Suicidio medicalmente assistito in Veneto: cosa prevede davvero la nuova legge regionale

Una persona affetta da una malattia irreversibile, sottoposta a sofferenze che considera intollerabili, può chiedere in Veneto di essere assistita dal servizio sanitario nel percorso verso il suicidio medicalmente assistito?
Da settembre 2026 la risposta passa anche attraverso una nuova disciplina regionale.
La Legge regionale Veneto 8 settembre 2026, n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 120, disciplina infatti le procedure per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Alla data in cui scriviamo, 12 settembre 2026, la legge è già stata pubblicata ma entrerà in vigore il 23 settembre 2026.
Occorre però chiarire subito un punto essenziale: la Regione Veneto non ha creato autonomamente un nuovo diritto al suicidio assistito e non ha stabilito nuovi requisiti sostanziali per accedervi.
Il quadro dei presupposti continua a derivare principalmente dall'art. 580 del codice penale come modificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla fondamentale sentenza n. 242 del 2019. La legge veneta interviene soprattutto sul piano sanitario, organizzativo e procedurale. È una distinzione importante per comprendere correttamente ciò che cambia e ciò che, invece, resta affidato alla disciplina statale e alla giurisprudenza costituzionale. (Corte Costituzionale)
In sintesi
La Legge regionale Veneto n. 17/2026 disciplina il percorso sanitario per chi possiede già i requisiti previsti dall'ordinamento per il suicidio medicalmente assistito.
La richiesta deve essere presentata alla Azienda ULSS territorialmente competente, corredata dalla documentazione sanitaria disponibile.
Una Commissione medica multidisciplinare verifica la situazione clinica e le condizioni richieste dall'ordinamento.
Il paziente deve ricevere informazioni sulle cure palliative, sulla sedazione palliativa profonda e sul diritto di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari.
Se i requisiti risultano sussistenti, la procedura rimane fondata sull'autosomministrazione: l'atto finale deve essere compiuto dalla persona interessata, non dal sanitario.
Le attività previste dalla legge regionale sono assicurate gratuitamente.
Cosa cambia con la legge regionale Veneto n. 17/2026
Chi può accedere al suicidio medicalmente assistito
Cosa significa essere dipendenti da trattamenti di sostegno vitale
Come si presenta la richiesta alla ULSS
Il ruolo delle cure palliative e del sostegno psicologico
Chi decide: la Commissione multidisciplinare
Qual è il ruolo del Comitato etico
Come viene eseguita la procedura
Quanto tempo può durare
Quanto costa
Suicidio assistito ed eutanasia sono la stessa cosa?
Cosa succede se la richiesta viene respinta
Esempio pratico
Errori da evitare
Quando può essere utile rivolgersi a un avvocato
FAQ
Cosa cambia con la Legge regionale Veneto n. 17/2026?
La legge veneta non stabilisce chi abbia diritto al suicidio medicalmente assistito, ma organizza il percorso sanitario attraverso il quale devono essere verificati i requisiti già previsti dall'ordinamento e deve essere eventualmente resa possibile la procedura.
La distinzione non è solo teorica.
L'art. 1 della legge regionale afferma infatti che possono accedere all'assistenza sanitaria disciplinata dalla legge le persone che siano già «in possesso dei requisiti previsti per il suicidio medicalmente assistito». La norma regionale evita quindi di ridefinire autonomamente quei requisiti.
Questa formulazione assume particolare importanza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 29 dicembre 2025, relativa alla legge della Regione Toscana.
La Consulta ha chiarito che le Regioni possono disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali dell'assistenza sanitaria, ma non possono fissare autonomamente il contenuto dei requisiti sostanziali, perché su questi incidono competenze statali in materia civile e penale. (Corte Costituzionale)
Lo stesso principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2026, relativa alla disciplina della Regione Sardegna. (Corte Costituzionale)
La legge veneta sembra costruita tenendo conto proprio di questi limiti.
Chi può accedere oggi al suicidio medicalmente assistito?
Secondo il quadro costituzionale attualmente vigente, l'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio riguarda la persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche da lei reputate intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e dipendente da trattamenti di sostegno vitale, secondo l'interpretazione progressivamente fornita dalla Corte costituzionale.
Questi criteri derivano dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 580 c.p. nella parte in cui non escludeva la punibilità dell'aiuto prestato in presenza di determinate condizioni e garanzie procedurali. (Corte Costituzionale)
In termini semplici, devono essere valutati quattro elementi:
esistenza di una patologia irreversibile;
presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili;
dipendenza da un trattamento di sostegno vitale, nozione che deve essere interpretata alla luce delle successive decisioni della Consulta;
capacità della persona di assumere decisioni libere e consapevoli.
