Querelante assente come testimone: remissione tacita e limiti

Aggiornamento: 24 ott
Aggiornamento: 24 ottobre 2026.
Quadro aggiornato al 2026
L’articolo 152 c.p. considera l’assenza ingiustificata all’udienza per cui il querelante sia citato come testimone, con specifiche esclusioni per persone vulnerabili e rappresentanti. Non basta una generica assenza dalla prima udienza. Vanno verificati citazione, avvisi, giustificazione, remissibilità della querela e posizione della persona offesa; l’esito non va presunto senza il controllo del giudice.
Contributo originario e precedenti
Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.
Il querelante non si presenta in udienza: il processo finisce? La risposta dipende dalle condizioni previste dalla legge. La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia richiede una verifica precisa della citazione, della ragione dell’assenza e della posizione della persona offesa.
Quando l’assenza può valere come remissione
L’art. 152, terzo comma, n. 1, del codice penale prevede la remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato come testimone. Non basta quindi constatare che la persona offesa sia assente da una qualsiasi udienza: occorre verificare la sua qualità, la citazione e le condizioni dell’assenza. La remissione deve inoltre essere consentita per il reato contestato.
Citazione e giustificato motivo
L’atto di citazione del querelante come testimone deve contenere lo specifico avvertimento previsto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 164/2024, ricostruisce questo coordinamento tra citazione, remissione e regole sulla testimonianza.
Chi ha un impedimento deve comunicarlo tempestivamente e documentarlo. Certificati, comunicazioni ricevute e prova dell’invio della giustificazione possono diventare decisivi. Un accordo informale tra le parti o la convinzione che la presenza non serva non sostituiscono la verifica del difensore.
Le eccezioni per le persone vulnerabili e i rappresentanti
L’art. 152 esclude questa specifica forma di remissione per il querelante incapace per età o infermità e per la persona in condizione di particolare vulnerabilità. Prevede inoltre eccezioni quando la querela sia stata presentata nell’interesse altrui dai soggetti indicati dalla norma, come chi esercita la responsabilità genitoriale, il rappresentante legale o il curatore speciale. L’assenza del rappresentante non può essere trattata automaticamente come rinuncia alla tutela della persona rappresentata.
Che cosa deve verificare l’imputato
Anche per chi è imputato, l’assenza della controparte non equivale da sola alla certezza che il procedimento sia concluso. Occorre esaminare il verbale e il provvedimento del giudice. Va considerata anche l’eventuale ricusazione della remissione: nella vicenda esaminata dalla Corte costituzionale n. 164/2024, l’imputato l’aveva ricusata e il processo era destinato a proseguire.
Documenti utili per la valutazione
Per esaminare il caso sono utili la querela, l’atto di citazione con la prova della notifica, il verbale dell’udienza e l’eventuale documentazione dell’impedimento. Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella, a Padova, assiste persone offese e imputati nella valutazione degli atti e delle iniziative difensive.
Domande frequenti
Conta soltanto l’assenza alla prima udienza?
No. Il punto è l’udienza alla quale il querelante è citato come testimone e la presenza delle condizioni di legge, non la semplice numerazione delle udienze.
Posso evitare di presentarmi per ritirare la querela?
Non è prudente usare l’assenza come sostituto di una scelta processuale consapevole. Prima occorre verificare se la querela sia rimettibile, quali siano gli effetti e come formalizzare correttamente la decisione.
Fonti e riferimenti
Revisione normativa e redazionale: ottobre 2026. La valutazione del singolo procedimento richiede l’esame degli atti.
Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella riceve a Padova su appuntamento e offre consulenze online per valutare documenti, termini e possibili iniziative difensive.
Assistenza dello Studio
Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella di Padova esamina i documenti e valuta le iniziative utili nel caso concreto. Per un colloquio puoi contattarci tramite il modulo oppure telefonare allo 049 725117.























Commenti