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Trasferirsi con i figli dopo la separazione: quando serve il consenso?

Avv. Luisa Camboni -
4 set 2018
Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 24 ott

Dopo la separazione, un genitore può cambiare città portando con sé il figlio minorenne? La risposta non è un sì o un no valido per ogni famiglia: occorre distinguere il diritto del genitore di scegliere la propria residenza dalle decisioni che incidono sulla vita del figlio e sul rapporto con l’altro genitore.

Il trasferimento può nascere da un nuovo lavoro, dalla necessità di avvicinarsi alla famiglia d’origine o da altre ragioni concrete. Prima di agire è importante verificare le condizioni di affidamento e collocamento, la distanza, la scuola e la possibilità di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori.

Il genitore può trasferire la propria residenza?

La libertà di circolazione e di scelta della residenza del genitore è tutelata dall’art. 16 della Costituzione. Non significa, però, che il trasferimento della residenza abituale del figlio minorenne possa sempre essere deciso unilateralmente. Quando la scelta incide su questioni di maggiore interesse per il minore, il confronto tra i genitori e, in caso di disaccordo, l’intervento del giudice possono essere necessari.

Affidamento condiviso e decisioni sul luogo di vita del figlio

L’art. 337-ter c.c. prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative tra l’altro a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Il fatto che il figlio viva prevalentemente con un genitore non attribuisce automaticamente a quest’ultimo il potere di trasferirne senza confronto la residenza abituale. Anche in presenza di affidamento esclusivo occorre verificare il contenuto del provvedimento e la disciplina delle decisioni di maggiore interesse.

Quando è necessario rivolgersi al giudice?

Se manca l’accordo su un trasferimento rilevante per la vita del minore, il giudice può essere chiamato a valutare la soluzione più conforme al suo interesse. Le domande e gli strumenti processuali dipendono dal procedimento già pendente e dai provvedimenti esistenti; dopo la riforma Cartabia trovano applicazione le disposizioni del rito in materia di persone, minorenni e famiglie.

Il giudice considera le ragioni del trasferimento, la stabilità del contesto di vita, l’età e i bisogni del figlio, le relazioni familiari, la distanza e le concrete modalità di frequentazione con l’altro genitore. Non esiste una regola che imponga sempre il mantenimento della residenza precedente.

Che cosa significa tutelare la bigenitorialità?

Il diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori non comporta necessariamente una ripartizione aritmetica dei tempi di permanenza. Se il trasferimento viene ritenuto compatibile con il suo interesse, possono essere rimodulate le frequentazioni, le vacanze e le modalità di contatto, anche considerando i costi degli spostamenti.

E se un genitore trasferisce il figlio senza accordo?

Un trasferimento unilaterale che contrasti con provvedimenti giudiziali o con le regole sulle decisioni di maggiore interesse può richiedere un intervento urgente o una modifica delle condizioni in essere. Le conseguenze dipendono dal caso concreto e non sono automatiche.

Il giudice può adottare provvedimenti a tutela del minore e, quando ricorrono i presupposti di legge, misure per l’inadempimento o le violazioni dei provvedimenti sull’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Non ogni trasferimento senza consenso integra di per sé un reato o comporta la decadenza dalla responsabilità genitoriale: simili conseguenze richiedono una valutazione autonoma e rigorosa dei relativi presupposti.

L’obbligo di comunicare il cambio di residenza

L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che, in presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all’altro il cambiamento di residenza o domicilio entro trenta giorni. La mancata comunicazione può comportare il risarcimento del danno eventualmente verificatosi per la difficoltà di reperire il genitore. Questo obbligo informativo non sostituisce l’accordo o la decisione giudiziale quando la modifica riguarda la residenza abituale del minore.

Il figlio deve essere ascoltato?

Nei procedimenti che lo riguardano, l’ascolto del minore segue le condizioni e le garanzie previste dalla legge, tenendo conto dell’età e della capacità di discernimento. Non si tratta di attribuirgli il peso della scelta tra i genitori, ma di considerare adeguatamente la sua situazione e il suo punto di vista.

Cosa fare prima di trasferirsi

È utile esaminare il provvedimento di separazione o affidamento, mettere per iscritto le ragioni del trasferimento, valutare scuola e organizzazione quotidiana, proporre un calendario di frequentazione realistico e documentare i costi degli spostamenti. Se l’altro genitore non concorda, è prudente chiedere una valutazione legale prima di modificare stabilmente la residenza del figlio.

Una pronuncia utile della Cassazione

Per approfondire il bilanciamento tra libertà di trasferimento del genitore e interesse del minore, si veda Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 4796/2022, commentata in un distinto articolo dello Studio: “Bigenitorialità: il genitore collocatario può trasferirsi insieme al figlio minore”.

Conclusioni

Il genitore è libero di scegliere dove vivere, ma il trasferimento del figlio minorenne deve essere valutato alla luce del suo interesse e dei diritti di entrambi i genitori. Consenso, provvedimenti già adottati e impatto concreto sul minore sono gli elementi da verificare prima di prendere una decisione.

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova assiste nei procedimenti di separazione, affidamento, modifica delle condizioni e controversie sulla residenza dei figli.

Riferimenti: art. 16 Cost.; artt. 337-ter e 337-sexies c.c.; artt. 473-bis e seguenti c.p.c.; Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 4796/2022.

Approfondimenti collegati

Nota editoriale: articolo originariamente pubblicato il 4 settembre 2018, rivisto per distinguere il trasferimento del genitore dalle decisioni sulla residenza del minore e aggiornare i riferimenti processuali.

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