Pignoramento presso terzi: cosa deve fare il terzo pignorato e quali sono i suoi obblighi
- Umberto Giovannoni

- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 15 min

Ricevere un atto di pignoramento presso terzi può creare molta preoccupazione, soprattutto quando chi lo riceve non è il debitore ma una banca, un datore di lavoro, un cliente, un committente o un'altra persona che deve versare del denaro al debitore.
In questi casi si diventa, tecnicamente, “terzo pignorato”.
Il nome può trarre in inganno: il terzo pignorato non è necessariamente una persona che deve denaro al creditore procedente. È invece il soggetto che possiede somme del debitore oppure che deve pagargli qualcosa.
Può accadere, ad esempio, che:
una banca riceva il pignoramento del conto corrente di un cliente;
un datore di lavoro riceva il pignoramento dello stipendio di un dipendente;
l’INPS riceva il pignoramento della pensione;
un’azienda riceva il pignoramento delle somme che deve pagare a un proprio fornitore;
un cliente riceva il pignoramento di una fattura dovuta a un professionista o a un’impresa.
Dal momento della notifica, il terzo non può semplicemente ignorare l’atto.
La legge gli attribuisce precisi obblighi di custodia, dichiarazione e, dopo l’eventuale ordinanza del giudice, pagamento.
La disciplina è stata inoltre modificata dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha introdotto importanti novità soprattutto in tema di importi da vincolare, durata del pignoramento, accesso al fascicolo e pagamento delle somme assegnate.
Per questo, quando si riceve un pignoramento presso terzi, è importante capire subito che cosa deve essere bloccato, che cosa deve essere dichiarato e quali pagamenti possono ancora essere effettuati.
Cos’è il pignoramento presso terzi
Chi è il terzo pignorato
Cosa succede dal momento della notifica
Quanto deve accantonare il terzo
La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
Cosa deve contenere la dichiarazione
Cosa succede se il terzo non risponde
Cosa accade se la dichiarazione è contestata
Banca, datore di lavoro, INPS, cliente: esempi pratici
Cosa cambia dopo l’ordinanza di assegnazione
Le novità del D.L. 19/2024
Quanto dura oggi un pignoramento presso terzi
Quando il terzo viene liberato dal vincolo
Gli errori più frequenti del terzo pignorato
FAQ sul terzo pignorato
Cos’è il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è una procedura utilizzata da un creditore per recuperare il proprio credito aggredendo non un bene materialmente detenuto dal debitore, ma:
un credito che il debitore vanta verso un’altra persona;
una somma depositata presso una banca;
uno stipendio;
una pensione;
un compenso;
un canone;
una fattura da incassare;
altre somme dovute da soggetti terzi.
In termini semplici, il creditore dice al terzo:
“Le somme che devi al mio debitore, nei limiti consentiti dalla legge, non devono più essere pagate a lui finché il giudice non decide.”
È proprio per questo che il ruolo del terzo è particolarmente delicato.
Chi è il terzo pignorato
Il terzo pignorato è il soggetto che, al momento della notifica del pignoramento:
deve delle somme al debitore, oppure
detiene beni o somme appartenenti al debitore.
Alcuni esempi
Se Mario deve € 20.000 a una banca e non paga, la banca può pignorare:
il conto corrente di Mario presso un’altra banca;
lo stipendio dovuto a Mario dal suo datore di lavoro;
la pensione versata dall’INPS;
il canone che un inquilino deve versare a Mario;
una fattura che un cliente deve pagare all’impresa di Mario.
In tutti questi casi il soggetto che riceve l’atto diventa terzo pignorato.
Cosa deve fare il terzo appena riceve il pignoramento
La prima regola è molto importante:
il pignoramento produce effetti dal momento in cui viene notificato al terzo.
Da quel giorno il terzo assume, nei limiti stabiliti dalla legge, gli obblighi del custode sulle somme o sui beni interessati dal pignoramento.
L’art. 546 c.p.c. stabilisce infatti che dal giorno della notifica il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme dovute.
Questo significa, in concreto, che non dovrebbe continuare a pagare liberamente al debitore le somme vincolate dal pignoramento.
Esempio pratico
Un’azienda deve pagare a un proprio fornitore una fattura di € 12.000.
Prima del pagamento riceve un pignoramento presso terzi riferito proprio a quel fornitore.
Da quel momento non può semplicemente eseguire il bonifico come se nulla fosse.
