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Esame dei testimoni: regole e tecniche di controesame

Avv. Carlo Cordani
13 nov 2018
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott


Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Nel processo penale l’esame e il controesame servono a verificare ciò che il testimone conosce e l’attendibilità del suo racconto. Una buona tecnica parte dagli atti e da obiettivi precisi, rispettando le regole degli artt. 498 e 499 c.p.p. e la dignità della persona esaminata.


Esame diretto, controesame e riesame


Inizia la parte che ha chiesto l’esame; seguono le domande delle altre parti e l’eventuale riesame. La sequenza e le modalità vanno adattate alle regole applicabili al testimone e al procedimento. Il giudice dirige l’udienza, decide sulle opposizioni e dispone dei poteri di intervento previsti dal codice.


Domande su fatti specifici


È utile affrontare un fatto alla volta, separando ciò che il testimone ha visto o sentito direttamente da ciò che ha appreso da altri. Domande brevi e comprensibili riducono le ambiguità. Chiedere genericamente se una persona sia credibile non sostituisce l’accertamento delle circostanze concrete.


Quali domande sono vietate?


Nell’esame della parte che ha citato il testimone, e di quella con interesse comune, sono vietate le domande che suggeriscono la risposta. Il controesame consente una tecnica più stringente, ma non elimina il divieto delle domande nocive alla sincerità né il dovere di rispettare la persona. Insulti, pressioni e domande ingannevoli non costituiscono una strategia difensiva corretta.


Come preparare il controesame


Per ogni tema individua il risultato utile, l’atto di riferimento e le possibili risposte. Verifica distanza, visibilità, tempi, memoria e ragioni di eventuali divergenze. Le domande chiuse possono aiutare a isolare singoli punti; una domanda aggiuntiva priva di utilità può riaprire un aspetto già chiarito.


Le contestazioni delle dichiarazioni precedenti


Le differenze rispetto ai verbali precedenti vanno introdotte secondo l’art. 500 c.p.p. Occorre individuare il passaggio pertinente e rispettare i presupposti della contestazione. L’utilizzazione per valutare la credibilità va distinta dall’acquisizione della dichiarazione come prova del fatto, ammessa nei casi previsti dalla legge.


La tutela della persona offesa nel 2026


Il nuovo comma 6-bis dell’art. 499 c.p.p., introdotto dalla legge n. 181/2025, impone nei procedimenti per i delitti richiamati dall’art. 362, comma 1-ter, che domande e contestazioni evitino lesioni della dignità e del decoro della persona offesa e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria. Restano inoltre le specifiche garanzie per minori e persone particolarmente vulnerabili.


La preparazione del testimone riguarda la comprensione del ruolo e delle modalità dell’udienza. Non può consistere nel suggerire una versione dei fatti: il testimone deve riferire ciò che ricorda, distinguendo certezze e incertezze.


Fonte normativa



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