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Procedimento penale senza notizie: come verificarne lo stato

Immagine del redattore: Umberto Giovannoni
Umberto Giovannoni
22 mar 2018
Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 24 ott

Aggiornamento: 24 ottobre 2026.


Quadro aggiornato al 2026


Il silenzio della Procura non equivale ad archiviazione. La richiesta ex articolo 335 c.p.p. offre informazioni nei limiti consentiti e non sostituisce l’accesso al provvedimento. Dopo la riforma Cartabia e il correttivo n. 31/2024 vanno distinti termini delle indagini e rimedi per la mancata decisione del PM.


Contributo originario e precedenti

Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.

Illustrazione dell’articolo sulle indagini preliminari

Non ricevere notizie dopo una denuncia, una querela o un atto di indagine può generare incertezza. Il punto da chiarire è questo: il silenzio della Procura non certifica l’archiviazione. La verifica deve riguardare lo stato effettivo del procedimento e, se è stato emesso, il provvedimento del giudice.


La richiesta di informazioni sulle iscrizioni: art. 335 c.p.p.


L’art. 335 c.p.p. consente alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori di chiedere la comunicazione delle iscrizioni, nei limiti previsti dalla legge. Non è un accesso indiscriminato a tutte le indagini e non coincide con la consultazione integrale del fascicolo.


La norma esclude determinate ipotesi e consente al pubblico ministero, per specifiche esigenze investigative, di mantenere segrete le iscrizioni con decreto motivato per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. Una risposta priva di iscrizioni comunicabili va quindi letta tenendo conto dell’ufficio interrogato, della data e dei limiti legali: non sostituisce da sola la prova dell’archiviazione.


La posizione della persona offesa


Senza pregiudicare il segreto investigativo, il comma 3-ter dell’art. 335 prevede che la persona offesa, trascorsi sei mesi dalla denuncia o dalla querela, possa chiedere all’autorità che ha in carico il procedimento informazioni sul suo stato. È una facoltà informativa: non significa che allo scadere dei sei mesi il fascicolo debba essere archiviato.


Per chi ha presentato querela è utile conservare la copia depositata, la ricevuta e ogni successiva comunicazione. Il difensore può verificare quale ufficio stia trattando il caso e quali richieste siano concretamente proponibili.


Come si controlla se esiste un provvedimento di archiviazione


La richiesta del pubblico ministero e il provvedimento del giudice sono atti diversi. L’art. 409 c.p.p. disciplina la decisione sulla richiesta di archiviazione e le comunicazioni previste nelle diverse situazioni. L’indagato non deve presumere che l’assenza di una lettera equivalga alla conclusione del procedimento.


Il controllo va svolto presso gli uffici competenti, utilizzando i riferimenti del fascicolo e verificando la legittimazione a ottenere informazioni o copie. Anche conoscere l’esatto numero di registro e la Procura interessata può evitare richieste inutili a uffici diversi.


I documenti da raccogliere


Prepara un documento di identità, gli eventuali estremi del procedimento, gli atti ricevuti e le relative notifiche. Se sei persona offesa, aggiungi denuncia o querela e ricevuta del deposito. Se conosci soltanto il fatto, descrivi quando e dove è avvenuto e quale autorità è intervenuta. Non inviare alla cieca informazioni riservate attraverso canali non verificati.


Domande frequenti


Il certificato dei carichi pendenti prova che non sono indagato?


Le informazioni sulle iscrizioni ex art. 335 e la verifica dell’archiviazione hanno un oggetto specifico. Prima di trarre conclusioni da un certificato occorre verificare che cosa attesti e a quale ufficio e momento si riferisca.


Posso considerare il caso chiuso dopo sei mesi senza comunicazioni?


No. Il tempo trascorso non sostituisce il provvedimento di archiviazione. I termini delle indagini e le modalità per verificare lo stato del procedimento sono questioni distinte.



Fonti e riferimenti




Revisione normativa e redazionale: ottobre 2026. La valutazione del singolo procedimento richiede l’esame degli atti.


Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella riceve a Padova su appuntamento e offre consulenze online per valutare documenti, termini e possibili iniziative difensive.


Assistenza dello Studio

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