Non basta quindi trovarsi in una situazione di grave malattia o di sofferenza.
La verifica è individuale e richiede un accertamento sanitario concreto.
È necessario essere collegati a un respiratore o a un macchinario?
No. La nozione di "trattamento di sostegno vitale" non coincide necessariamente con un respiratore artificiale o con un macchinario. La Corte costituzionale ha chiarito che possono assumere questa natura anche procedure assistenziali indispensabili alle funzioni vitali, quando la loro omissione comporterebbe prevedibilmente la morte in breve tempo.
La sentenza n. 135 del 2024 ha precisato che possono rientrare nella nozione, se concretamente indispensabili alla sopravvivenza, anche interventi normalmente svolti da personale sanitario ma eventualmente effettuabili da familiari o caregiver, come alcune procedure di evacuazione intestinale, cateterizzazione urinaria o aspirazione delle secrezioni bronchiali. (Corte Costituzionale)
È quindi sbagliato ragionare soltanto in termini di «macchine che tengono in vita».
Conta la funzione concretamente svolta dal trattamento o dalla procedura.
La valutazione resta medica e deve essere effettuata caso per caso.
E se il paziente rifiuta di iniziare un trattamento di sostegno vitale?
Il paziente non deve sottoporsi a un trattamento di sostegno vitale soltanto per poterlo successivamente interrompere. Quando esiste una concreta indicazione medica alla sua attivazione, la Corte costituzionale ha riconosciuto che il paziente può rifiutarlo e, se ricorrono anche gli altri requisiti, ciò non impedisce di per sé l'accesso al suicidio medicalmente assistito.
Questo principio, già chiarito dalla sentenza n. 135/2024, è stato confermato dalla sentenza n. 66 del 2025. (Corte Costituzionale)
Il punto si collega direttamente alla Legge n. 219/2017 sul consenso informato: una persona capace può rifiutare o revocare il consenso a un trattamento sanitario, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento stesso. (Normattiva)
La più recente sentenza n. 152 del 2026, tuttavia, ha nuovamente confermato che il requisito relativo ai trattamenti di sostegno vitale non può essere semplicemente eliminato per via giudiziaria. (Corte Costituzionale)
Come si presenta la richiesta in Veneto?
La persona malata deve presentare un'istanza all'Azienda ULSS territorialmente competente, allegando la documentazione sanitaria disponibile. Può inoltre indicare un proprio medico di fiducia.
È quanto stabilisce l'art. 3 della nuova legge regionale.
Dal punto di vista pratico, sarà quindi particolarmente importante predisporre una documentazione che permetta alla Commissione di ricostruire con precisione:
diagnosi;
decorso della patologia;
irreversibilità della condizione;
trattamenti praticati o indicati;
eventuali trattamenti di sostegno vitale;
condizioni di sofferenza;
capacità decisionale della persona;
precedenti manifestazioni di volontà;
eventuale percorso di cure palliative.
La legge parla di «documentazione sanitaria disponibile»: non impone quindi nel testo una rigida lista documentale predeterminata.
Le cure palliative sono obbligatorie?
No. La legge veneta impone che il paziente sia informato sulla possibilità di accedere alle cure palliative e che, se desidera riceverle, gli siano garantite con priorità assoluta. Essere informati sulle cure palliative non equivale però a essere obbligati ad accettarle.
L'art. 1 prevede espressamente che il paziente che non stia già ricevendo cure palliative venga informato della possibilità di fruirne e che, se intende avvalersene, esse siano garantite prioritariamente.
L'art. 3 impone inoltre alla Commissione di verificare preliminarmente che la persona abbia ricevuto informazioni chiare anche sulla sedazione palliativa profonda continua, nonché sul diritto di rifiutare o revocare il consenso ai trattamenti sanitari.
Il principio è coerente con la Legge n. 219/2017 e con la Legge n. 38/2010, che garantiscono terapia del dolore e cure palliative. (Normattiva)
È previsto anche un sostegno psicologico?
Sì, ma su richiesta della persona. La nuova legge prevede che venga offerta la possibilità di intraprendere un percorso psicologico volto a consentire una valutazione piena e consapevole delle alternative al suicidio medicalmente assistito.
