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La richiesta di rinvio a giudizio


Cos'è e cosa rappresenta la richiesta di rinvio a giudizio, quando è presentata e cosa deve contenere


All'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando ritiene che vi siano elementi sufficienti a sostenere l'accusa nei confronti dell'indagato, deposita nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio.

Si tratta, in sostanza, dell'atto propulsivo dell'azione penale, esercitato dal p.m. allorquando ritenga di scartare l'ipotesi alternativa dell'archiviazione.

Indice:

  1. Contenuto della richiesta di rinvio a giudizio

  2. Documenti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio

  3. Tempi per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio

  4. Richiesta di rinvio a giudizio: nullità

  5. Udienza preliminare

Contenuto della richiesta di rinvio a giudizio



Secondo quanto disposto dall'articolo 417 del codice di procedura penale, la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:

- le generalità dell'imputato e della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;

- l'imputazione, ovverosia "l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge";

- l'indicazione delle fonti di prova acquisite;

- la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;

- la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

Accusa fondata ed elementi di prova

È evidente dunque che ai fini dell'esercizio dell'azione penale, l'accusa non deve essere infondata, non devono mancare elementi a carico dell'accusato e non deve risultare la prova della sua innocenza o una palese inidoneità delle fonti di prova acquisite. Infatti, solo "un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna" può giustificare il processo (Cass. n. 1026/1996).

Come visto, è inoltre elemento fondamentale che l'imputazione, per espresso disposto dell'art. 417 c.p.p., sia chiara e precisa; essa, del resto, fissa l'oggetto della successiva udienza preliminare e garantisce all'imputato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.

Con riferimento all'indicazione delle fonti di prova acquisite (ovverosia le persone, le cose o gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza di circostanze rilevanti ai fini del giudizio), va infine detto che tra queste può rientrare anche la c.d. "chiamata in reità" o in "correità", ossia l'accusa di un soggetto che attribuisce ad altro, rispettivamente, la commissione di un reato o la complicità nel medesimo reato o lo indica come autore di un reato connesso (si pensi alle intercettazioni telefoniche, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ecc.). L'accusa "de relato", invece, non è sufficiente, ex se, ad assurgere al rango di prova, ma va necessariamente supportata da altri elementi indiziari (cfr., ex multis, Cass. n. 33903/2004).

Documenti allegati alla richiesta di rinvio a giudizio


Alla richiesta di rinvio a giudizio vanno poi allegati:

- il fascicolo contenente la notizia di reato;

- la documentazione relativa alle indagini espletate;

- i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari;

- il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, se non devono essere custoditi altrove.

Tempi per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio


Per alcuni tipi di reato, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere presentata entro un termine ben preciso, ovverosia entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

Tale prescrizione vale, nel dettaglio, per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'omicidio stradale.

Richiesta di rinvio a giudizio: nullità


Prima di presentare la richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero deve rispettare alcune specifiche prescrizioni.

In particolare, deve notificare l'avviso della conclusione delle indagini preliminari(con il contenuto stabilito dall'articolo 415-bis c.p.p.) all'indagato, al suo difensore e, se si procede per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi o per il reato di atti persecutori, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

Inoltre, se l'indagato ha chiesto nei termini di essere sottoposto a interrogatorio, il p.m., prima di depositare la richiesta di rinvio a giudizio, deve invitarlo a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, del codice di rito.

In assenza di questi preliminari adempimenti, la richiesta di rinvio a giudizio è affetta da nullità.

Udienza preliminare


Il giudice, entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza preliminare in camera di consiglio, tenendo conto che tra la data della richiesta e la data dell'udienza non possono trascorrere più di trenta giorni.

La richiesta di rinvio a giudizio, quindi, segna il passaggio dalla fase procedimentale a quella processuale: nell'udienza preliminare l'indagato assume la qualità di imputato ed è possibile la costituzione di parte civile nonché l'accesso al processo delle altre parti quali il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

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