Spese straordinarie per i figli senza consenso: quando devono essere rimborsate?
- Silvia Bettella

- 17 ago
- Tempo di lettura: 10 min

Introduzione
Una delle discussioni più frequenti dopo una separazione o un divorzio riguarda le spese straordinarie per i figli.
Un genitore iscrive il figlio a una scuola privata. Oppure sostiene una spesa odontoiatrica importante. L'altro genitore viene informato dopo, oppure dichiara di non essere mai stato d'accordo.
A quel punto nasce una domanda molto concreta:
“Se non ho dato il mio consenso, devo comunque pagare la mia quota?”
La risposta non è sempre “no”.
Con l'ordinanza Cassazione civile, Sezione I, 23 luglio 2026, n. 23946, la Suprema Corte ha ribadito un principio particolarmente importante: la mancanza del preventivo accordo tra i genitori non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso della spesa sostenuta nell'interesse del figlio.
Bisogna invece capire di quale spesa si tratta, perché è stata sostenuta, se era utile al figlio e se era compatibile con la situazione economica e con il tenore di vita della famiglia.
La decisione è particolarmente utile perché riguarda due casi molto comuni: cure odontoiatriche e spese scolastiche.
Vediamo cosa significa concretamente per genitori separati o divorziati.
Cosa sono le spese straordinarie per i figli
Cosa ha deciso la Cassazione nel 2026
Serve sempre il consenso preventivo dell'altro genitore?
Spese ordinarie, straordinarie prevedibili e straordinarie imprevedibili
Cure dentistiche e spese mediche
Scuola privata: il rimborso può essere dovuto?
Cosa succede se un genitore non era stato informato
Come valuta il giudice la spesa contestata
Il problema del recupero forzoso delle spese
Figlio maggiorenne: chi può chiedere il rimborso?
Cosa fare prima di sostenere una spesa importante
Cosa fare se l'altro genitore chiede il rimborso
FAQ
Cosa sono le spese straordinarie per i figli?
Quando i genitori non vivono più insieme, il provvedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti con i figli normalmente stabilisce un contributo periodico al mantenimento.
Accanto all'assegno possono però esserci ulteriori costi relativi, ad esempio, alla salute, alla scuola, allo sport o ad altre esigenze dei figli.
Nel linguaggio comune vengono spesso definiti tutti “spese straordinarie”, ma dal punto di vista giuridico la situazione è più complessa.
La stessa giurisprudenza della Cassazione distingue infatti tra spese che, pur essendo ulteriori rispetto all'assegno mensile, hanno carattere ordinario, prevedibile e ricorrente, e spese realmente imprevedibili o particolarmente rilevanti.
La Cassazione ha già chiarito che alcune spese certe e prevedibili possono sostanzialmente integrare il mantenimento ordinario, mentre quelle imprevedibili e rilevanti possono richiedere una verifica autonoma della loro adeguatezza rispetto alle esigenze del figlio e alle condizioni economiche dei genitori.
Questa distinzione è fondamentale perché incide anche sulla necessità del consenso preventivo e sulle modalità con cui il rimborso può essere richiesto.
Cosa ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 23946/2026 in merito a spese straordinarie figli senza consenso?
Il caso nasce dalla richiesta di una madre che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'altro genitore per ottenere il rimborso del 50% di alcune spese sostenute per i figli.
Si trattava, in particolare:
di cure odontoiatriche sostenute nel corso di diversi anni;
delle rette di un istituto scolastico privato.
La richiesta complessiva oggetto del decreto ingiuntivo ammontava a poco più di 6.281 euro.
Il padre contestava, tra le altre cose, che le cure odontoiatriche fossero state decise senza il suo consenso preventivo.
La Cassazione ha però rigettato il ricorso.
Secondo la Corte, la decisione della Corte d'Appello era conforme all'orientamento ormai consolidato secondo cui non tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli devono essere preventivamente concordate.
La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione effettuata dai giudici di merito sull'utilità delle cure odontoiatriche e delle spese scolastiche e sulla loro compatibilità con la situazione economica familiare.
Serve sempre il consenso preventivo dell'altro genitore?
No. Ed è questo il punto centrale della decisione.
Secondo la Cassazione bisogna distinguere.
Il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente non deve necessariamente concordare preventivamente ogni spesa quando si tratta di esigenze che hanno un carattere sufficientemente prevedibile e che si ripetono nella vita ordinaria del figlio.
La Corte richiama espressamente, come esempi:
alcune spese scolastiche;
le spese mediche ordinarie.
Per le spese realmente straordinarie, invece, cioè particolarmente rilevanti, imprevedibili o fuori dalla normale vita del figlio, il confronto preventivo tra i genitori assume maggiore importanza.