Il percorso può riguardare cure palliative, strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici e altre possibilità di sostegno alla prosecuzione della vita.
La ULSS deve inoltre consentire alla persona interessata di ricevere informazioni sugli enti e sulle associazioni che perseguono finalità di tutela della vita.
La norma cerca quindi di garantire che la scelta sia maturata dopo un'informazione ampia sulle possibili alternative.
Chi verifica i requisiti?
La verifica è affidata a una Commissione medica multidisciplinare permanente istituita presso ciascuna Azienda ULSS del Veneto. Non decide quindi un singolo medico.
Ogni ULSS dovrà istituire la Commissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Considerata l'entrata in vigore prevista per il 23 settembre 2026, il termine indicato dalla norma cade, in linea di principio, il 23 ottobre 2026.
La Commissione comprende diverse professionalità:
medico palliativista;
neurologo;
bioeticista;
psichiatra;
medico legale;
internista;
psicologo;
dirigente farmacista;
infermiere.
Se lo richiede l'interessato, può partecipare anche un medico di fiducia o uno specialista indicato dalla persona, con funzioni consultive.
La valutazione è collegiale.
Che ruolo ha il medico palliativista?
Il medico palliativista partecipa alla Commissione e il suo parere assume un rilievo particolare: se la Commissione intende discostarsene, deve motivare analiticamente le ragioni della propria decisione.
La previsione conferma la centralità attribuita dal legislatore regionale alle possibilità di controllo della sofferenza e alla corretta informazione sulle cure palliative.
Non significa però che il medico palliativista disponga di un potere di veto.
La decisione resta collegiale.
Qual è il ruolo del Comitato etico?
Dopo gli accertamenti della Commissione, la ULSS trasmette la relazione al Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente, che esprime il proprio parere. L'esito della procedura, con la relazione e il parere, viene poi comunicato alla persona interessata.
La sequenza prevista dall'art. 3 è quindi:
istanza → istruttoria della Commissione → relazione → Comitato etico → parere → comunicazione dell'esito.
Il Comitato etico non sostituisce la Commissione sanitaria: esercita una funzione distinta all'interno del procedimento.
Come si svolge concretamente il suicidio medicalmente assistito?
Il principio essenziale è quello dell'autosomministrazione: deve essere la persona interessata a compiere l'atto che determina direttamente la morte. I sanitari possono predisporre e assistere la procedura, ma non sostituirsi al paziente nell'atto finale.
L'art. 2 della legge veneta stabilisce che Commissione e Comitato etico individuino metodica e farmaco in modo da consentire alla persona di procedere all'autosomministrazione nelle condizioni ritenute appropriate.
Il personale sanitario che presta assistenza partecipa su base volontaria.
La Corte costituzionale ha sottolineato più volte che proprio l'autosomministrazione distingue strutturalmente il suicidio medicalmente assistito dall'eutanasia attiva: nel primo caso l'atto causale finale è compiuto dalla persona interessata. (Corte Costituzionale)
Suicidio medicalmente assistito ed eutanasia sono la stessa cosa?
No. Nel suicidio medicalmente assistito il paziente compie personalmente l'atto finale che provoca la morte. Nell'eutanasia attiva l'atto viene invece compiuto da un'altra persona, normalmente mediante somministrazione del farmaco. Nell'ordinamento italiano le due situazioni hanno una disciplina giuridica diversa.
È una distinzione essenziale anche sul piano penale.
La nuova legge veneta disciplina esclusivamente il suicidio medicalmente assistito e ribadisce espressamente il principio dell'autosomministrazione.
Non introduce una disciplina regionale dell'eutanasia.
Quanto tempo deve impiegare la ULSS?
La legge veneta non fissa un numero rigido di giorni per concludere l'intera procedura. Stabilisce però che questa debba svolgersi senza ingiustificati ritardi e con tempi compatibili con le condizioni cliniche e le esigenze della persona malata.
L'art. 3, comma 7, utilizza volutamente una formula flessibile.
È un elemento giuridicamente significativo.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 204/2025 sulla legge toscana, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano termini troppo rigidi per accertamenti clinici particolarmente delicati: occorre assicurare rapidità, ma anche lasciare il tempo necessario per gli approfondimenti medici. (Corte Costituzionale)
La legge veneta sembra avere recepito questa indicazione, evitando di predeterminare una durata uniforme per ogni caso.
Ciò non significa, tuttavia, che la procedura possa essere protratta indefinitamente.
Un ritardo deve essere giustificato dalle effettive esigenze istruttorie e cliniche.
