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Fideiussione ABI nulla: la Cassazione conferma la decadenza della banca dal diritto di agire contro il fideiussore

  • 5 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min


Cassazione fideiussione ABI nulla e decadenza banca ex art. 1957 c.c. ordinanza 13012 2026

Negli ultimi anni il tema delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI è diventato uno dei principali strumenti di difesa a disposizione di imprenditori, soci e garanti chiamati a rispondere dei debiti bancari.

Con l'ordinanza n. 13012 del 6 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna nuovamente sulla questione, confermando un principio ormai consolidato: le clausole delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dall'Autorità Antitrust possono essere dichiarate nulle, con conseguenze anche molto rilevanti sulla validità delle pretese avanzate dalla banca nei confronti dei fideiussori.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società debitrice e dai relativi fideiussori contro un decreto

ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero di somme derivanti da un conto corrente e da un contratto di mutuo.

Nel corso del giudizio i garanti hanno eccepito la nullità delle clausole contenute nella fideiussione che riproducevano lo schema ABI già ritenuto lesivo della concorrenza dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare veniva contestata la clausola che derogava all'art. 1957 c.c., eliminando il termine entro il quale la banca deve agire contro il fideiussore.

Quali sono le clausole ABI contestate?

Le clausole oggetto di censura sono le celebri clausole n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI del 2002.

Tra queste assume particolare rilievo la clausola n. 6, con la quale il fideiussore rinuncia alla tutela prevista dall'art. 1957 c.c.

Tale disposizione stabilisce che il creditore deve proporre le proprie azioni contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

Lo schema ABI prevedeva invece una deroga generalizzata a tale disciplina, consentendo alla banca di mantenere integra la garanzia anche oltre il termine previsto dalla legge.

La nullità di una fideiussione abi nulla può essere eccepita anche in appello?

Uno degli aspetti più interessanti dell'ordinanza riguarda la conferma della possibilità di rilevare la fideiussione abi nulla anche in grado di appello.

La Cassazione ribadisce infatti che la nullità derivante da un'intesa anticoncorrenziale costituisce una nullità rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere in ogni stato e grado del processo, purché sia presente agli atti il provvedimento dell'Autorità Antitrust che ha accertato l'illecito concorrenziale.

Si tratta di un principio di notevole importanza pratica per tutti i fideiussori coinvolti in procedimenti monitori o esecutivi.

Le Sezioni Unite confermate anche nel 2026

La Corte richiama espressamente la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021.

Secondo tale arresto, le fideiussioni stipulate sulla base dello schema ABI non sono integralmente nulle, ma risultano affette da nullità parziale limitatamente alle clausole che riproducono l'intesa anticoncorrenziale vietata.

La tutela riconosciuta al fideiussore non è quindi soltanto risarcitoria, ma anche reale, mediante l'eliminazione delle clausole illegittime dal contratto di garanzia.

La conseguenza pratica: la banca decade dalla garanzia

Nel caso concreto la banca aveva diffidato il debitore e i fideiussori nel 2010, ma aveva promosso il procedimento monitorio soltanto nel 2012.

Una volta dichiarata nulla la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., tornava ad applicarsi il termine semestrale previsto dalla legge.

Poiché la banca aveva agito oltre tale termine, la Cassazione ha confermato la decadenza dal diritto di far valere la fideiussione nei confronti dei garanti.

Si tratta di una decisione particolarmente significativa perché dimostra come la nullità delle clausole ABI possa tradursi in una concreta ed efficace difesa del fideiussore.

Cosa devono fare oggi i fideiussori?

Chi ha sottoscritto una fideiussione bancaria tra il 2002 e il 2018 dovrebbe verificare attentamente il contenuto del contratto.

La presenza delle clausole conformi allo schema ABI può infatti consentire:

  • di eccepire la nullità parziale della fideiussione;

  • di contestare le richieste di pagamento avanzate dalla banca;

  • di verificare l'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c.;

  • di opporsi a decreti ingiuntivi e procedure esecutive;

  • di ridurre o eliminare la propria esposizione debitoria.

Ogni posizione deve tuttavia essere analizzata singolarmente, poiché le conseguenze giuridiche dipendono dalla concreta struttura della garanzia e dalla condotta tenuta dalla banca nel corso del rapporto.

Conclusioni

L'ordinanza n. 13012/2026 rappresenta un'ulteriore conferma dell'orientamento favorevole ai fideiussori inaugurato dalle Sezioni Unite.

La Cassazione ribadisce che le clausole ABI anticoncorrenziali sono nulle e che, una volta eliminata la deroga all'art. 1957 c.c., la banca può perdere definitivamente il diritto di agire contro il garante se non ha rispettato i termini previsti dalla legge.

Per questo motivo, chi abbia sottoscritto una fideiussione bancaria e abbia ricevuto richieste di pagamento, decreti ingiuntivi o atti esecutivi dovrebbe valutare tempestivamente la propria posizione con l'assistenza di un professioni

sta esperto in diritto bancario.



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