Ma attenzione: anche in questo secondo caso la mancanza del consenso non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso.
Il giudice deve verificare concretamente se quella spesa fosse effettivamente nell'interesse del figlio.
È questo uno degli aspetti più importanti dell'ordinanza del 2026.
Spese ordinarie, straordinarie prevedibili e straordinarie imprevedibili
Per comprendere il problema è utile ragionare non tanto sull'etichetta utilizzata per la spesa, quanto sulle sue caratteristiche concrete.
Spese prevedibili e ricorrenti
Sono quelle collegate a esigenze della vita del figlio che si presentano con una certa regolarità.
Possono rientrare in questa area, a seconda del caso concreto:
determinate spese scolastiche;
alcune spese mediche;
costi connessi ad attività già stabilmente praticate;
altre esigenze periodiche del figlio.
La Cassazione considera rilevante il fatto che si tratti di costi sostanzialmente prevedibili nel loro ripetersi, anche quando non sia possibile conoscerne in anticipo l'importo preciso.
Spese realmente straordinarie
Sono invece quelle che per importanza economica, imprevedibilità o eccezionalità escono dalla normale gestione della vita del figlio.
Proprio per queste spese è particolarmente opportuno che i genitori si confrontino preventivamente.
Tuttavia, il mancato confronto non basta, da solo, per affermare che l'altro genitore non debba contribuire.
Cure dentistiche: devono essere concordate prima?
Le cure odontoiatriche sono una delle questioni che più frequentemente generano controversie tra genitori separati.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il padre sosteneva che le cure odontoiatriche non urgenti fossero state decise unilateralmente e che, proprio per questo, non fosse dovuto il rimborso.
La Cassazione non ha accolto questa impostazione.
I giudici di merito avevano accertato che le terapie erano necessarie per risolvere i problemi odontoiatrici del figlio e che la spesa rispondeva quindi concretamente al suo interesse.
Questo non significa che qualsiasi trattamento odontoiatrico deciso unilateralmente debba sempre essere pagato dall'altro genitore.
Significa invece che, in presenza di una contestazione, il giudice può verificare:
la necessità della cura;
la sua effettiva utilità;
il costo;
le condizioni economiche dei genitori;
le disposizioni contenute nel provvedimento di separazione o divorzio;
l'eventuale protocollo sulle spese straordinarie applicabile.
Di conseguenza, opporsi al pagamento dicendo semplicemente “non ero d'accordo” può non essere sufficiente.
Scuola privata: il rimborso può essere dovuto anche senza accordo?
Anche questo aspetto rende la decisione particolarmente interessante.
Nel caso esaminato dalla Corte, una parte delle somme richieste riguardava le rette di un istituto scolastico privato.
La Corte d'Appello aveva ritenuto che la scelta della scuola fosse funzionale al conseguimento di un titolo di studio utile per il futuro inserimento lavorativo del figlio.
La Cassazione ha ritenuto questa valutazione adeguatamente motivata.
Ma anche in questo caso bisogna evitare conclusioni troppo generali.
La sentenza non stabilisce che la scuola privata scelta unilateralmente sia sempre automaticamente a carico dell'altro genitore.
Occorre valutare il caso concreto.
Possono avere rilievo, ad esempio:
la precedente storia scolastica del figlio;
eventuali accordi già esistenti;
la situazione economica familiare;
le esigenze specifiche del ragazzo;
l'effettiva utilità della scelta;
l'entità della retta.
Se un genitore non viene informato, può rifiutarsi di pagare?
Non automaticamente.
Ed è probabilmente la risposta più importante da ricordare.
La Cassazione afferma che anche quando sarebbe stato opportuno o necessario un preventivo confronto, l'assenza di informazione o di consenso non rende automaticamente irripetibile la spesa.
Il mancato interpello dell'altro genitore può avere conseguenze nei rapporti tra i genitori, ma il punto centrale rimane l'interesse del figlio.
La Corte ribadisce infatti che una spesa sostenuta nell'interesse del minore e compatibile con il tenore di vita familiare può restare rimborsabile anche in assenza di preventivo accordo.
Questo principio impedisce che una questione formale tra i genitori finisca per prevalere automaticamente sulle reali esigenze del figlio.
Come decide il giudice se una spesa deve essere rimborsata?
Quando nasce una contestazione, il giudice non dovrebbe limitarsi a chiedere se esista o meno un “sì” scritto dell'altro genitore.
Deve esaminare la vicenda nel suo complesso.
1. Interesse del figlio
La prima domanda è se la spesa fosse effettivamente destinata a soddisfare un'esigenza del figlio.
2. Utilità della spesa
Una spesa può essere astrattamente riferibile al figlio ma non necessariamente utile o proporzionata.