La procedura è gratuita?
Sì. L'art. 4 della legge regionale stabilisce che le attività comprese nel percorso disciplinato dalla legge sono assicurate gratuitamente alle persone che ne fanno richiesta.
La copertura finanziaria viene prevista dall'art. 5 nell'ambito delle risorse regionali destinate alla tutela della salute.
Cosa accade se la Commissione ritiene che i requisiti non ci siano?
La Commissione deve comunicare il mancato accoglimento della richiesta e motivare adeguatamente la decisione. La persona può chiedere una nuova valutazione se il proprio quadro clinico cambia.
La motivazione assume particolare importanza perché consente alla persona di comprendere quale requisito sia stato ritenuto assente e sulla base di quali elementi clinici o giuridici.
In presenza di un diniego, non è quindi sufficiente limitarsi alla conclusione negativa: occorre esaminare la relazione, gli accertamenti compiuti e le ragioni concretamente indicate.
La Regione Veneto poteva approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito?
Sì, ma soltanto entro precisi limiti. La Corte costituzionale ha riconosciuto che le Regioni possono disciplinare aspetti organizzativi e procedurali dell'assistenza sanitaria, mentre non possono ridefinire i requisiti sostanziali di accesso né modificare il perimetro della responsabilità civile e penale.
Il punto è stato affrontato direttamente dalla sentenza n. 204/2025, relativa alla Toscana.
La Corte ha affermato che la materia organizzativa appartiene alla tutela della salute, materia di competenza concorrente, e che l'assenza di una legge statale organica non impedisce ogni intervento regionale. (Corte Costituzionale)
La successiva sentenza n. 148/2026 ha nuovamente applicato questi principi alla legge della Sardegna. (Corte Costituzionale)
Alla data del 12 settembre 2026 il Parlamento non ha ancora approvato una disciplina organica nazionale: diversi disegni di legge risultano ancora all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato. (Senato della Repubblica)
Un esempio per capire il percorso
Immaginiamo una persona residente in Veneto affetta da una grave patologia neurologica irreversibile.
La persona ritiene le proprie sofferenze intollerabili ed è pienamente capace di comprendere la propria situazione e di manifestare liberamente la propria volontà. Per sopravvivere necessita inoltre di procedure sanitarie che, secondo i medici, svolgono concretamente una funzione di sostegno vitale.
Dopo avere ricevuto informazioni sulle cure palliative e sulle possibili alternative, decide di chiedere la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito.
Dal 23 settembre 2026 il percorso previsto dalla legge regionale dovrebbe svilupparsi attraverso:
richiesta alla ULSS competente → acquisizione della documentazione → Commissione multidisciplinare → accertamenti clinici → relazione → parere del Comitato etico → comunicazione dell'esito → eventuale definizione delle modalità di autosomministrazione.
Questo esempio non significa che la presenza di una determinata diagnosi comporti automaticamente l'accoglimento della richiesta.
La valutazione riguarda la situazione concreta della singola persona.
Gli errori più frequenti nel comprendere la nuova legge
Pensare che la legge veneta abbia introdotto liberamente il suicidio assistito. Non è così: disciplina soprattutto il percorso sanitario per situazioni già comprese nel perimetro definito dall'ordinamento.
Pensare che qualunque malattia incurabile sia sufficiente. I requisiti sono più articolati e devono ricorrere congiuntamente.
Pensare che "sostegno vitale" significhi soltanto respiratore artificiale. La Corte costituzionale ha adottato una lettura più funzionale.
Confondere cure palliative e suicidio medicalmente assistito. Sono percorsi distinti. Le cure palliative devono essere concretamente illustrate e rese accessibili.
Confondere suicidio medicalmente assistito ed eutanasia. Nell'assistenza al suicidio l'atto finale rimane del paziente.
Presentare una richiesta senza una documentazione clinica sufficientemente ordinata. In una procedura così complessa la ricostruzione sanitaria è determinante.
Ritenere che un diniego immotivato o un'attesa indefinita siano necessariamente insindacabili. La legge impone motivazione e vieta ritardi ingiustificati.
La presenza dell'avvocato non trasforma una decisione profondamente personale e sanitaria in una controversia giudiziaria.
Può tuttavia diventare utile quando emergono problemi giuridici concreti.
