Vecchio rito sommario: impugnazione e comunicazione dell’ordinanza

Aggiornamento: 24 ott
Aggiornamento: 24 ottobre 2026.
Quadro aggiornato al 2026
Il precedente commenta l’articolo 702-quater c.p.c. nel regime del procedimento sommario. Dopo la riforma Cartabia occorre distinguere le cause ancora soggette a quel sistema dal procedimento semplificato attuale. Comunicazione di cancelleria e notificazione della parte non producono sempre gli stessi effetti in ogni rito: servono provvedimento, ricevute e data di instaurazione per calcolare correttamente l’impugnazione.
Contributo originario e precedenti
Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Comunicazione dell'ordinanza via PEC da parte della cancelleria e decorrenza del termine breve di impugnazione nel procedimento sommario ex art. 702-bis cpc. Cassazione Ordinanza n. 22674/2017
La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 22674 del 27 settembre 2017, pone l'attenzione sul dies a quo per il calcolo del termine breve di impugnazione del provvedimento (ordinanza) che definisce il giudizio sommario introdotto nelle forme dell'art. 702-bis del cod. proc. civ. Ciò in relazione non alla notifica del provvedimento ma alla comunicazione effettuata ai legali da parte della cancelleria.
Ricordiamo che l'art. 702 quater prevede un termine breve di impugnazione di 30 giorni.
702 quater. Appello L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio
La norma parla espressamente di comunicazione e deroga alle prescrizioni generali sul significato da attribuire alla comunicazione via PEC da parte della cancelleria in relazione al termine breve di impugnazione.
La sentenza, infatti, merita di essere segnalata poiché chiarisce la non applicabilità della norma inserita al secondo comma dell'art. 133 c.p.c. dall'art. 45 del d.l. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, laddove si specifica che la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.
Attenzione, quindi. Nel caso di procedimento sommario la comunicazione della cancelleria è idonea a far decorrere il temine breve, ma solamente nel caso in cui il provvedimento comunicato sia nella sua forma integrale.
Afferma la S.C. "Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre quindi far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza".
Alla questione principale, appena esaminata, e posta innanzi alla Corte, era aggiunta la lamentela sulla mancata sottoscrizione con firma digitale del provvedimento da parte del cancelliere che ne aveva estratto coppia digitale dal formato cartaceo.
La Corte richiama il comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 79/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012 secondo il quale "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale (...)".
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