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Divorzio congiunto: cosa succede se un coniuge cambia idea?

Immagine del redattore: Avv. Silvia Bettella
Avv. Silvia Bettella
3 giorni fa
Tempo di lettura: 6 min

Aggiornamento: 2 giorni fa

Avete presentato insieme la domanda di divorzio, ma prima della decisione tuo marito o tua moglie comunica di aver cambiato idea. È comprensibile temere che tutto si fermi e che sia necessario ricominciare da capo. Il semplice ripensamento, però, non blocca automaticamente il divorzio: il giudice deve comunque verificare se ci sono i presupposti previsti dalla legge per pronunciarlo.

Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Bologna, sezione I civile, con la sentenza n. 2135 del 6 ottobre 2026, relativa a una domanda congiunta di separazione e divorzio. La distinzione decisiva riguarda la fine del matrimonio e le condizioni economiche e familiari: contestare il mantenimento non significa poter impedire, da solo, la pronuncia del divorzio.

Se il tuo coniuge ha ritirato il consenso, puoi richiedere allo Studio una valutazione del ricorso e degli accordi già sottoscritti.

Indice

  1. Un coniuge può bloccare il divorzio già chiesto insieme?

  2. La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Bologna

  3. Che cosa cambia per mantenimento e figli

  4. Quali documenti esaminare e come muoversi

  5. Domande frequenti

  6. Una valutazione del caso concreto

  7. Provvedimento e riferimenti essenziali

Un coniuge può bloccare il divorzio già chiesto insieme?

Quando la domanda congiunta è già stata proposta, la successiva revoca del consenso di uno dei coniugi non rende, per questo solo motivo, la domanda improcedibile, cioè non impedisce al giudice di esaminarla. Il divorzio non dipende dalla permanenza di una volontà comune fino all’ultimo momento: occorre accertare i requisiti stabiliti dalla legge.

Nel caso esaminato, la separazione era ormai definitiva, era trascorso il termine semestrale richiesto per la separazione consensuale e non vi erano state riconciliazione o interruzione della separazione. La Corte ha quindi ritenuto che il ripensamento del marito non potesse impedire la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda cumulativa non elimina i tempi di legge

La riforma Cartabia consente di proporre nello stesso ricorso la separazione e il successivo divorzio. L’ammissibilità di questo percorso anche su domanda congiunta è stata riconosciuta dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023. Questo non significa ottenere separazione e divorzio nello stesso momento: per esaminare la domanda di divorzio devono essere maturati il termine previsto dalla legge e il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione.

La sentenza di Bologna riguarda proprio un ripensamento intervenuto nella fase del divorzio, dopo che la separazione era diventata definitiva. Non va quindi estesa automaticamente alla revoca del consenso prima della definizione della separazione consensuale, che pone questioni diverse.

La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Bologna

I coniugi avevano depositato un ricorso congiunto contenente sia la richiesta di separazione sia quella di divorzio. Il Tribunale di Ravenna aveva recepito gli accordi di separazione e disposto la prosecuzione della causa per il divorzio. In quella fase il marito aveva ritirato il consenso, richiamando le conseguenze di un incidente stradale e gli impegni economici assunti per acquistare una nuova abitazione.

Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di divorzio per il venir meno dell’accordo. La moglie aveva impugnato la decisione, sostenendo che il giudice dovesse comunque pronunciarsi sulla fine del matrimonio.

La Corte d’Appello ha accolto il primo motivo dell’impugnazione e ha deciso direttamente nel merito: ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermato le condizioni riguardanti figli, casa familiare e mantenimento. Gli altri motivi di appello, proposti in subordine, sono rimasti assorbiti, ossia non è stato necessario esaminarli autonomamente. Non vi è stato un rinvio al Tribunale.

La decisione richiama l’ordinanza della Cassazione n. 19348 del 7 luglio 2021, che distingue l’accertamento dei requisiti del divorzio dagli accordi sui figli e sui rapporti economici. È una sentenza di merito relativa a una precisa vicenda: offre un’indicazione utile, ma non sostituisce la verifica del singolo procedimento.

Che cosa cambia per mantenimento e figli

Il fatto che il divorzio possa essere pronunciato non significa che il giudice debba ignorare eventuali cambiamenti economici o recepire qualsiasi accordo. Le condizioni devono essere valutate alla luce delle prove e, per i figli, del loro interesse. Nella vicenda bolognese la controversia economica riguardava il contributo per i figli, non un assegno divorzile a favore dell’ex coniuge.

Un incidente non dimostra da solo una perdita di reddito

Il marito sosteneva che l’incidente avesse compromesso la sua capacità lavorativa. La Corte ha esaminato la documentazione, rilevando che i postumi fisici descritti e il periodo di inabilità temporanea non provavano una concreta e stabile riduzione della capacità lavorativa specifica accompagnata da una diminuzione apprezzabile dei redditi.

La conseguenza pratica è che, per chiedere una riduzione del mantenimento, non basta depositare un certificato medico o indicare una percentuale di invalidità. Occorre documentare come il problema incida sul lavoro svolto e sulle effettive possibilità economiche, mettendo a confronto la situazione precedente e quella attuale.

