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Le case all'asta rimarranno nel possesso del debitore fino alla vendita







Finalmente arriva l'auspicata riforma dell'art,. 560 c.p.c. che consentiva ia Tribunali di ergersi alla stregua di agenzie di intermediazione immobiliare con facoltà di sgombrare gli immobili dall'esecutato e dalla sua famiglia per consentirne la vendita più agevole.

La nuova tutela del diritto di abitazione della famiglia dell'esecutato introdotta dalla legge semplificazioni 2019 secondo il riformato art. 560 del codice di procedura civile

- Una tutela per i cittadini indebitati con le banche, arriva finalmente dalla legge di conversione del decreto semplificazioni (dl n. 135/2018).


La Camera dei Deputati nella seduta del 07/02/2019 ha approvato in via definitiva la legge semplificazioni 2019 con le modificazioni apportate in sede di conversione, ed in particolare la riforma dell'art. 560 c.p.c., articolo in cui si prevede che il debitore esecutato, insieme ai suoi familiari, potrà abitare l'immobile all'asta, sino alla pronuncia del decreto di trasferimento dell'immobile.



Il nuovo art. 560 del codice di procedura civile

Il testo del provvedimento all'art. 4 così recita: "L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 560. - (Modo della custodia). - Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586". Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586". Nel precedente testo invece, il giudice dell'esecuzione aveva ampia facoltà e poteva ordinare la liberazione dell'immobile anche nella fase preliminare alla vendita. Ma da oggi, con l'approvazione della nuova legge e la modifica apportata all'art. 560 c.p.c., le famiglie indebitate non dovranno più lasciare l'immobile sino alla pronuncia del decreto di trasferimento dello stesso.

Immobile deve essere abitato dal debitore

Tuttavia la condizione necessaria affinchè il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. trovi applicazione, è che l'immobile sia abitato dal debitore esecutato, nonché dalla sua famiglia. Questo è sicuramente un segno di civiltà e di aiuto per le famiglie che subiscono pressioni e prevaricazioni da parte delle banche.

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