Fideiussione a prima richiesta: quando la banca può chiedere il pagamento al garante
- Umberto Giovannoni

- 6 giorni fa
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Hai garantito il finanziamento di una società, di un familiare o di un’impresa e ora la banca ti chiede di pagare? Nella fideiussione potrebbe essere presente una clausola che impone il pagamento “a prima richiesta”, talvolta anche mediante una semplice comunicazione scritta.
Il problema concreto è capire che cosa comporti davvero quella clausola. La banca può rivolgersi subito al garante? Doveva agire prima contro il debitore? È sufficiente una PEC o una raccomandata inviata entro sei mesi? Le clausole riprese dal vecchio schema ABI possono essere contestate?
Su questi punti sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825. La decisione chiarisce che, in presenza di una valida clausola di pagamento a prima richiesta, la banca può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche con una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante.
Questo non significa, però, che ogni richiesta della banca sia fondata o che la fideiussione non possa essere contestata. Occorre esaminare il testo del contratto, le date, il credito garantito, le comunicazioni inviate e le prove prodotte.
RISPOSTA IN SINTESI
La fideiussione a prima richiesta consente normalmente al creditore di chiedere direttamente il pagamento al garante, senza dover prima escutere il debitore principale.Secondo Cass., Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825, una richiesta stragiudiziale al garante può impedire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., se inviata nel termine applicabile. La clausola “a prima richiesta” non coincide con la clausola che elimina i termini dell’art. 1957 c.c.: le due pattuizioni hanno funzioni diverse. La presenza di clausole conformi allo schema ABI non determina automaticamente la nullità dell’intera fideiussione.Prima di pagare o contestare occorre ricostruire contratto, credito, scadenze e comunicazioni.
INDICE
Che cos’è una fideiussione a prima richiesta
La banca deve agire prima contro il debitore?
Cosa prevede l’art. 1957 del codice civile
Quando basta una richiesta stragiudiziale
Cosa ha deciso la Cassazione nel 2026
Clausola a prima richiesta e clausole ABI
Fideiussioni specifiche e garanzie successive al 2005
Fideiussione o contratto autonomo di garanzia?
Come verificare la richiesta della banca
Esempio pratico
Errori da evitare
Quando rivolgersi a un avvocato
FAQ
Che cos’è una fideiussione a prima richiesta?
La fideiussione a prima richiesta è una garanzia personale nella quale il garante si impegna, nei limiti previsti dal contratto, a pagare dopo la richiesta del creditore. La clausola rafforza la posizione della banca, ma non elimina automaticamente ogni difesa del fideiussore né trasforma necessariamente il contratto in una garanzia autonoma.
Con la fideiussione una persona o una società garantisce l’adempimento del debito di un altro soggetto. Se il debitore non paga, il creditore può rivolgersi al garante nei limiti dell’importo e delle obbligazioni garantite.
La clausola “a prima richiesta” mira a rendere più rapido il recupero del credito. Il suo testo può variare: per comprenderne gli effetti non basta cercare queste tre parole nel contratto. Occorre leggere insieme tutte le condizioni della garanzia.
In particolare, bisogna verificare:
chi è il debitore garantito;
quale rapporto è coperto;
l’importo massimo garantito;
la durata della fideiussione;
le modalità previste per l’escussione;
le eccezioni che il garante può opporre;
la presenza di clausole di reviviscenza, sopravvivenza o deroga all’art. 1957 c.c.
La banca deve agire prima contro il debitore principale?
Di regola, no, se il contratto consente alla banca di chiedere direttamente il pagamento al fideiussore. Il beneficio della preventiva escussione del debitore principale opera soltanto quando sia previsto dalla legge applicabile o dal contratto. È quindi indispensabile verificare il contenuto della garanzia firmata.
Una convinzione frequente è che la banca debba prima tentare ogni possibile recupero nei confronti del debitore e solo dopo possa rivolgersi al garante.
Non è sempre così. La fideiussione serve proprio ad aggiungere al patrimonio del debitore quello del fideiussore come ulteriore garanzia del credito. In presenza di una clausola a prima richiesta, la banca può normalmente indirizzare la propria domanda direttamente al garante.
