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Casella PEC piena: comunicazioni, notifiche e rimedi

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
6 dic 2017
Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


Non è corretto equiparare ogni mancata consegna per casella piena a una notifica perfezionata. Vanno distinti comunicazioni di cancelleria, notifiche dell’ufficiale giudiziario e notifiche dell’avvocato, con le rispettive norme e modalità sostitutive. Occorre conservare il messaggio d’errore, verificare indirizzo e imputabilità e attivare tempestivamente il rimedio pertinente: il vecchio titolo non esprime una regola universale.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.



Per la Suprema Corte la mancata consegna è imputabile al legale che avrebbe dovuto verificare lo spazio su disco e dotarsi di un servizio alert dell'imminente saturazione della casella

Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notifica via PEC se la mancata consegna è dovuta alla "casella piena" del destinatario e, pertanto, a una causa a lui imputabile.


Il legale, infatti, ha omesso di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione e non ha adempiuto all'obbligo di dotarsi di un servizio automatico che lo avvisasse dell'imminente saturazione della casella.


Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, III sezione Penale, nella sentenza n. 54141/2017.

La vicenda

Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice di riesame, aveva confermato l'ordinanza del GIP di convalida del sequestro preventivo di un'area demaniale marittima che era stata poi lastricata antistante l'Hotel di proprietà degli attori e soggetta a vincolo paesaggistico.


I due indagati impugnano il provvedimento in Cassazione lamentando che al proprio difensore non sia mai pervenuto l'avviso di fissazione camerale, celebrata avanti al tribunale di Livorno, circostanza che integrante una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., travolgente il provvedimento in esame.


Per gli Ermellini, tuttavia, il motivo con cui il difensore si duole del mancato ricevimento, in proprio e quale domiciliatario dei propri assistiti, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata avanti al tribunale è infondato.


Infatti, dagli atti emerge che le tre notifiche all'avvocato, tutte effettuate al suo indirizzo di posta elettronica tramite PEC, furono trasmesse con esito "mancata ricezione". Da successivi accertamenti sugli avvisi estrapolati dal sistema delle notifiche telematiche, era emerso che tale mancata ricezione era dovuta alla "casella piena" del destinatario, circostanza che aveva comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema.

Casella PEC piena? La mancata consegna è imputabile all'avvocato

Il Collegio, dopo aver illustrato le caratteristiche del sistema Pec, rammenta i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno" e gli obblighi che a costui vengono imposti, finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.


In particolare, il "soggetto abilitato esterno" (nel caso di specie, il difensore della parte privata) è tenuto ai sensi dell'art. 20 del d.m. n. 44/2011, anche a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che deve disporre di uno spazio disco minimo definito da apposite specifiche tecniche, a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella PEC e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.


Pertanto, la mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dalla legge, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza.


Laddove la trasmissione via PEC non vada a buon fine, per causa imputabile al destinatario, dovrà trovare applicazione l'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".

Assistenza dello Studio

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova esamina i documenti e valuta le iniziative utili nel caso concreto. Per un colloquio puoi contattarci tramite il modulo oppure telefonare allo 049 725117.


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