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Aste giudiziarie: chi può partecipare e chi è escluso

Angelo Forte
12 apr 2019
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott


Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Alle vendite giudiziarie immobiliari possono partecipare, in generale, persone fisiche e società. Il debitore esecutato è escluso. Esistono inoltre divieti specifici collegati al ruolo del soggetto e ai beni amministrati o venduti: la verifica va compiuta prima di presentare l’offerta.


Il debitore non può acquistare il proprio bene all’asta


Gli artt. 571 e 579 c.p.c. escludono il debitore dalle offerte. Il divieto non può essere aggirato con un’offerta solo apparentemente riferibile a un terzo che operi come persona interposta. La partecipazione di un familiare richiede quindi di distinguere un acquisto autonomo da un’operazione diretta a eludere il divieto.


Coniuge e parenti sono sempre esclusi?


La parentela non comporta, da sola, un divieto generale. Occorre però verificare chi sia il vero acquirente, la provenienza delle somme, gli accordi e il regime patrimoniale dei coniugi. Quando il familiare è anche debitore nella stessa procedura, la sua posizione non può essere trattata come quella di un terzo estraneo.


Gli altri divieti di acquisto


L’art. 1471 c.c. prevede divieti per determinate categorie rispetto ai beni interessati dalle loro funzioni: amministratori di beni pubblici, pubblici ufficiali coinvolti nella vendita, amministratori di beni altrui e mandatari incaricati di vendere. Presupposti, sanzioni ed eventuali eccezioni non sono identici per tutte le categorie.


Restano le ulteriori disposizioni, tra cui quelle relative ai soggetti che operano nell’amministrazione della giustizia e ai diritti litigiosi. Non è corretto trasformarle in un divieto indiscriminato per qualsiasi professionista di partecipare a qualsiasi asta.


Acquisto tramite rappresentante e offerta congiunta


La rappresentanza richiede le forme e i poteri previsti dalla procedura. Offerte per persona da nominare e partecipazione di più acquirenti seguono regole specifiche: un accordo privato tra interessati non sostituisce quanto deve risultare nell’offerta. Per società e soggetti incapaci vanno verificate legittimazione e autorizzazioni necessarie.


I controlli prima dell’offerta telematica


Leggi ordinanza, avviso di vendita e perizia; verifica modalità dell’offerta, cauzione, scadenze e termine per il saldo. La vendita senza incanto può prevedere una gara tra più offerenti: “senza incanto” non significa necessariamente assenza di competizione. Errori nell’identificazione dell’offerente o nei poteri del presentatore possono compromettere la partecipazione.


Prima dell’acquisto occorre inoltre valutare occupazione, stato urbanistico, oneri e disponibilità delle somme. L’aggiudicazione comporta obblighi e conseguenze che non possono essere rimossi semplicemente cambiando idea.


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