Deve prima verificare:
quanto effettivamente deve al debitore;
quando il credito diventa esigibile;
quale importo deve rimanere vincolato;
quale dichiarazione deve inviare al creditore procedente.
Quanto deve bloccare il terzo pignorato? La novità del D.L. 19/2024
Una delle modifiche più significative introdotte dal D.L. 19/2024 riguarda proprio l’art. 546 c.p.c.
Il terzo non deve necessariamente vincolare un importo pari al credito indicato nel precetto aumentato automaticamente della metà in ogni situazione.
La disciplina vigente prevede oggi che gli obblighi di custodia operino nei limiti del credito precettato aumentato:
di € 1.000 per crediti fino a € 1.100;
di € 1.600 per crediti da € 1.100,01 fino a € 3.200;
della metà del credito per crediti superiori a € 3.200.
Esempio
Se il precetto riguarda un credito di € 10.000, il vincolo potrà operare, secondo la regola generale dell’art. 546 c.p.c., sino a:
€ 10.000 + € 5.000 = € 15.000.
Se invece il credito precettato è di € 2.500, l’incremento previsto è di € 1.600.
Il limite sarà quindi, in via generale:
€ 4.100.
È una modifica importante perché consente al terzo di individuare con maggiore precisione l’importo soggetto agli obblighi di custodia.
Attenzione: per stipendi e pensioni esistono limiti particolari
Le regole appena illustrate non significano che qualsiasi somma possa essere integralmente pignorata.
Per stipendi, salari e pensioni trovano applicazione anche i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle altre norme speciali.
Per le somme già accreditate su un conto corrente prima del pignoramento esistono inoltre specifiche soglie di protezione.
L’art. 546 c.p.c. precisa, ad esempio, che quando stipendio o pensione sono stati accreditati sul conto prima del pignoramento, gli obblighi del terzo non operano su una somma pari al triplo dell’assegno sociale, mentre per gli accrediti successivi operano i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.
Per questo il calcolo non deve essere effettuato in modo automatico: occorre verificare la natura delle somme, la data di accredito e il tipo di rapporto esistente tra debitore e terzo.
La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.
Uno degli adempimenti più importanti è la dichiarazione del terzo.
L’art. 547 c.p.c. prevede che il terzo comunichi al creditore procedente:
quali somme deve al debitore;
quali beni del debitore possiede;
quando dovrebbe effettuare il pagamento o la consegna;
eventuali sequestri già eseguiti;
eventuali cessioni del credito precedentemente notificate o accettate.
Come si invia la dichiarazione?
La legge prevede che possa essere trasmessa:
a mezzo raccomandata al creditore procedente;
tramite PEC.
La PEC è oggi, nella pratica professionale, normalmente la soluzione più semplice e tracciabile.
Cosa scrivere nella dichiarazione del terzo
La dichiarazione deve essere precisa.
Non è sufficiente rispondere semplicemente:
“Sì, devo dei soldi al debitore.”
È necessario indicare, per quanto applicabile:
il rapporto esistente con il debitore;
l’importo dovuto;
se il credito è già scaduto oppure quando scadrà;
eventuali condizioni che incidono sull’esigibilità;
eventuali compensazioni rilevanti;
eventuali precedenti pignoramenti;
eventuali sequestri;
eventuali cessioni del credito.
Esempio: fattura commerciale
Un’impresa riceve il pignoramento di un proprio fornitore.
Potrebbe essere necessario dichiarare, ad esempio:
“Alla data di notifica del pignoramento la società risulta debitrice nei confronti del debitore esecutato della somma di € 8.500, relativa alla fattura n. X, con scadenza in data Y.”
Se invece esistono contestazioni sulla fornitura, note di credito o altre circostanze che incidono sull’esistenza o sull’importo del debito, queste devono essere valutate attentamente prima della dichiarazione.
Il terzo deve riconoscere per forza il credito indicato dal creditore?
No.
Questo è un punto fondamentale.
Il terzo deve dichiarare la reale situazione del proprio rapporto con il debitore.
Il fatto che il creditore procedente sostenga che il terzo debba € 20.000 al debitore non significa che il terzo debba confermare quella cifra.
Può dichiarare, ad esempio:
di non essere debitore;
di essere debitore di una somma inferiore;
che il credito non è ancora esigibile;
che il rapporto si è già estinto;
che esistono precedenti cessioni o sequestri;
che il credito è oggetto di contestazione.
La dichiarazione, però, deve essere corretta e documentabile.
Una risposta superficiale può avere conseguenze molto rilevanti.