Ad esempio, può essere opportuno chiedere assistenza quando:
non è chiaro se una determinata terapia o assistenza possa qualificarsi come trattamento di sostegno vitale;
la ULSS non prende in carico la richiesta;
il procedimento rimane fermo senza spiegazioni;
viene comunicato un diniego e non risultano comprensibili le ragioni;
vi sono divergenze tra documentazione clinica e valutazione della Commissione;
occorre comprendere il rapporto tra suicidio medicalmente assistito, rifiuto delle cure, DAT e cure palliative;
è necessario valutare i possibili rimedi contro un provvedimento negativo.
In una materia che coinvolge contemporaneamente diritto alla salute, autodeterminazione, tutela della vita e responsabilità sanitaria, la valutazione non può essere compiuta sulla sola base della diagnosi.
FAQ
1. In Veneto il suicidio medicalmente assistito è diventato legale?
La legge regionale non ha creato autonomamente un nuovo diritto. Ha disciplinato l'organizzazione sanitaria del percorso per le persone che possiedono i requisiti individuati dall'ordinamento, soprattutto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019 e dalle successive pronunce.
2. Da quando si applica la nuova legge veneta?
La Legge regionale n. 17 dell'8 settembre 2026 è stata pubblicata nel BUR Veneto n. 120 e indica come data di entrata in vigore il 23 settembre 2026.
3. A chi bisogna presentare la richiesta?
La richiesta deve essere presentata alla Azienda ULSS territorialmente competente, insieme alla documentazione sanitaria disponibile. È possibile indicare anche un medico di fiducia.
4. È obbligatorio essere collegati a una macchina?
No. La Corte costituzionale ha chiarito che possono essere trattamenti di sostegno vitale anche procedure assistenziali indispensabili alle funzioni vitali quando, se interrotte, determinerebbero prevedibilmente la morte in breve tempo. (Corte Costituzionale)
5. Bisogna prima provare le cure palliative?
La persona deve essere informata sulle cure palliative e deve potervi accedere concretamente se lo desidera. La legge regionale non stabilisce però che il paziente sia obbligato ad accettarle come condizione automatica per presentare la propria richiesta.
6. Chi decide se i requisiti ci sono?
La valutazione viene effettuata da una Commissione multidisciplinare istituita presso la ULSS e successivamente interviene il Comitato etico per la pratica clinica secondo il procedimento previsto dalla legge.
7. Quanto tempo deve passare prima della decisione?
Non esiste nella legge veneta un termine unico espresso in giorni per concludere l'intero procedimento. Deve però essere evitato ogni ritardo ingiustificato e la tempistica deve essere compatibile con le condizioni cliniche della persona.
8. Il suicidio medicalmente assistito è gratuito?
Sì. La legge regionale prevede la gratuità delle attività comprese nel percorso disciplinato dalla legge.
9. Un medico può essere obbligato a partecipare?
La legge veneta prevede che il personale sanitario che presta assistenza alla procedura lo faccia su base volontaria.
10. Se la domanda viene respinta si può ripresentare?
La legge prevede espressamente una nuova valutazione quando cambia il quadro clinico. Un eventuale diniego deve inoltre essere motivato, e la sua legittimità può richiedere una valutazione specifica.
CONCLUSIONI
La Legge regionale Veneto n. 17/2026 rappresenta soprattutto il passaggio da un quadro affidato alla giurisprudenza costituzionale e alle singole strutture sanitarie a una organizzazione regionale più definita della procedura.
Non amplia autonomamente i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito.
Stabilisce però chi deve prendere in carico la richiesta, come deve essere istruita, quali professionalità devono partecipare alla verifica, quale ruolo abbiano cure palliative e Comitato etico e secondo quali principi debba essere eventualmente predisposta l'autosomministrazione.
Il punto decisivo resta questo: non esiste una risposta automatica basata sul nome della malattia.
Occorre verificare la situazione clinica, i trattamenti necessari, la capacità di autodeterminazione, la natura delle sofferenze e l'intero quadro documentale.
CHIEDI UNA CONSULENZA
Se una persona o una famiglia si trova concretamente ad affrontare una situazione di questo tipo, prima di assumere iniziative può essere utile ricostruire con precisione la documentazione sanitaria e verificare se il caso rientri nel quadro delineato dalla Corte costituzionale e dalla nuova procedura regionale veneta.
Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova può esaminare la documentazione e gli eventuali provvedimenti della struttura sanitaria, chiarendo quali siano i passaggi previsti e, quando necessario, quali strumenti di tutela siano concretamente disponibili.
Avv. Silvia Bettella























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