top of page

Sospensione del decreto ingiuntivo: usura e gravi motivi

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
9 feb 2017
Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


L’articolo 649 c.p.c. consente al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione provvisoria per gravi motivi. La sola enunciazione di usura o indeterminatezza del tasso non garantisce il provvedimento.


Occorrono contestazioni specifiche, documenti e una ricostruzione attendibile dei conteggi, oltre agli elementi pertinenti sull’urgenza e sulle conseguenze dell’esecuzione. Il precedente di Bergamo riportato sotto riguarda una fattispecie concreta e non una sospensione obbligatoria per ogni contratto contestato.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, costituiscono gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. le contestazioni attinenti alla violazione della normativa in materia di usura in un contratto di leasing strumentale, con indeterminatezza degli interessi (L. n. 108 del 1996, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c.), qualora finalizzate ad evidenziare l'erroneità dell'importo del debito complessivo e comprovare anzi la sussistenza di un controcredito da parte dell'impresa locataria. La parte opposta, anche in tale fase, è tenuta a indicare specificamente l'entità delle somme pretese, al fine di consentire la verifica del lamentato superamento del tasso soglia. Il periculum in mora è rappresentato dal concreto rischio di decozione della parte opponente in caso di mancata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, quando quest'ultimo abbia ad oggetto la restituzione di mezzi costituenti il complesso produttivo aziendale, che risulterebbe irrimediabilmente depauperato. (Tribunale di Bergamo, 22/01/2015)


Approfondimenti collegati




Assistenza dello Studio

Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova esamina i documenti e valuta le iniziative utili nel caso concreto. Per un colloquio puoi contattarci tramite il modulo oppure telefonare allo 049 725117.


Commenti


bottom of page