Il nuovo mutuo non riduce automaticamente il mantenimento

Anche l’acquisto dell’abitazione è stato valutato nel suo contesto. La Corte lo ha considerato una scelta patrimoniale volontaria successiva agli accordi, senza prova di una sopravvenuta incapacità di rispettare gli obblighi verso i figli. In quelle circostanze, la nuova rata non giustificava la revisione richiesta.

Non se ne può ricavare che le spese abitative siano sempre irrilevanti. Bisogna esaminare necessità, tempi, risorse disponibili e conseguenze concrete, insieme alle esigenze dei figli. La sentenza ha confermato gli importi concordati in quella famiglia; non ha stabilito una tariffa valida per tutti.

Quali documenti esaminare e come muoversi

Se il consenso viene ritirato, il primo passo è verificare che cosa è stato effettivamente chiesto, a quale punto si trova il procedimento e quali contestazioni sono state formulate. Una dichiarazione informale del coniuge non basta a ricostruire la situazione processuale.

  • Ricorso congiunto depositato, eventuali integrazioni e accordi sottoscritti.

  • Sentenza di separazione, attestazione del passaggio in giudicato e provvedimenti successivi.

  • Atto o note con cui è stato ritirato il consenso e comunicazioni ricevute dal difensore.

  • Dichiarazioni dei redditi, estratti dei rapporti bancari e finanziari e documenti patrimoniali utili al confronto, anche relativi all’ultimo triennio.

  • Documentazione sanitaria e lavorativa, quando si sostiene una diminuzione della capacità di produrre reddito.

  • Contratti di mutuo, impegni abitativi e documenti sulle spese e sulle esigenze dei figli.

Il difensore potrà valutare le richieste da formulare nel procedimento pendente e l’eventuale necessità di domandare una revisione delle condizioni. Quando sopravvengono giustificati motivi, l’ordinamento consente infatti di chiedere la modifica dei provvedimenti sui minori e sui contributi economici. La richiesta non autorizza, da sola, a diminuire o sospendere quanto dovuto: occorre verificare il titolo vigente e ottenere la modifica attraverso il percorso appropriato.

Un esame ordinato degli atti aiuta a capire se insistere sulla domanda di divorzio, contestare una richiesta economica o documentare un cambiamento reale.

Domande frequenti

Se mio marito o mia moglie non vuole più divorziare, devo ricominciare da capo?

Non necessariamente. Se la domanda congiunta è già stata proposta, il solo ritiro del consenso non la rende automaticamente improcedibile. Il giudice deve verificare i presupposti del divorzio; le attività successive dipendono dagli atti e dalle questioni ancora controverse.

Bastano sei mesi dal deposito del ricorso per ottenere il divorzio?

Non basta contare sei mesi dal deposito. Vanno verificati la decorrenza legale del termine, l’assenza di interruzione della separazione e, nel ricorso cumulativo, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Quando l’udienza è sostituita da note scritte, occorre controllare gli atti per individuare correttamente la data rilevante.

Se ho meno reddito posso ritirare il consenso e pagare meno?

La revoca del consenso non produce automaticamente una riduzione del contributo. Il peggioramento economico va dimostrato e sottoposto al giudice con una richiesta adeguata. Nella sentenza di Bologna la prova fornita è stata ritenuta insufficiente.

Le condizioni del divorzio devono essere uguali a quelle della separazione?

Non sempre. Il giudice deve valutare le domande, la situazione familiare e le prove disponibili. Nel caso esaminato le condizioni sono state confermate perché ancora adeguate, non perché fossero intangibili in ogni circostanza.

Una valutazione del caso concreto

Il ripensamento di un coniuge può creare incertezza, ma non equivale a un potere di veto sulla fine del matrimonio già chiesta insieme. Per affrontarlo occorre tenere distinti i requisiti del divorzio, la tutela dei figli e le ragioni di un’eventuale revisione economica, sostenendo ogni richiesta con documenti pertinenti.

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella assiste nelle procedure di separazione e divorzio e nella valutazione delle condizioni familiari ed economiche, a Padova e online.

Provvedimento e riferimenti essenziali

Corte d’Appello di Bologna, sezione I civile, sentenza n. 2135, decisa il 2 ottobre 2026 e depositata il 6 ottobre 2026. Presidente Luisa Poppi; consigliere relatore Gianluigi Morlini. Accoglimento dell’appello, pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e conferma delle condizioni familiari ed economiche. Testo esaminato nella copia del provvedimento disponibile allo Studio.

Norme essenziali: art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970; artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., per il ricorso cumulativo e il procedimento su domanda congiunta; art. 473-bis.29 c.p.c. e art. 337-quinquies c.c., per la revisione; artt. 337-ter e 337-sexies c.c., per i figli e la casa familiare. La Corte richiama inoltre l’art. 354 c.p.c. per escludere, nel caso esaminato, la rimessione al primo giudice.

Articolo a cura dell’Avv. Silvia Bettella. Aggiornato al 29 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e richiedono una valutazione della singola situazione.

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