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Scrivania con testamento, documenti e chiavi per un articolo sugli accordi ereditari futuri

Accordi sull’eredità futura: sono validi o rischiano di essere nulli?

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
3 giorni fa
Tempo di lettura: 5 min

«Abbiamo deciso in famiglia che la casa andrà a mia sorella e i risparmi a me. Se siamo tutti d’accordo, basta scriverlo?» È una domanda comprensibile: mettere ordine nei beni di famiglia può evitare discussioni. Ma in Italia un accordo sull’eredità di una persona ancora in vita può essere nullo, anche quando tutti lo hanno firmato in buona fede.

La regola di partenza è semplice: ciascuno può decidere come destinare i propri beni dopo la morte attraverso un testamento, nel rispetto dei diritti riservati dalla legge ad alcuni familiari. Non può invece, di regola, vincolare contrattualmente oggi la propria successione futura. È la differenza tra un testamento libero e un patto successorio vietato.

Prima di sottoscrivere accordi familiari su case, risparmi o quote ereditarie future, è opportuno verificare quale strumento sia consentito e quali effetti possa produrre. Assistenza per successioni ed eredità.

Indice

  1. Perché non si può dividere oggi un’eredità futura

  2. Quando due testamenti possono creare problemi

  3. Cosa ha deciso la Cassazione e cosa resta discusso

  4. Donazioni e patto di famiglia

  5. La riforma delle donazioni del 2025

  6. Quali documenti esaminare

  7. Domande frequenti

Perché non si può dividere oggi un’eredità futura

L’articolo 458 del codice civile vieta, salvo specifiche eccezioni, i cosiddetti patti successori. Sono accordi con i quali una persona dispone contrattualmente della propria successione, oppure qualcuno dispone o rinuncia ai diritti che potrebbe ricevere da una successione non ancora aperta. La legge li considera nulli.

Un esempio concreto

Un padre è ancora in vita. I figli sottoscrivono un documento nel quale uno promette che, alla morte del padre, non chiederà nulla dell’eredità in cambio di un vantaggio immediato. Non basta chiamarlo «accordo di famiglia» per renderlo valido: occorre verificare se si tratti di una rinuncia anticipata a diritti su una successione futura, vietata dall’articolo 458. Diverso è un accordo su beni e diritti già esistenti e disponibili.

Quando due testamenti possono creare problemi

Immaginiamo che marito e moglie scrivano due testamenti separati nello stesso giorno, stabilendo che alcuni beni andranno a un figlio e altri all’altro. Il fatto che le disposizioni siano simili non le rende automaticamente nulle. Il testamento è un atto personale e revocabile: il suo autore può cambiarlo fino alla morte.

Il rischio nasce quando emerge che i due documenti sono stati predisposti per dare esecuzione a un accordo con cui i testatori si erano reciprocamente obbligati a disporre dell’eredità in un determinato modo. L’articolo 589 c.c. vieta inoltre il testamento congiuntivo o reciproco contenuto in un unico atto: quest’ipotesi va distinta da due testamenti autonomi.

Cosa ha deciso la Cassazione e cosa resta discusso

La Cassazione, con la sentenza n. 18197 del 2 settembre 2020, ha chiarito che testamenti separati e contemporanei non sono invalidi soltanto perché contengono disposizioni reciproche. Possono però essere contestati se costituiscono attuazione di un precedente patto successorio vietato. L’esistenza dell’accordo, secondo la Corte, può essere provata anche senza un documento scritto.

È importante non attribuire a quella sentenza più di quanto abbia deciso: una parte della vicenda era stata definita per ragioni processuali, perché il motivo di impugnazione non era stato formulato correttamente. Non esiste quindi una regola per cui ogni coppia di testamenti simili sarebbe nulla.

Il diverso punto di vista della dottrina

In un contributo giuridico sul tema, Michele Sesta propone una lettura più restrittiva del divieto. Secondo questa impostazione, se il precedente accordo è nullo non può vincolare il testatore; un testamento successivo, che resta sempre revocabile, non dovrebbe diventare automaticamente nullo solo perché coerente con quanto discusso in famiglia. È una tesi dottrinale, non una nuova decisione della Cassazione. Possono inoltre rilevare, nei casi previsti dalla legge, l’errore determinante (art. 624 c.c.) o un motivo illecito esclusivo risultante dal testamento (art. 626 c.c.).

