Omesso mantenimento: la Corte Costituzionale conferma la procedibilità d'ufficio
- 1 ora fa
- Tempo di lettura: 3 min

Con la sentenza n. 96 del 5 giugno 2026, la Corte Costituzionale ha stabilito che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare — il cosiddetto "omesso mantenimento" previsto dall'art. 570-bis del codice penale — continua a essere perseguibile d'ufficio, senza necessità che la persona offesa presenti querela.
Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 5 giugno 2026 — Pres. Giovanni Amoroso, Rel. Filippo Patroni Griffi
Il quadro normativo prima della pronuncia
L'art. 570-bis c.p. punisce chi, in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno stabilito dal giudice in favore del coniuge o dei figli. Si tratta di una fattispecie di frequente applicazione nella pratica dei tribunali familiari, spesso connessa a situazioni di alta conflittualità tra ex partner.
Il punto controverso riguardava il regime di procedibilità: a differenza di altri reati commessi nell'ambito familiare — come le lesioni lievi o la violazione di domicilio — l'art. 570-bis c.p. prevede che il procedimento penale parta automaticamente, senza che la vittima debba attivarsi con una formale querela. Il Tribunale di Varese aveva sollevato dubbi sulla legittimità di questa scelta legislativa, ritenendo che potesse configurare una disparità di trattamento rispetto a reati analoghi e che fosse in contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.).
La decisione della Corte sul reato di omesso mantenimento
La Consulta ha dichiarato le questioni sollevate non fondate, confermando la piena legittimità costituzionale della norma.
Le ragioni sono essenzialmente tre.
In primo luogo, la Corte ha ricordato che la scelta tra procedibilità d'ufficio e a querela rientra nella discrezionalità del Parlamento: il giudice costituzionale può intervenire solo quando quella scelta sia manifestamente arbitraria o irragionevole. Nel caso dell'art. 570-bis c.p., questa soglia non è raggiunta.
In secondo luogo, il reato di omesso mantenimento non si esaurisce in una questione patrimoniale tra due privati. Esso investe interessi di rilevanza pubblica — la tutela dei figli minori o non autosufficienti, la stabilità del nucleo familiare — che giustificano l'intervento dello Stato indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
In terzo luogo, la procedibilità d'ufficio serve a proteggere chi subisce il reato dal rischio concreto di subire pressioni o condizionamenti affinché non sporga denuncia o rimetta una querela già presentata. In un contesto come quello della crisi familiare, dove i rapporti di forza tra le parti possono essere asimmetrici, questa tutela assume un valore specifico.
La Corte ha tuttavia colto l'occasione per sollecitare il legislatore a mettere mano a un sistema normativo che definisce ancora "frammentario e disarmonico", con l'auspicio di una riforma organica dei reati contro la famiglia.
Cosa cambia nella pratica
La sentenza non introduce modifiche alla disciplina vigente: l'art. 570-bis c.p. resta nella sua formulazione attuale e la procedibilità d'ufficio non viene toccata. Questo significa, concretamente, che chi omette di versare l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice può essere perseguito penalmente anche senza che il coniuge o il genitore affidatario sporga formale denuncia. Il processo, una volta avviato, prosegue indipendentemente da eventuali successivi ripensamenti della persona offesa.
Per le famiglie in crisi, questa pronuncia conferma un assetto di tutela che molti giudici di merito avevano già applicato in modo consolidato. Non si aprono spiragli verso una depenalizzazione di fatto dell'omesso mantenimento attraverso la remissione della querela.
Conclusione
La sentenza n. 96/2026 ribadisce la centralità dell'interesse pubblico nella tutela dei soggetti vulnerabili coinvolti nelle crisi familiari. Chi si trova in una situazione di omesso o ridotto mantenimento — o al contrario si trova ad affrontare un procedimento penale per questo motivo — deve valutare con attenzione la propria posizione giuridica alla luce di questa conferma.
Fonti: Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 5 giugno 2026 (Pres. Amoroso, Rel. Patroni Griffi); comunicato stampa della Corte Costituzionale del 5 giugno 2026; art. 570-bis c.p.; commenti su Il Sole 24 Ore e Federalismi.it.
























Commenti