3. Entità economica
Un costo modesto e ricorrente è diverso da una decisione che impone all'altro genitore un esborso molto elevato.
4. Prevedibilità
Una spesa che si ripete ogni anno è diversa da un costo eccezionale e improvviso.
5. Condizioni economiche dei genitori
Il mantenimento dei figli deve essere rapportato alle risorse economiche di entrambi i genitori.
La giurisprudenza della Cassazione precisa inoltre che il concorso alle spese straordinarie non deve necessariamente essere sempre fissato al 50%, ma può essere stabilito in proporzione alle rispettive capacità economiche.
6. Provvedimento o accordo esistente
È fondamentale leggere con attenzione:
sentenza di separazione;
sentenza di divorzio;
accordo omologato;
provvedimento relativo ai figli;
eventuale protocollo richiamato nel provvedimento.
Le regole specifiche già stabilite tra le parti possono incidere in maniera determinante.
L'art. 337-ter del Codice civile disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale anche dopo la cessazione della convivenza dei genitori e costituisce uno dei riferimenti normativi centrali della materia.
Attenzione: rimborso della spesa e recupero forzoso non sono la stessa cosa
Questo è un punto particolarmente importante della nuova ordinanza.
La Cassazione distingue il caso esaminato nel 2026 da una precedente decisione, la n. 22522/2025.
Nel caso del 2026 il genitore aveva richiesto il rimborso attraverso un decreto ingiuntivo, successivamente opposto.
Si era quindi aperto un vero giudizio nel quale il giudice poteva verificare:
documentazione;
natura delle spese;
interesse del figlio;
diritto al rimborso.
La Cassazione sottolinea che questa situazione è diversa dall'ipotesi in cui si proceda direttamente con un atto di precetto sulla base del provvedimento di separazione o di omologa.
Quando l'accordo preventivo costituisce una condizione necessaria per l'esigibilità della specifica spesa, la mancanza dell'accordo può infatti assumere un'importanza decisiva ai fini dell'esecuzione forzata.
In termini semplici:
avere diritto, in astratto, al rimborso di una spesa non significa sempre poter iniziare immediatamente un'esecuzione forzata per recuperarla.
Prima di notificare un precetto o intraprendere un pignoramento è quindi opportuno verificare attentamente quale titolo si possiede e cosa prevede esattamente.
Figlio maggiorenne: chi può chiedere il rimborso?
La decisione affronta anche una seconda questione interessante.
Il padre aveva contestato la legittimazione della madre a chiedere il rimborso delle spese relative a un figlio ormai maggiorenne.
La Cassazione ha respinto anche questa censura.
Nel caso concreto era stato accertato che la madre aveva personalmente sostenuto le spese e che il figlio, pur maggiorenne, non aveva ancora raggiunto l'autonomia economica.
Inoltre, gli accordi di separazione prevedevano ancora la partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie.
La maggiore età del figlio, quindi, non determina automaticamente la cessazione di ogni obbligo economico.
È necessario verificare se il figlio abbia effettivamente raggiunto un'indipendenza economica stabile e quale sia il contenuto del provvedimento in vigore.
Cosa fare prima di sostenere una spesa importante per un figlio
Anche se la Cassazione riconosce che l'assenza di consenso non esclude automaticamente il rimborso, comunicare preventivamente la spesa rimane la scelta più prudente.
Quando possibile, è opportuno indicare all'altro genitore:
quale spesa si intende sostenere;
il motivo;
il costo previsto;
eventuali preventivi;
la documentazione medica o scolastica disponibile;
il termine entro cui occorre decidere.
È inoltre consigliabile utilizzare strumenti che lascino traccia della comunicazione.
Una gestione chiara e documentata può evitare che una normale decisione nell'interesse di un figlio si trasformi, mesi o anni dopo, in un procedimento giudiziario.
Cosa fare se l'altro genitore chiede il rimborso di una spesa mai concordata
Ricevere una richiesta di pagamento non significa che si debba necessariamente pagare senza verifiche.
Ma neppure che sia sufficiente rispondere: “Non ho dato il consenso, quindi non pago”.
Prima di contestare la richiesta occorre controllare:
il provvedimento che disciplina il mantenimento;
la natura della spesa;
la documentazione prodotta;
chi abbia effettivamente sostenuto il pagamento;
l'utilità della spesa per il figlio;
se fosse necessaria una preventiva concertazione;
se l'importo richiesto corrisponda alla percentuale effettivamente dovuta;
il tipo di procedura utilizzata per il recupero.
Una contestazione formulata senza analizzare questi elementi può essere controproducente.
Un esempio concreto
Immaginiamo due genitori separati.