Questo non esonera il creditore dal dimostrare, quando contestato:
l’esistenza del rapporto garantito;
l’effettiva esposizione debitoria;
la riferibilità del debito alla fideiussione;
la propria titolarità del credito;
il rispetto dei limiti quantitativi e temporali della garanzia.
Nelle cessioni di crediti deteriorati o NPL deve essere verificato anche se chi agisce abbia adeguatamente provato l’acquisto dello specifico credito.
Che cosa prevede l’art. 1957 del codice civile?
L’art. 1957 c.c. stabilisce, come regola generale, che il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza del debito principale soltanto se il creditore propone entro sei mesi le proprie istanze contro il debitore e le prosegue con diligenza. La disciplina può interagire con le clausole del contratto, compresa quella a prima richiesta.
La norma serve a evitare che il garante rimanga esposto indefinitamente all’inerzia del creditore.
Il termine ordinario è di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il quarto comma dell’art. 1957 c.c. prevede, in una diversa ipotesi, un termine di due mesi quando il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell’obbligazione principale.
Da quale momento decorrono i sei mesi?
La risposta dipende dall’obbligazione garantita.
Può assumere rilievo, a seconda del contratto:
la scadenza della rata o del finanziamento;
la risoluzione del contratto;
la revoca dell’affidamento;
la decadenza del debitore dal beneficio del termine;
la chiusura del conto;
un’altra data contrattualmente o giudizialmente individuata.
Stabilire correttamente il giorno iniziale è essenziale. Una ricostruzione sbagliata può far apparire tempestiva una richiesta tardiva, o viceversa.
Per rispettare l’art. 1957 c.c. serve sempre una causa?
Non sempre. Se la fideiussione contiene una clausola valida di pagamento a prima richiesta, le Sezioni Unite hanno stabilito che il creditore può evitare la decadenza anche inviando al garante una richiesta stragiudiziale entro il termine dell’art. 1957 c.c. Non è necessariamente richiesta, entro lo stesso termine, l’introduzione di un giudizio.
In assenza di una clausola che modifichi le modalità dell’iniziativa richiesta al creditore, la giurisprudenza ha tradizionalmente attribuito alle “istanze” dell’art. 1957 c.c. natura giudiziale.
La clausola a prima richiesta modifica però questo quadro. Cass., Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825, ha riconosciuto che essa può consentire alla banca di preservare la garanzia mediante una richiesta formulata fuori dal processo, purché:
sia indirizzata al garante;
sia inviata entro il termine applicabile;
abbia contenuto idoneo a richiedere il pagamento;
sia provata la sua spedizione e, quando necessario, la ricezione;
la clausola a prima richiesta sia effettivamente operante nel caso concreto.
La decisione e i quesiti affrontati sono disponibili nella pagina ufficiale della Corte di Cassazione.
Che cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 24825/2026?
Le Sezioni Unite hanno distinto la clausola a prima richiesta dalla clausola che esonera la banca dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. Se la seconda è dichiarata nulla perché collegata all’intesa anticoncorrenziale ABI, la prima non viene automaticamente travolta e può rendere sufficiente una richiesta stragiudiziale tempestiva.
La controversia nasceva da fideiussioni del 2015, rilasciate per specifiche operazioni bancarie e contenenti alcune clausole corrispondenti allo schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005.
La Corte ha affermato questo principio:
Se la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza anche mediante un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini dell’art. 1957 c.c., pur quando la distinta clausola di esenzione dal rispetto di tali termini sia stata dichiarata nulla.
La ragione è che le due clausole svolgono funzioni diverse:
la deroga all’art. 1957 c.c. mira a eliminare i termini entro i quali il creditore deve attivarsi;
la clausola a prima richiesta disciplina il modo, più rapido e anche stragiudiziale, con cui il pagamento può essere richiesto.
La nullità della prima non determina, da sola, la nullità della seconda.
Che cosa non ha stabilito la sentenza?
La sentenza non afferma che:
ogni lettera della banca sia sufficiente;
ogni fideiussione a prima richiesta sia valida;
il garante debba sempre pagare senza possibilità di contestazione;
tutte le clausole ABI siano valide;
ogni fideiussione sia un contratto autonomo di garanzia;
il provvedimento di Banca d’Italia dimostri automaticamente la nullità di qualsiasi contratto.
