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La clausola di riservatezza (o accordo di riservatezza)


In cosa consiste l'accordo di riservatezza detto anche non disclosure agreement

L'accordo di riservatezza o accordo di non divulgazione (altrimenti detto non disclosure agreement) si risolve in un negozio giuridico di natura sinallagmatica, in forza del quale le parti individuano le informazioni che intendono mantenere confidenziali e si impegnano a non rivelarle a terzi, pena la violazione dell'accordo stesso.

L'accordo di riservatezza: inquadramento giuridico

Il ricorso a questo contratto atipico a prestazioni corrispettive risulta particolarmente frequente tanto nella fase precontrattuale, quanto nella fase di esecuzione del contratto. L'obiettivo primario è quello vincolare la controparte al segreto circa le informazioni apprese, in particolare nei rapporti di collaborazione con persone fisiche e nei rapporti di fornitura, licenza e distribuzione. Tali accordi possono essere unidirezionali o bidirezionali: nel primo caso solo una delle parti sarà vincolata dall'accordo; nel secondo caso entrambe le parti si scambiano informazioni private.

Il concetto di segretezza

Negli accordi di non divulgazione, tra i dati e le informazioni indicate come confidenziali rientrano le invenzioni in fase di sviluppo, i brevetti per i quali si è provveduto al deposito, il know-how aziendale, le informazioni finanziarie e i documenti contenenti strategie commerciali. La giurisprudenza ha individuato casi di violazione dell'obbligo di segretezza nelle ipotesi di sfruttamento o comunicazione di liste di clienti, di divulgazione o sfruttamento di invenzioni brevettabili e di trasferimento e comunicazione di tecniche di vendita ed analisi di mercato. Con la sentenza numero 16629 del 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di impossessamento di documenti aziendali da parte del lavoratore, occorre valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento, posto che le stesse potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose o, comunque, integrare giusta causa di licenziamento per violazione dell'art. 2105 c.c., ove in contrasto con i criteri comportamentali imposti dal dovere di fedeltà e dai canoni di correttezza e buona fede, sì da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.

Le principali clausole contenute negli accordi di non divulgazione

Tra le clausole comunemente contenute negli accordi di riservatezza si annoverano la definizione delle parti dell'accordo, la specificazione delle informazioni da mantenere confidenziali e l'indicazione della legge applicabile, del foro competente e del termine della confidenzialità decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Altre clausole riguardano la scelta dell'unilateralità o della bilateralità, la minuziosa specificazione dello scopo per il quale deve essere inibita la divulgazione delle informazioni, le limitazioni d'uso dei dati confidenziali e le restrizioni nel trasferimento dei dati a terze parti. Tra gli impegni a carico della parte ricevente, nell'accordo possono essere esplicitati anche l'obbligo del segreto successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale e la predisposizione di misure tecniche e procedurali adeguate a tutela della riservatezza. Attraverso la previsione di una clausola penale, le parti concordano preventivamente l'importo del danno che dovrà essere corrisposto dalla parte inadempiente, senza che la controparte sia gravata dell'onere della prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente. Altri possibili contenuti si individuano nella quantificazione del corrispettivo per la ricezione delle informazioni riservate, nella previsione di un report periodico o finale sulle modalità di utilizzo delle informazioni e nell'esclusione di garanzie da parte della divulgante circa l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni riservate.

L'accordo di riservatezza nella prassi

Nella prassi è sempre più frequente la stipulazione di accordi di non divulgazione. Ad essere vincolati possono essere dipendenti, partner commerciali, fornitori e sub-fornitori, consulenti e progettisti, collaboratori, distributori e licenziatari. Molteplici sono le situazioni in cui ci si vede costretti a condividere informazioni confidenziali: basti pensare alle trattative avviate con investitori, fornitori o produttori piuttosto che alla diffusione di informazioni relative al business al fine di ottenere consulenza. Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti con il dipendente, è vero che su questo soggetto incombe un obbligo di fedeltà ex articolo 2105 c.c., ma è altrettanto vero che le clausole di riservatezza concretizzano lo strumento per vincolare il dipendente al segreto anche dopo la conclusione del rapporto lavorativo. Una clausola di riservatezza può essere contenuta anche nella corrispondenza tra avvocati: il codice deontologico vieta di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata (vedi avvocati: la segretezza della corrispondenza tra colleghi prevale anche sul diritto di difesa).

Lo studio legale Giovannoni e Bettella fornisce assistenza e consulenza in materia.

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