La madre porta il figlio dal dentista e viene prospettato un trattamento ortodontico del costo di 3.500 euro.
Il padre non viene consultato e successivamente riceve una richiesta di rimborso del 50%.
Può rifiutarsi automaticamente?
No.
Sarà necessario capire se:
il trattamento fosse realmente necessario;
esistessero alternative;
il costo fosse ragionevole;
la spesa fosse compatibile con le possibilità economiche familiari;
il provvedimento di separazione prevedesse regole specifiche;
vi fosse una clausola che richiedeva l'accordo preventivo;
quale azione sia stata utilizzata per chiedere il pagamento.
In un caso simile, quindi, non esiste una risposta affidabile senza leggere prima il provvedimento di separazione e la documentazione della spesa.
DUBBI COMUNI
Le spese straordinarie per i figli devono essere sempre concordate?
No. La Cassazione distingue tra spese prevedibili e ricorrenti e spese realmente imprevedibili o particolarmente rilevanti. Non tutte richiedono necessariamente un preventivo accordo tra i genitori.
Se non ho dato il consenso devo comunque pagare?
In alcuni casi sì. La mancanza del consenso non rende automaticamente irripetibile la spesa. Il giudice può verificare se fosse utile al figlio, proporzionata e compatibile con il tenore di vita familiare.
Le spese del dentista sono spese straordinarie?
Dipende dal tipo di trattamento e dalle circostanze. Una normale visita odontoiatrica non pone gli stessi problemi di una terapia complessa e costosa. La qualificazione deve essere effettuata considerando concretamente natura, prevedibilità e importo della spesa.
Le cure odontoiatriche senza consenso devono essere rimborsate?
Possono esserlo. Nell'ordinanza n. 23946/2026 la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione che riconosceva il rimborso perché le cure erano state considerate necessarie e nell'interesse del figlio.
La scuola privata deve essere concordata da entrambi i genitori?
La scelta può richiedere un confronto tra i genitori, soprattutto quando comporta costi rilevanti. Tuttavia, nel caso deciso dalla Cassazione nel 2026, la spesa scolastica è stata ritenuta utile al figlio e rimborsabile nel quadro della specifica vicenda.
Se il figlio è maggiorenne devo ancora pagare le spese straordinarie?
La maggiore età non fa automaticamente cessare il mantenimento. Se il figlio non è economicamente autonomo possono continuare a sussistere obblighi a carico dei genitori, secondo quanto previsto dal provvedimento applicabile. Nel caso deciso nel 2026 la Cassazione ha riconosciuto rilievo proprio alla mancata autonomia economica del figlio maggiorenne.
Le spese straordinarie sono sempre divise al 50%?
No. La ripartizione può essere diversa e proporzionata alle condizioni economiche dei genitori. La Cassazione ha espressamente affermato che la suddivisione non deve necessariamente essere paritaria.
Posso fare subito un precetto per recuperare le spese straordinarie?
Non sempre. Bisogna verificare il titolo, la natura della spesa e le condizioni stabilite dal provvedimento. La Cassazione n. 23946/2026 distingue espressamente il giudizio di cognizione per ottenere il rimborso dall'esecuzione diretta fondata sul provvedimento di separazione o di omologa.
Come posso contestare una richiesta di rimborso?
È necessario esaminare il provvedimento che disciplina i rapporti tra i genitori, la documentazione della spesa, la sua utilità, l'eventuale obbligo di preventivo accordo e la correttezza della procedura utilizzata per recuperarla.
Conclusioni
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23946 del 23 luglio 2026 offre un'indicazione molto chiara: nelle controversie sulle spese dei figli non basta fermarsi alla domanda “c'era o non c'era il consenso?”.
Bisogna guardare alla sostanza.
Occorre stabilire:
quale fosse l'esigenza del figlio;
se la spesa fosse necessaria o utile;
se fosse ordinaria, prevedibile oppure realmente straordinaria;
quale importo sia stato sostenuto;
quale percentuale debba essere posta a carico dell'altro genitore;
cosa preveda il provvedimento di separazione o divorzio;
quale procedura sia corretta per ottenere il pagamento.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso del genitore che contestava il rimborso, confermando la decisione favorevole al genitore che aveva sostenuto le spese.
Per questo, sia chi chiede il rimborso sia chi riceve una richiesta di pagamento dovrebbe evitare risposte automatiche.
Ogni vicenda deve essere valutata sulla base del provvedimento esistente e della documentazione concreta.
Hai ricevuto una richiesta di pagamento per spese straordinarie dei figli?
Oppure hai sostenuto spese mediche, scolastiche o di altra natura e l'altro genitore rifiuta di rimborsare la propria quota?






















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