi segnalarlo? Il primo controllo è capire se il reato richiede una querela e quale termine si applica. Raccontare l’accaduto può non bastare se manca la volontà di chiedere che si proceda nei confronti dell’autore.


Denuncia e querela: la differenza pratica


La denuncia porta a conoscenza dell’autorità un fatto potenzialmente costituente reato. La querela contiene anche la manifestazione della volontà della persona offesa che si proceda per quel fatto, quando la legge richiede tale condizione.


Per i reati procedibili d’ufficio il procedimento non dipende dalla querela; per quelli procedibili a querela occorre verificarne validità e tempestività. Non è necessario conoscere subito il nome dell’autore: il fatto può essere riferito anche quando la persona responsabile non sia ancora identificata.


Il termine ordinario è di tre mesi, ma esistono eccezioni


L’articolo 124 c.p. prevede, salvo diversa disposizione, tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Non è un termine generale di «90 giorni»: si tratta di mesi, e la decorrenza va ricostruita in relazione a ciò che la persona offesa ha effettivamente conosciuto.


Alcuni reati prevedono termini diversi. Per gli atti persecutori, quando occorre querela, l’articolo 612-bis c.p. indica sei mesi e contiene regole particolari sulla remissione e sulla procedibilità d’ufficio. Non bisogna applicare i tre mesi a ogni vicenda né attendere di raccogliere tutte le prove prima di verificare la scadenza.


È importante conservare anche elementi che documentino quando hai appreso il fatto: comunicazioni, estratti, notifiche o altri documenti possono incidere sulla valutazione della tempestività.


Perché l’elenco del 2018 non basta più


Il vecchio articolo riguardava il d.lgs. 36/2018, entrato in vigore il 9 maggio 2018. Quel riferimento non è una scadenza attuale e l’elenco non può essere usato come guida completa al diritto vigente.


La riforma Cartabia, d.lgs. 150/2022, ha modificato ulteriormente la procedibilità di diversi reati. Sono seguiti altri interventi, tra cui le norme sulla violenza domestica della legge 168/2023 e le modifiche della legge 181/2025. La qualificazione del fatto e le eventuali aggravanti devono quindi essere controllate con la disposizione applicabile.


Per esempio, nella minaccia l’articolo 612 distingue la fattispecie a querela dai casi in cui si procede d’ufficio: rilevano i modi dell’articolo 339, determinate aggravanti associate alla gravità e l’incapacità della persona offesa per età o infermità. In materia di violenza domestica possono operare anche specifiche disposizioni sul soggetto già ammonito. La sola parola «minaccia» non dà una risposta completa.


Lo stesso metodo vale per i reati patrimoniali: dire «truffa» o «appropriazione indebita» senza ricostruire fatti, aggravanti e disciplina temporale non consente di stabilire sempre la procedibilità.


Dove presentarla e che cosa deve contenere


La querela può essere presentata nelle forme previste dal codice di procedura penale al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Può essere resa oralmente, con verbalizzazione, oppure per iscritto; quando interviene un rappresentante occorre verificare i requisiti della procura speciale e del deposito.


Indica fatti, date, luoghi, persone coinvolte se note e ragioni della richiesta, distinguendo ciò che hai osservato da ciò che supponi. Conserva una copia dell’atto e la prova della sua presentazione. Un messaggio a un avvocato o una generica email non sostituiscono il deposito nelle forme previste.


Prove e richieste da valutare


Sono utili messaggi completi, fotografie, documenti contrattuali, ricevute e movimenti bancari, referti, nominativi dei testimoni e indirizzi delle pagine online. Conserva gli originali e il contesto: uno screenshot isolato può rendere più difficile la ricostruzione.


La persona offesa può valutare, con il difensore, le richieste relative agli avvisi e agli sviluppi del procedimento, compreso l’avviso di un’eventuale richiesta di archiviazione nei casi previsti. La presentazione della querela non garantisce una condanna né il recupero delle somme: eventuali iniziative risarcitorie richiedono una valutazione ulteriore.


Prima di una remissione o di un accordo controlla se la querela sia rimettibile e quali effetti produca l’atto. Non tutti i procedimenti si chiudono mediante un semplice «ritiro» della segnalazione.


Fonti e approfondimenti


Riferimenti: artt. 120, 124, 152, 612 e 612-bis c.p.; artt. 336–340 c.p.p.; d.lgs. 36/2018 e 150/2022; leggi 168/2023 e 181/2025. Articolo 124 c.p., Gazzetta Ufficiale; riforma della procedibilità nel d.lgs. 150/2022.


Per un caso specifico, leggi anche l’articolo sulla truffa online. Lo Studio offre assistenza legale a privati e imprese.


Valutare la segnalazione dei fatti


Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella può esaminare cronologia, messaggi, documenti, pagamenti e altre prove disponibili, per valutare la qualificazione dei fatti, la necessità della querela e i termini da rispettare. Contattaci per una valutazione del tuo caso.





Commenti


bottom of page