Cosa succede se il terzo pignorato non risponde
Ignorare il pignoramento è normalmente la scelta peggiore.
L’art. 548 c.p.c. disciplina il caso di mancata dichiarazione del terzo.
Se il creditore dichiara in udienza di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice può fissare una successiva udienza e l’ordinanza viene notificata al terzo.
Se il terzo continua a non comparire oppure rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito o il possesso del bene indicato dal creditore può essere considerato non contestato ai fini di quella procedura esecutiva, nei presupposti stabiliti dalla norma.
In altre parole, il silenzio del terzo può produrre conseguenze molto più gravi di una dichiarazione tempestiva e corretta.
Cosa succede se la dichiarazione del terzo viene contestata
Può accadere che il creditore non ritenga corretta la dichiarazione.
Ad esempio:
il terzo dichiara di non dovere nulla;
il creditore possiede documenti dai quali emerge invece un credito;
il terzo indica € 5.000 e il creditore sostiene che siano dovuti € 20.000.
In questi casi può aprirsi l’accertamento previsto dall’art. 549 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva.
Il giudice può quindi essere chiamato a stabilire se e in quale misura esista effettivamente il credito del debitore verso il terzo.
Per il terzo è quindi importante conservare e, quando necessario, produrre:
contratti;
fatture;
estratti conto;
buste paga;
quietanze;
bonifici;
note di credito;
comunicazioni commerciali;
documentazione relativa a cessioni o sequestri.
Il terzo può pagare il debitore dopo avere ricevuto il pignoramento?
In linea generale, per le somme comprese nel vincolo, no.
Dal momento della notifica il terzo assume gli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c.
Se paga al debitore somme che avrebbe dovuto conservare, quel pagamento può non essere opponibile al creditore procedente e può esporre il terzo al rischio di dover corrispondere nuovamente le somme nei limiti del vincolo.
È il tipico caso del cosiddetto rischio di “pagare due volte”.
Un esempio semplice
La società Alfa deve € 15.000 alla società Beta.
Alfa riceve un pignoramento con cui un creditore di Beta sottopone a pignoramento quel credito.
Se Alfa, nonostante il pignoramento, paga integralmente Beta, potrebbe non essersi liberata nei confronti della procedura esecutiva.
Per questo, in presenza di dubbi, è opportuno non effettuare pagamenti prima di avere verificato gli effetti dell’atto.
Il terzo pignorato è parte del processo?
La posizione del terzo è particolare.
Non è il debitore esecutato e non è il creditore procedente.
Tuttavia viene coinvolto direttamente perché la procedura incide sulle somme o sui beni che egli deve o detiene per conto del debitore.
Proprio per rendere più semplice la sua partecipazione alla procedura, il D.L. 19/2024 ha modificato le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedendo espressamente che:
il terzo pignorato può accedere al fascicolo dell’esecuzione senza necessità di autorizzazione del giudice.
È una novità molto utile.
Il terzo può infatti avere interesse a verificare:
se il procedimento è ancora pendente;
se è stata emessa l’ordinanza di assegnazione;
se il procedimento si è estinto;
quale sia l’importo effettivamente assegnato;
quali siano gli atti depositati dalle parti.
Cosa succede dopo l’ordinanza di assegnazione
Se il giudice accerta che il terzo deve effettivamente delle somme al debitore, può emettere una ordinanza di assegnazione.
Con questo provvedimento il credito viene assegnato al creditore procedente, nei limiti stabiliti dal giudice.
Da quel momento il terzo dovrà pagare non più il debitore, ma il soggetto indicato nell’ordinanza.
Anche su questo punto il D.L. 19/2024 ha introdotto una modifica molto importante.
L’art. 553 c.p.c. prevede oggi che l’obbligo di pagamento del terzo decorra dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione accompagnata dalla dichiarazione contenente i dati necessari per effettuare il pagamento.
Quali dati deve ricevere il terzo per pagare
Il nuovo art. 169-septies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che la dichiarazione che accompagna l’ordinanza contenga, tra l’altro:
numero di ruolo della procedura;
indicazione del titolo esecutivo;
dati anagrafici e codice fiscale del creditore;
eventuali dati del diverso destinatario del pagamento;
importo dovuto;
dettaglio di interessi, accessori e spese;
IBAN o altra modalità per effettuare il pagamento.
La finalità è evidente: ridurre l’incertezza del terzo e permettergli di adempiere correttamente.