Donazioni e patto di famiglia: quali alternative?

Pianificare il passaggio dei beni è possibile, ma lo strumento va scelto con attenzione. Una donazione trasferisce beni durante la vita del donante e può incidere sulla futura quota di legittima. Il testamento regola invece la successione dopo la morte e resta revocabile. Per il passaggio generazionale di un’azienda o di partecipazioni societarie esiste il patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti c.c.: un’eccezione prevista dalla legge con requisiti specifici, non una soluzione generale per dividere qualsiasi patrimonio.

Cosa cambia con la riforma delle donazioni del 2025

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, articolo 44, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato tra l’altro gli articoli 561 e 563 del codice civile per facilitare la circolazione dei beni provenienti da donazione. Nel nuovo regime, la riduzione di una donazione lesiva della legittima non comporta più le stesse conseguenze restitutorie verso i successivi acquirenti: assumono rilievo obblighi di compensazione economica e condizioni specifiche.

La disciplina transitoria è decisiva: per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore sono previste regole particolari e termini di salvaguardia, da verificare caso per caso. La riforma non ha eliminato il divieto dei patti successori.

Quali documenti esaminare prima di firmare

Per capire se un’intesa familiare è sicura o se un testamento può essere contestato, occorre leggere integralmente gli atti e ricostruire come sono nati. Sono utili testamenti e relative date, scritture private, atti di donazione, documenti su immobili e quote societarie, informazioni sui familiari con diritto alla legittima e, se la successione è già aperta, la documentazione patrimoniale.

Non esiste una formula che renda valido un patto vietato. La soluzione non è nascondere gli accordi precedenti, ma individuare un percorso lecito e coerente con la volontà della persona e con i diritti dei familiari.

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella, a Padova, può esaminare testamenti, donazioni e accordi familiari per valutare rischi e strumenti di pianificazione consentiti. Assistenza per successioni ed eredità.

Domande frequenti

Possiamo firmare oggi un accordo per dividere l’eredità dei genitori ancora in vita?

In linea generale non è valido un accordo che dispone o fa rinunciare anticipatamente a diritti su una successione futura. È necessario verificare il contenuto concreto del documento.

Due coniugi possono fare testamenti simili?

Sì, possono redigere testamenti autonomi anche con contenuti simili. Il problema può sorgere se si prova che costituiscono l’esecuzione di un precedente patto successorio vietato.

Se un testamento è stato discusso con i figli, è nullo?

Non necessariamente. Una conversazione familiare non equivale di per sé a un contratto successorio. Occorre verificare se vi sia stato un vero accordo vietato.

Posso rinunciare all’eredità di una persona ancora in vita?

Di regola no: la rinuncia anticipata ai diritti su una successione futura rientra nel divieto dei patti successori. La rinuncia all’eredità già aperta è una figura diversa.

La riforma del 2025 ha reso validi gli accordi sulle eredità future?

No. Ha modificato aspetti della tutela dei legittimari e della circolazione dei beni donati, ma non ha abrogato l’articolo 458 c.c.

Conclusioni: meglio prevenire una lite ereditaria

La volontà di evitare contrasti tra figli e coniugi è comprensibile. Tuttavia, un documento firmato da tutti non è necessariamente valido quando riguarda un’eredità futura. Testamento, donazione e patto di famiglia hanno regole differenti; sceglierli senza valutare le conseguenze può creare proprio il contenzioso che si voleva evitare.

Per una valutazione dei documenti e delle possibili soluzioni in materia di successioni, è possibile contattare lo Studio Legale Giovannoni & Bettella a Padova. Assistenza per successioni ed eredità.

Fonti e riferimenti

Articoli 458, 587, 589, 624, 626, 768-bis e seguenti c.c.; Cassazione civile, Sezione II, sentenza 2 settembre 2020, n. 18197; legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44. Approfondimento dottrinale: Michele Sesta, contributo sui patti successori e sui testamenti esecutivi di precedenti accordi, documento fornito per la redazione.

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