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Negoziazione assistita: cosa succede se non si risponde?

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
14 giu 2017
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott


Prima pubblicazione: 14 giugno 2017. Revisione del contenuto: 24 ottobre 2026.


Hai ricevuto un invito alla negoziazione assistita e pensi di ignorarlo? Oppure lo hai inviato e la controparte non risponde? Il silenzio può consentire a chi propone la domanda di passare alla causa e può essere valutato dal giudice. Non equivale, però, al riconoscimento del debito né determina automaticamente una condanna.


Il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione


L’articolo 4 del d.l. 132/2014 prevede che l’invito indichi l’oggetto della controversia e avverta delle possibili conseguenze della mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione o del rifiuto. Per verificare la scadenza servono l’invito completo e la prova della sua consegna: non basta conoscere il giorno in cui è stato spedito.


Aderire significa accettare di avviare il confronto assistito dagli avvocati, non accettare le pretese avversarie. È possibile contestare il credito e, allo stesso tempo, valutare una soluzione. Se si decide di rifiutare, è opportuno esaminare e documentare le ragioni della scelta.


Chi ha inviato l’invito può iniziare la causa?


Quando la negoziazione è obbligatoria, l’articolo 3 considera avverata la relativa condizione di procedibilità se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla ricezione. Un rifiuto espresso consente di verificare subito il passaggio successivo; in caso di silenzio occorre attendere la scadenza.


Vanno comunque controllati la materia, le esclusioni previste dalla legge e gli altri presupposti della domanda. La negoziazione obbligatoria non riguarda indistintamente ogni lite: il procedimento per decreto ingiuntivo, compresa l’opposizione, rientra tra le esclusioni dell’articolo 3. Non va inoltre confusa con la mediazione obbligatoria.


Spese e responsabilità: nessuna sanzione automatica


L’articolo 4 permette al giudice di valutare il silenzio o il rifiuto ai fini delle spese processuali e delle disposizioni richiamate: articolo 96, primo, secondo e terzo comma, e articolo 642, primo comma, c.p.c. L’esito dipende dal caso concreto e dai presupposti delle singole norme. Non rispondere non significa perdere automaticamente la causa.


Occorre correggere un punto della precedente versione: il rinvio all’articolo 642 riguarda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nella fase della sua emissione. Non è la stessa disposizione che regola la concessione della provvisoria esecuzione durante l’opposizione, disciplinata dall’articolo 648 c.p.c.


Che cosa fare se ricevi l’invito


Conserva la lettera, gli allegati e le ricevute PEC o postali. Raccogli contratti, fatture, pagamenti e precedenti comunicazioni. Un avvocato potrà verificare se aderire, formulare una proposta oppure rispondere contestando la richiesta. Una risposta generica, inviata senza esaminare i documenti, può rendere più difficile chiarire la tua posizione.


Che cosa fare se la controparte tace


Conserva la prova del contenuto dell’invito e della ricezione. Alla scadenza, valuta utilità e costi della causa, prove disponibili e possibilità concrete di recuperare quanto richiesto. Non dare per sospeso qualsiasi termine solo perché è stata avviata una trattativa: prescrizione, decadenza e termini processuali richiedono verifiche distinte.


Hai ricevuto un invito o non hai ottenuto risposta?


Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella, a Padova, può esaminare l’invito e i documenti della controversia per valutare la risposta, un possibile accordo o l’azione giudiziale. Contattaci indicando la data di ricezione e le eventuali scadenze.





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