Attenzione alla semplice comunicazione della cancelleria
Un punto particolarmente importante è distinguere tra:
comunicazione dell’ordinanza;
notifica dell’ordinanza accompagnata dalla dichiarazione prevista dalla legge.
L’art. 553 c.p.c., nel testo modificato, stabilisce che l’obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione contenente i dati necessari al pagamento.
Questo aspetto può essere decisivo quando il terzo riceve semplicemente una comunicazione telematica e non sa se debba già procedere al pagamento.
Cosa è cambiato con il D.L. 19/2024
Le modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024, riguardano diversi aspetti pratici della procedura.
1. Nuovo calcolo del limite di custodia
È stato modificato l’art. 546 c.p.c. con nuovi criteri di maggiorazione del credito precettato.
2. Durata massima del pignoramento
È stato introdotto l’art. 551-bis c.p.c., che disciplina l’efficacia nel tempo del pignoramento di crediti presso terzi.
3. Dichiarazione di interesse del creditore
Il creditore può mantenere il vincolo oltre il primo periodo decennale notificando una specifica dichiarazione di interesse.
4. Accesso del terzo al fascicolo
Il terzo può oggi accedere al fascicolo senza dover ottenere preventivamente un’autorizzazione del giudice.
5. Nuove regole sull’ordinanza di assegnazione
L’obbligo di pagamento decorre dalla notifica dell’ordinanza accompagnata dai dati necessari al pagamento.
6. Conseguenze sulla maturazione degli interessi
La legge ha inoltre previsto conseguenze sulla produzione degli interessi se l’ordinanza non viene notificata tempestivamente.
Quanto dura un pignoramento presso terzi dopo la riforma
Una delle novità più rilevanti è il nuovo art. 551-bis c.p.c.
Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata della procedura, il pignoramento di crediti verso terzi perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo.
Il creditore può evitare la scadenza?
Sì.
Nei due anni precedenti la scadenza del termine decennale, il creditore pignorante o un creditore intervenuto legittimato può notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo.
La dichiarazione deve contenere specifiche informazioni, tra cui:
data della notifica del pignoramento;
ufficio giudiziario;
parti;
titolo esecutivo;
numero di ruolo;
attestazione della persistenza del credito.
Deve inoltre essere depositata nel fascicolo nei termini stabiliti dalla norma.
Cosa succede al terzo se il creditore non rinnova il vincolo
La riforma è importante anche dal punto di vista del terzo.
In mancanza della prescritta dichiarazione di interesse, l’art. 551-bis stabilisce che il terzo viene liberato dagli obblighi previsti dall’art. 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento.
Questa disposizione evita, almeno in prospettiva, che somme rimangano congelate indefinitamente a causa di procedure esecutive molto risalenti.
La disciplina si applica anche ai vecchi pignoramenti?
Sì, con specifiche regole transitorie.
L’art. 25 del D.L. 19/2024 stabilisce che l’art. 551-bis si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Per i pignoramenti di crediti presso terzi che risultavano pendenti da almeno otto anni alla data del 2 marzo 2024 è stato inoltre previsto un termine di due anni per notificare la dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo.
Questo rende particolarmente importante verificare oggi le procedure esecutive più vecchie.
L’ordinanza di assegnazione deve essere notificata entro un termine?
Sì.
Il testo vigente dell’art. 553 c.p.c. stabilisce che i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non viene notificata al terzo entro 90 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione, unitamente alla dichiarazione contenente i dati necessari al pagamento.
Gli interessi riprendono a decorrere dalla successiva notifica.
La norma prevede inoltre una specifica ipotesi di inefficacia dell’ordinanza se non viene notificata entro il termine collegato alla scadenza prevista dall’art. 551-bis.
Il caso della banca come terzo pignorato
Il caso più conosciuto è il pignoramento del conto corrente.
La banca, ricevuto l’atto:
verifica i rapporti intestati al debitore;
individua le somme disponibili;
applica il vincolo nei limiti previsti dalla legge;
rende la dichiarazione al creditore;
attende gli sviluppi della procedura;
in caso di assegnazione, procede secondo quanto disposto dal giudice.
Il fatto che il conto venga “bloccato” non significa necessariamente che tutto il saldo sia definitivamente perso.
Devono essere considerati:
il saldo effettivamente disponibile;
la natura delle somme;
eventuali stipendi o pensioni accreditati;
i limiti di pignorabilità;
l’importo massimo vincolabile.