Fideiussione a prima richiesta e clausole dello schema ABI
Le clausole a prima richiesta e le clausole ABI censurate nel 2005 non coincidono. Il provvedimento di Banca d’Italia riguardava le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. La clausola a prima richiesta non era compresa tra quelle ritenute anticoncorrenziali.
Il provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riguardava tre previsioni dello schema ABI:
Clausola di reviviscenza: obbliga il garante a rimborsare pagamenti che la banca debba successivamente restituire.
Deroga all’art. 1957 c.c.: mantiene i diritti della banca senza necessità di attivarsi nei termini stabiliti dalla norma.
Clausola di sopravvivenza: mantiene determinati obblighi di restituzione anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale.
Cass., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994, aveva riconosciuto, in presenza dei relativi presupposti, la nullità parziale delle clausole dei contratti “a valle” attuative dell’intesa anticoncorrenziale, salvo che fosse dimostrata la loro essenzialità per l’intero contratto.
La conseguenza ordinaria, quindi, non è la cancellazione automatica di tutta la fideiussione, ma l’eventuale nullità delle singole clausole interessate.
Le fideiussioni specifiche possono essere interessate dalla nullità ABI?
Sì, in astratto anche una fideiussione specifica può essere collegata a un’intesa o pratica anticoncorrenziale. Tuttavia la semplice presenza nel contratto delle clausole dello schema ABI non è sempre sufficiente a provarlo, soprattutto quando la garanzia è specifica o è stata firmata fuori dal periodo esaminato da Banca d’Italia.
La fideiussione omnibus garantisce una pluralità, anche futura, di rapporti tra banca e debitore entro un importo massimo.
La fideiussione specifica garantisce invece una determinata operazione, come un mutuo o un singolo finanziamento.
Le Sezioni Unite del 2026 non hanno escluso in assoluto la tutela antitrust per le fideiussioni specifiche. Hanno però chiarito che il giudice deve accertare concretamente il collegamento tra il modello utilizzato e l’intesa restrittiva della concorrenza.
Cosa succede per le fideiussioni firmate prima del 2002 o dopo il 2005?
Per le garanzie anteriori o successive al periodo direttamente considerato dal provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, quel provvedimento può essere valutato come elemento di prova, ma non è da solo sufficiente a dimostrare l’intesa anticoncorrenziale nel diverso periodo. Servono ulteriori elementi concreti.
Questo è uno dei passaggi più rilevanti della sentenza n. 24825/2026.
Non basta quindi:
confrontare il contratto con lo schema ABI;
rilevare la somiglianza delle clausole;
concludere automaticamente per la loro nullità.
Occorre dimostrare che, anche nell’epoca e nel tipo di fideiussione considerati, quelle clausole derivassero da un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.
La questione riguarda soprattutto l’onere della prova. La validità della contestazione dipende dai documenti e dagli elementi concretamente acquisiti nel giudizio.
La clausola a prima richiesta trasforma sempre la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia?
No. La sola espressione “a prima richiesta” non basta sempre a qualificare il contratto come garanzia autonoma. Occorre interpretare l’intero regolamento negoziale e stabilire se la garanzia resti collegata all’obbligazione principale o sia invece costruita per operare con maggiore autonomia.
La distinzione è importante:
nella fideiussione la garanzia è normalmente accessoria al debito principale;
nel contratto autonomo di garanzia il garante assume un’obbligazione caratterizzata da una più marcata indipendenza rispetto al rapporto sottostante.
La qualificazione può incidere sulle eccezioni opponibili, ma non può essere ricavata meccanicamente dal titolo del documento o da una singola frase.
Devono essere esaminati:
il testo completo della garanzia;
il richiamo al rapporto principale;
la disciplina delle eccezioni;
l’eventuale previsione di pagamento senza eccezioni;
la possibilità di ripetere successivamente quanto pagato;
la funzione economica concreta del contratto.
Come verificare una richiesta di pagamento della banca?
Prima di pagare o contestare è opportuno ricostruire quattro elementi: il contenuto della fideiussione, il debito effettivamente garantito, la data di scadenza dell’obbligazione e le iniziative compiute dal creditore. Solo l’esame congiunto di questi dati consente di valutare l’art. 1957 c.c. e le altre difese.
1. Leggere la fideiussione completa
Non è sufficiente la pagina con la firma. Servono tutte le condizioni generali e particolari, compresi gli allegati richiamati.
