Durata delle indagini preliminari: termini, proroga e archiviazione

Aggiornamento: 24 ott

Sono passati sei mesi e non ho ricevuto comunicazioni: posso considerare chiuso il procedimento? No. Il decorso del tempo e il silenzio dell’ufficio non equivalgono a un provvedimento di archiviazione. Per capire la propria posizione occorre verificare gli atti, la data di iscrizione, il reato ipotizzato e la disciplina applicabile.
I termini ordinari dopo la riforma Cartabia
L’art. 405, comma 2, c.p.p. distingue i termini per concludere le indagini: un anno nel caso ordinario, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per i delitti indicati dall’art. 407, comma 2. Il riferimento è l’iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato, non semplicemente il giorno in cui è stato commesso o denunciato il fatto.
Se occorrono querela, istanza o richiesta di procedimento, l’art. 405 prevede una specifica regola di decorrenza dal momento in cui pervengono al pubblico ministero. Il conteggio richiede anche di verificare le disposizioni transitorie per i procedimenti risalenti: le regole nuove non vanno applicate indistintamente a ogni fascicolo.
Proroga e durata massima
Quando le indagini sono complesse, il pubblico ministero può chiedere al giudice la proroga prima della scadenza. L’art. 406 prevede che sia autorizzabile una sola volta, per non più di sei mesi. La norma disciplina le comunicazioni agli interessati e contempla eccezioni: non ricevere una notifica di proroga non dimostra, da solo, che le indagini siano state archiviate.
L’art. 407 pone limiti massimi: di regola diciotto mesi, un anno per le contravvenzioni e due anni nelle ipotesi del comma 2, ferme le previsioni speciali richiamate dalla legge. La durata delle indagini va distinta dal tempo necessario alle successive determinazioni del pubblico ministero.
Scadenza delle indagini e decisione sul procedimento
L’art. 407-bis regola l’esercizio dell’azione penale e la richiesta di archiviazione. Per questo non è corretto sommare soltanto i mesi trascorsi e concludere che il fascicolo debba essere chiuso. Rilevano anche gli atti di conclusione delle indagini e gli ulteriori termini previsti dal codice. L’eventuale inutilizzabilità di atti investigativi tardivi è una questione diversa dall’archiviazione.
Come si accerta l’archiviazione
L’archiviazione richiede un provvedimento del giudice sulla richiesta del pubblico ministero. Non sempre l’indagato riceve una comunicazione dell’esito: l’art. 409 disciplina, tra l’altro, la notifica del provvedimento quando sia stata applicata la custodia cautelare. Il difensore verifica concretamente gli atti e le possibilità di ottenere informazioni o copie presso l’ufficio competente.
Che cosa portare all’avvocato
Conserva ogni avviso, verbale e comunicazione ricevuta, insieme alle date di notifica e ai riferimenti del procedimento. Sono utili il numero di registro, l’indicazione della Procura, l’eventuale avviso di conclusione delle indagini e le richieste già presentate. L’obiettivo è ricostruire lo stato del fascicolo e valutare le iniziative disponibili, senza affidarsi a un presunto silenzio-assenso.
Domande frequenti
Se le indagini durano troppo il procedimento si estingue?
La scadenza dei termini non produce automaticamente né l’archiviazione né la prescrizione del reato. Sono questioni differenti, da valutare sulla base degli atti e della normativa applicabile.
Le indagini durano sempre sei mesi?
No. Il termine di sei mesi previsto dall’art. 405 riguarda le contravvenzioni; per il caso ordinario e per le ipotesi dell’art. 407, comma 2, i termini sono diversi.
Fonti e riferimenti
Revisione normativa e redazionale: ottobre 2026. La valutazione del singolo procedimento richiede l’esame degli atti.
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