Il datore di lavoro come terzo pignorato
Molto frequente è anche il pignoramento dello stipendio.
In questo caso il datore di lavoro riceve l’atto perché deve periodicamente somme al proprio dipendente.
Il datore dovrà:
rendere la dichiarazione;
indicare il rapporto di lavoro;
comunicare le somme dovute;
considerare eventuali precedenti pignoramenti o cessioni del quinto;
accantonare nei limiti previsti dalla legge;
effettuare le trattenute solo secondo il provvedimento del giudice.
È particolarmente importante evitare trattenute arbitrarie.
La misura concretamente pignorabile dipende infatti dalla natura del credito e dai limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.
L’INPS come terzo pignorato
Quando il debitore percepisce una pensione, il pignoramento può essere notificato all’INPS.
Anche in questo caso esistono limiti di impignorabilità e soglie protette.
La pensione non può essere trattata come un normale credito commerciale.
Per stabilire quanto possa essere concretamente trattenuto occorre verificare:
importo della pensione;
minimo impignorabile;
natura del credito azionato;
eventuali pignoramenti già esistenti.
Il cliente o committente come terzo pignorato
Questo caso è spesso sottovalutato.
Immaginiamo che un’impresa debba pagare € 30.000 a un fornitore.
Prima del pagamento riceve un pignoramento promosso da un creditore del fornitore.
L’impresa diventa terzo pignorato.
La questione può diventare complessa se:
alcune fatture sono già state pagate;
altre non sono ancora scadute;
esistono contestazioni sulla fornitura;
è stata emessa una nota di credito;
vi è una compensazione;
il credito era stato precedentemente ceduto;
esistono altri pignoramenti.
In questi casi una dichiarazione redatta in modo approssimativo può creare un contenzioso che il terzo avrebbe potuto evitare.
Cosa succede se il terzo ha già pagato prima della notifica
La data del pagamento è decisiva.
Se il debito verso il soggetto esecutato era già stato validamente estinto prima della notifica del pignoramento, in linea generale il terzo potrà dichiarare di non essere più debitore.
Occorre però poter dimostrare il pagamento.
Sono particolarmente utili:
ricevuta bancaria;
contabile del bonifico;
quietanza;
estratto conto;
documenti contabili.
Se invece il pagamento viene effettuato dopo la notifica, la situazione cambia radicalmente, perché potrebbero già essere operativi gli obblighi di custodia.
E se il credito del debitore non è ancora scaduto?
Anche un credito non ancora esigibile può essere rilevante.
Il terzo deve indicare nella dichiarazione quando dovrebbe effettuare il pagamento o la consegna, come espressamente previsto dall’art. 547 c.p.c.
Non bisogna quindi confondere:
“il credito non è ancora scaduto”
con
“il credito non esiste”.
Sono due situazioni completamente diverse.
E se il terzo non deve nulla al debitore?
La dichiarazione può essere negativa.
Il terzo può cioè dichiarare che, alla data rilevante, non è debitore di alcuna somma e non detiene beni appartenenti al debitore.
Una dichiarazione negativa deve però essere veritiera.
Se viene contestata dal creditore, potrà essere necessario dimostrare documentalmente la reale situazione del rapporto.
E se esistono più pignoramenti?
La legge impone al terzo di indicare anche gli altri pignoramenti già eseguiti presso di lui.
La presenza di più procedure può rendere più complessa la gestione delle somme.
Il terzo deve evitare di scegliere autonomamente quale creditore pagare.
Sarà necessario coordinare:
ordine dei pignoramenti;
eventuali assegnazioni;
limiti di pignorabilità;
importi già trattenuti;
eventuali interventi di altri creditori.
Gli errori più frequenti del terzo pignorato
Ignorare l’atto
È probabilmente l’errore più pericoloso.
Continuare a pagare il debitore
Dopo la notifica, i pagamenti devono essere verificati alla luce degli obblighi di custodia.
Bloccare somme eccessive
Anche il terzo deve rispettare i limiti previsti dalla legge.
Fare una dichiarazione troppo generica
Una risposta incompleta può creare contestazioni evitabili.
Non indicare precedenti pignoramenti o cessioni
Sono informazioni espressamente richieste dalla legge.
Confondere la comunicazione con la notifica dell’ordinanza
Dopo il D.L. 19/2024 questa distinzione è ancora più importante.
Lasciare somme congelate indefinitamente
Il nuovo art. 551-bis c.p.c. impone di verificare anche la durata del vincolo.