2. Individuare il credito garantito
Occorre verificare se la richiesta riguardi davvero il mutuo, il finanziamento o il conto coperto dalla garanzia.
3. Controllare l’importo
La banca deve spiegare e documentare come sia stata calcolata la somma richiesta. Vanno distinti capitale, interessi, commissioni e spese.
4. Ricostruire le date
Sono rilevanti:
data della fideiussione;
scadenza del debito;
revoca o risoluzione del rapporto;
decadenza dal beneficio del termine;
data della richiesta al garante;
eventuali azioni giudiziali;
atti interruttivi della prescrizione.
5. Verificare il contenuto della richiesta
Una comunicazione generica potrebbe non avere gli stessi effetti di una chiara richiesta di pagamento. Testo, destinatario, modalità di invio e prova della ricezione devono essere esaminati concretamente.
6. Controllare titolarità e documentazione
Se agisce una società cessionaria o un servicer, bisogna verificare la prova della cessione dello specifico credito e i poteri del soggetto che richiede il pagamento.
ESEMPIO PRATICO
Una società ottiene un finanziamento e l’amministratore firma una fideiussione contenente una clausola a prima richiesta.
Dopo l’inadempimento, il debito diventa esigibile il 10 gennaio. La banca invia al fideiussore una PEC con una precisa richiesta di pagamento il 20 aprile, senza iniziare nello stesso periodo una causa.
La sola mancanza di un’azione giudiziale entro sei mesi non determina necessariamente la liberazione del garante. In base al principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2026, la richiesta stragiudiziale potrebbe essere sufficiente, se la clausola a prima richiesta è valida e operante.
Rimarrebbero comunque da verificare:
la data esatta da cui decorre il termine;
il contenuto della PEC;
l’importo richiesto;
l’effettiva esistenza del credito;
i limiti della fideiussione;
l’eventuale presenza di clausole nulle;
la titolarità del soggetto che agisce.
L’esempio è puramente illustrativo: l’esito dipende dal contratto e dalla documentazione del singolo caso.
ERRORI DA EVITARE
Pensare che tutte le fideiussioni ABI siano interamente nulle
La regola affermata dalle Sezioni Unite nel 2021 è, in via ordinaria, quella della nullità parziale delle clausole interessate, non dell’automatica eliminazione dell’intero contratto.
Considerare sufficiente il semplice confronto tra moduli
Per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo esaminato nel 2005, la corrispondenza testuale può non bastare a provare l’intesa anticoncorrenziale.
Ignorare la clausola a prima richiesta
Dopo la sentenza n. 24825/2026 non è prudente sostenere la decadenza della banca basandosi soltanto sull’assenza di una causa iniziata entro sei mesi. Bisogna verificare se sia stata inviata una richiesta stragiudiziale idonea e tempestiva.
Pagare senza chiedere i conteggi
La rapidità prevista dalla clausola non esclude il controllo sul credito, sull’importo e sul perimetro della garanzia.
Contestare senza ricostruire le date
L’art. 1957 c.c. non può essere applicato correttamente se non è stato individuato il momento dal quale decorre il termine.
Aspettare il decreto ingiuntivo
Una richiesta di pagamento dovrebbe essere esaminata subito. Il trascorrere del tempo può rendere più difficile recuperare documenti, formulare contestazioni o valutare soluzioni negoziali.
QUANDO RIVOLGERSI A UN AVVOCATO
Una verifica professionale può essere utile quando:
è arrivata una PEC, raccomandata o diffida della banca;
è stato notificato un decreto ingiuntivo, un precetto o un pignoramento;
non è chiaro quale debito sia coperto dalla garanzia;
la banca non ha fornito il contratto o i conteggi;
la fideiussione contiene clausole conformi allo schema ABI;
la garanzia è stata firmata molti anni prima;
il credito è stato ceduto a una società NPL;
vi sono dubbi sulla tempestività della richiesta;
la banca pretende interessi o spese non comprensibili;
la fideiussione potrebbe essere stata sottoscritta per esigenze estranee all’attività professionale personale del garante.
La prima attività non consiste necessariamente nell’iniziare una causa. Spesso è prioritario acquisire i documenti, ricostruire il rapporto e stabilire quali contestazioni siano realmente sostenibili.
