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Prescrizione del decreto ingiuntivo


Con la sentenza numero 15157/2017 del 20 giugno la Corte di cassazione ha chiarito come tale disposizione si coordini con i termini prescrizionali di un'ingiunzione di pagamento.

La vicenda

La pronuncia ha preso luogo da un'opposizione all'esecuzione proposta da un debitore colpito da una procedura di espropriazione immobiliare e fondata sulla presunta prescrizione del diritto vantato dal creditore, che era stato decretato mediante un'ingiunzione di pagamento.

Sull'applicabilità del termine decennale di cui all'articolo 2953 tutti erano d'accordo ma, nel rigettare l'opposizione, il giudice di primo grado aveva individuato il termine iniziale di decorrenza nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo, mentre la Corte d'appello, nell'accoglierla, lo aveva individuato nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta, nella quale era contenuta la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

La prescrizione ha effetti permanenti

La Corte di cassazione ha quindi fatto chiarezza, decretando che l'interruzione del termine di prescrizione che deriva dalla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo ha effetti permanenti sino a quando il decreto non è più impugnabile; sino a quando, cioè, lo stesso ha acquistato l'autorità e l'efficacia di cosa giudicata sostanziale, così come una sentenza di condanna.

Per i giudici di legittimità da ciò deve farsi discendere che il termine di cui all'articolo 2953 del codice civile decorre o dal momento in cui la sentenza che decide sull'opposizione è passata in giudicato o, in caso di mancata opposizione o di estinzione del relativo giudizio, dalla data in cui il decreto ingiuntivo acquista, per tali ragioni, efficacia di giudicato.

Tenendo conto di tale principio, la Corte d'appello dovrà ora tornare a pronunciarsi sull'opposizione.


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