Cosa fare concretamente quando arriva un pignoramento presso terzi
Quando una banca, un datore di lavoro, un’impresa o un privato riceve un pignoramento presso terzi, è opportuno verificare subito cinque elementi:
1. La data esatta della notifica
È il momento dal quale possono sorgere gli obblighi di custodia.
2. Il rapporto con il debitore
Occorre capire se esiste effettivamente un credito.
3. L’importo dovuto
Va distinto il credito esistente da quello soltanto indicato dal creditore procedente.
4. Gli eventuali limiti di pignorabilità
Sono particolarmente importanti per stipendi, pensioni e somme aventi natura protetta.
5. La dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Deve essere resa correttamente e in tempi utili.
Quando la posizione è complessa, una verifica preventiva può evitare errori costosi.
DOMANDE FREQUENTI
Chi è il terzo pignorato?
È il soggetto che deve somme al debitore esecutato o che detiene beni o somme appartenenti a quest’ultimo. Può essere, ad esempio, una banca, un datore di lavoro, l’INPS, un cliente o un committente.
Cosa deve fare il terzo quando riceve un pignoramento?
Deve verificare quali somme o beni sono interessati, rispettare gli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c. e rendere al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.
Il terzo pignorato deve bloccare tutto?
No. Il vincolo opera entro limiti determinati dalla legge. Dopo il D.L. 19/2024 l’art. 546 c.p.c. prevede specifiche maggiorazioni del credito precettato, mentre per stipendi e pensioni valgono ulteriori limiti di pignorabilità.
Come si invia la dichiarazione del terzo?
Può essere inviata al creditore procedente tramite raccomandata oppure PEC, secondo quanto previsto dall’art. 547 c.p.c.
Cosa succede se il terzo non risponde?
Il giudice può fissare una nuova udienza. Se persistono le condizioni previste dall’art. 548 c.p.c., il credito indicato dal creditore può essere considerato non contestato ai fini della procedura.
Il terzo può pagare il debitore dopo il pignoramento?
Per le somme soggette al vincolo il pagamento deve essere evitato senza una preventiva verifica, perché il terzo potrebbe non liberarsi nei confronti della procedura.
Quando il terzo deve pagare il creditore?
Dopo l’ordinanza di assegnazione, l’art. 553 c.p.c. stabilisce che l’obbligo di pagamento decorre dalla notifica al terzo dell’ordinanza accompagnata dalla dichiarazione contenente i dati necessari al pagamento.
Quanto dura un pignoramento presso terzi?
Il nuovo art. 551-bis c.p.c. prevede, in via generale e salvo le ipotesi indicate dalla norma, la perdita di efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, salva la possibilità di mantenere il vincolo mediante la dichiarazione di interesse prevista dalla legge.
Il terzo può vedere il fascicolo dell’esecuzione?
Sì. Dopo la modifica introdotta dal D.L. 19/2024, il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.
Un’azienda può diventare terzo pignorato per una fattura dovuta a un fornitore?
Sì. Se un’impresa deve pagare una fattura a un soggetto che viene sottoposto a esecuzione, il credito relativo alla fattura può essere oggetto di pignoramento presso l’impresa cliente.
Conclusioni
Il terzo pignorato non è un semplice spettatore della procedura.
Dal momento della notifica assume obblighi precisi e deve evitare due errori opposti:
pagare somme che avrebbe dovuto conservare, oppure
trattenere somme che non erano soggette al pignoramento.
La dichiarazione ex art. 547 c.p.c., la corretta individuazione dell’importo da vincolare, i limiti di pignorabilità e la successiva ordinanza di assegnazione richiedono quindi particolare attenzione.
Le modifiche introdotte dal D.L. 19/2024 hanno reso la disciplina più dettagliata, soprattutto per quanto riguarda:
gli importi soggetti agli obblighi di custodia;
la durata del pignoramento;
la dichiarazione di interesse del creditore;
l’accesso del terzo al fascicolo;
le informazioni necessarie per il pagamento;
la decorrenza dell’obbligo di pagamento dopo l’assegnazione.
Per banche, datori di lavoro, imprese, amministratori e privati che ricevono un pignoramento, verificare tempestivamente l’atto può evitare responsabilità e pagamenti non dovuti.
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Una verifica tempestiva permette spesso di capire subito quanto deve essere realmente accantonato, che cosa deve essere dichiarato e quali pagamenti possono essere eseguiti senza rischi.






















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