FAQ
La banca può chiedere direttamente il pagamento al fideiussore?
Sì, se la fideiussione consente l’escussione diretta del garante e non prevede il beneficio della preventiva escussione. La banca deve comunque dimostrare il credito, il suo ammontare e la riferibilità del debito alla garanzia.
Che cosa significa “pagamento a prima richiesta”?
Significa che il creditore può chiedere al garante il pagamento secondo le modalità semplificate previste dal contratto. La clausola non elimina automaticamente ogni eccezione e deve essere interpretata insieme alle altre condizioni della fideiussione.
Una semplice PEC della banca evita la decadenza dell’art. 1957 c.c.?
Può evitarla se esiste una clausola a prima richiesta, la comunicazione contiene un’idonea richiesta di pagamento ed è inviata al garante entro il termine applicabile. Lo ha chiarito Cass., Sezioni Unite, n. 24825/2026.
Se la banca non ha iniziato una causa entro sei mesi, il garante è liberato?
Non necessariamente. In presenza di una valida clausola a prima richiesta, può essere sufficiente una richiesta stragiudiziale tempestiva. In assenza di tale clausola, la questione delle iniziative richieste dall’art. 1957 c.c. deve essere valutata diversamente.
La clausola a prima richiesta è una delle clausole ABI dichiarate illecite?
No. Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 riguardava le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. La clausola a prima richiesta non era compresa tra quelle censurate.
La presenza delle tre clausole ABI rende nulla tutta la fideiussione?
Non automaticamente. La giurisprudenza delle Sezioni Unite indica come rimedio ordinario la nullità parziale delle clausole interessate. La nullità dell’intero contratto richiede ulteriori presupposti, da dimostrare nel caso concreto.
La tutela si applica anche alle fideiussioni specifiche?
Può applicarsi anche a una fideiussione specifica, ma deve essere provato il collegamento con un’intesa o pratica anticoncorrenziale. La semplice corrispondenza con lo schema ABI può non essere sufficiente.
Il provvedimento di Banca d’Italia basta per una fideiussione firmata dopo il 2005?
No, non basta da solo. Secondo Cass., Sezioni Unite, n. 24825/2026, per le garanzie collocate fuori dal periodo esaminato il provvedimento costituisce un elemento di prova, ma occorrono ulteriori elementi relativi all’epoca e alla tipologia contrattuale.
Quali documenti servono per controllare una fideiussione?
Servono almeno il testo integrale della garanzia, il contratto principale, le comunicazioni di revoca o risoluzione, la richiesta rivolta al garante, gli estratti e i conteggi del credito, nonché la documentazione della cessione se agisce un soggetto diverso dalla banca originaria.
Quanto tempo ha il fideiussore per opporsi a un decreto ingiuntivo?
Di regola, l’opposizione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica, salvo termini diversi indicati nel decreto o previsti dalla legge. È necessario controllare immediatamente l’atto notificato, perché la scadenza processuale non coincide con quella dell’art. 1957 c.c.
CONCLUSIONI
La fideiussione a prima richiesta espone il garante a una richiesta di pagamento potenzialmente rapida e diretta. La sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026 ha rafforzato la posizione del creditore su un punto preciso: per evitare la decadenza dell’art. 1957 c.c. può bastare una richiesta stragiudiziale tempestiva, senza dover necessariamente iniziare entro lo stesso termine un giudizio.
La decisione non rende però inutile il controllo della fideiussione. Restano da verificare il contenuto della clausola, il credito, i conteggi, la decorrenza del termine, la titolarità del creditore e l’eventuale collegamento delle clausole ABI con un’intesa anticoncorrenziale.
La difesa del garante non può quindi fondarsi su formule automatiche. Deve partire dai documenti e da una precisa cronologia del rapporto.
Se hai ricevuto una richiesta di pagamento relativa a una fideiussione a prima richiesta, prima di riconoscere il debito o formulare contestazioni può essere utile verificare il contratto, le comunicazioni della banca e la data dalla quale decorre il termine dell’art. 1957 c.c.
Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova può esaminare la fideiussione e la documentazione bancaria per ricostruire il quadro giuridico e valutare, senza promesse di risultato, quali iniziative siano concretamente sostenibili.
Avv. Umberto Giovannoni






















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