Mantenimento dei figli maggiorenni: quando può cessare?

Tuo figlio ha compiuto 18 anni e l’altro genitore sostiene che l’assegno di mantenimento non sia più dovuto? Oppure tuo figlio è maggiorenne, studia ancora, ma ha lasciato la casa in cui viveva con te? La risposta non dipende soltanto dall’età. Il mantenimento può proseguire quando manca una reale indipendenza economica, ma occorre distinguere chi ha diritto al contributo da chi può chiederne il versamento.
Con l’ordinanza n. 27140 del 18 ottobre 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affrontato proprio queste situazioni, insieme alla corretta valutazione dei redditi del coniuge separato. Non ha però fissato nuovi assegni: per alcune questioni ha disposto un nuovo esame da parte del giudice di merito.
Se è in discussione il mantenimento di un figlio maggiorenne, è utile esaminare il provvedimento vigente e la situazione concreta prima di chiedere una modifica. Assistenza legale per separazione e divorzio
Indice
Il caso esaminato dalla Cassazione
Il mantenimento termina al compimento dei 18 anni?
Chi può chiedere l’assegno se il figlio è maggiorenne?
Quali prove servono e quando si può chiedere una modifica
Assegno al coniuge: attenzione ai redditi dichiarati
Domande frequenti
Conclusioni
Il caso esaminato dalla Cassazione
In una causa di separazione, il giudice di primo grado aveva riconosciuto contributi al mantenimento per due figlie e un assegno in favore della moglie. In appello, dopo che entrambe le figlie erano diventate maggiorenni, i contributi destinati al loro mantenimento erano stati revocati. L’assegno per la moglie era stato inoltre ridotto da 2.500 a 800 euro mensili.
La madre ha impugnato la decisione. La Cassazione ha distinto le posizioni delle due figlie: una continuava, secondo quanto allegato, a convivere con la madre; l’altra si era trasferita stabilmente altrove. Ha inoltre censurato la motivazione sulla riduzione dell’assegno alla moglie, perché non distingueva adeguatamente il reddito professionale dalle somme già ricevute a titolo di mantenimento.
Il mantenimento termina al compimento dei 18 anni?
No. La maggiore età, da sola, non estingue il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento. L’articolo 337-septies del codice civile disciplina il contributo per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti; rilevano anche gli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile e l’articolo 30 della Costituzione.
Non basta essere disoccupati per avere sempre diritto all’assegno
Il mantenimento non dura senza limiti. Il percorso di studi, l’età, le possibilità effettive di trovare lavoro e l’impegno del figlio per rendersi autonomo vanno valutati caso per caso. Un giovane ancora impegnato seriamente nella formazione non si trova necessariamente nella stessa situazione di chi, completati gli studi, rifiuta senza ragione opportunità adeguate.
Chi può chiedere l’assegno se il figlio è maggiorenne?
Il figlio continua a vivere con il genitore
Il genitore che convive con il figlio maggiorenne e sostiene concretamente le sue spese può avere un diritto proprio a chiedere all’altro genitore il contributo al mantenimento. La sua posizione concorre con quella del figlio, che può a sua volta far valere il proprio diritto. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto errato negare alla madre, già sulla base della sola legittimazione ad agire, la possibilità di chiedere il contributo per la figlia che risultava convivente. Il merito della richiesta dovrà essere riesaminato.
Il figlio si trasferisce e non convive più con il genitore
La situazione cambia quando la convivenza cessa effettivamente. Per la seconda figlia, trasferitasi in un’altra città, la Cassazione ha escluso che la madre potesse continuare a pretendere per sé il versamento del contributo paterno. Questo non significa che la figlia abbia automaticamente perso il diritto al mantenimento: la Corte non ha deciso nel merito della sua eventuale pretesa diretta nei confronti del padre.
Quali prove servono e quando si può chiedere una modifica
Prima di chiedere la riduzione, la revoca o il versamento diretto dell’assegno, è opportuno raccogliere il provvedimento di separazione o divorzio, la documentazione sul percorso scolastico o universitario, le eventuali entrate del figlio, gli elementi relativi alla ricerca di un impiego e le prove della convivenza e delle spese effettivamente sostenute.
Occorre inoltre verificare quali domande siano state formulate nel processo e quali circostanze siano cambiate. Non è prudente interrompere unilateralmente i pagamenti sulla sola base del diciottesimo compleanno o di un trasferimento: il titolo giudiziale vigente e le modalità per modificarlo devono essere esaminati prima.
Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella, a Padova, assiste nelle controversie sul mantenimento dei figli e nella valutazione delle condizioni di separazione e divorzio. Assistenza legale per separazione e divorzio
Assegno al coniuge: attenzione ai redditi dichiarati
L’ordinanza affronta anche un secondo problema frequente: quando si valuta la capacità economica del coniuge separato, non si può trattare automaticamente come reddito da lavoro l’intero importo indicato nella dichiarazione fiscale. Una parte può derivare proprio dall’assegno di mantenimento corrisposto dall’altro coniuge.
Nel caso deciso, la Corte d’appello aveva ridotto l’assegno alla moglie senza spiegare in modo adeguato quale quota delle entrate provenisse dall’attività professionale e quale dagli assegni già versati. La Cassazione ha accolto la censura su questo punto e disposto un nuovo esame. Non ha stabilito che l’importo precedente debba essere necessariamente ripristinato.
Domande frequenti
Il mantenimento si interrompe automaticamente a 18 anni?
No. Bisogna valutare la situazione economica, il percorso formativo e l’impegno del figlio verso l’autonomia.
Se mio figlio maggiorenne vive ancora con me, posso chiedere il contributo all’altro genitore?
In presenza dei presupposti, sì. La convivenza e le spese sostenute possono fondare un diritto proprio del genitore convivente a richiedere il contributo.
Se mio figlio va a vivere altrove, perdo il diritto a ricevere l’assegno?
La cessazione effettiva della convivenza può far venir meno il titolo del genitore a ricevere il contributo per sé. Va però distinta la posizione del figlio, che può avere una propria pretesa al mantenimento.
Posso smettere di pagare perché mio figlio non studia più?
Non automaticamente. Occorre verificare la situazione concreta e, se esiste un provvedimento che impone il pagamento, valutare la procedura corretta per modificarlo.
L’assegno percepito dal coniuge è considerato reddito quando si valuta il mantenimento?
Può comparire nelle dichiarazioni fiscali, ma va distinto dalle entrate generate autonomamente dal lavoro: altrimenti si rischia di sopravvalutare la capacità economica effettiva.
Conclusioni
La Cassazione n. 27140/2026 ricorda che il compimento dei 18 anni non cancella automaticamente il mantenimento. La convivenza incide su chi può chiedere e ricevere il contributo, mentre la reale autonomia economica del figlio richiede una valutazione concreta. Anche l’assegno al coniuge deve essere determinato sulla base di redditi correttamente ricostruiti.
Per esaminare un assegno già stabilito, una richiesta di modifica o una controversia sul mantenimento, è possibile contattare l’Avv. Silvia Bettella dello Studio Legale Giovannoni & Bettella, a Padova. Assistenza legale per separazione e divorzio
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27140 (camera di consiglio del 27 marzo 2026); articoli 315-bis, 316-bis e 337-septies c.c.; articolo 30 Cost.; articoli 112, 115 e 345 c.p.c. Tra i precedenti richiamati nell’ordinanza: Cass., Sez. I, n. 12121/2025 e n. 25535/2025.























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