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Banca finanzia un’impresa già in crisi: quando il credito può essere abusivo?

13 ore fa
Tempo di lettura: 10 min
concessione abusiva del credito

La banca ha continuato a finanziare un’impresa nonostante una situazione economica ormai gravemente compromessa. Dopo anni, quel credito viene richiesto dalla stessa banca oppure da una società che lo ha acquistato.

Quel debito deve essere sempre pagato?

Non necessariamente.

La questione è molto più complessa di quanto possa apparire. Una banca non commette un illecito semplicemente perché concede credito a un’impresa in difficoltà: finanziare un serio tentativo di risanamento può essere perfettamente legittimo.

Diversa può essere, però, la situazione quando il credito viene concesso o mantenuto nonostante un’insolvenza ormai evidente e senza concrete prospettive di risanamento, consentendo all’impresa di proseguire artificialmente l’attività e di aggravare il proprio dissesto.

Su questo delicato confine è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 25 agosto 2026, n. 24754, pronunciata proprio su una vicenda relativa a finanziamenti bancari e successiva cessione del credito.

La decisione contiene indicazioni molto rilevanti per imprese in crisi, procedure concorsuali e controversie relative a crediti bancari cedu

In sintesi

  • Non ogni finanziamento a un’impresa in difficoltà costituisce abusiva concessione del credito.

  • Può diventarlo quando il finanziatore concede o mantiene credito nonostante una situazione di crisi conclamata o insolvenza, senza ragionevoli prospettive di superamento.

  • Secondo Cass. n. 24754/2026, il giudice della verifica del passivo può accertare incidentalmente l’eventuale illiceità della condotta della banca.

  • L’accertamento può avvenire anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti.

  • In determinate condizioni possono essere discusse la validità del finanziamento e persino la restituzione delle somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c.; ma non si tratta di conseguenze automatiche.


  1. Cos’è l’abusiva concessione del credito

  2. Quando finanziare un’impresa in crisi diventa illecito

  3. Cosa ha deciso la Cassazione nel 2026

  4. Come si può provare la concessione abusiva

  5. Il finanziamento può essere dichiarato nullo?

  6. La banca può perdere il diritto alla restituzione?

  7. Cosa succede se il credito è stato ceduto

  8. Un esempio pratico

  9. Gli errori da evitare

  10. Quando rivolgersi a un avvocato

  11. FAQ


Cos’è l’abusiva concessione del credito?

Si parla di abusiva concessione del credito quando una banca concede o continua a concedere finanziamenti a un’impresa in situazione di grave difficoltà economico-finanziaria, senza concrete prospettive di superamento della crisi, contribuendo così alla prosecuzione dell’attività e all’aggravamento del dissesto. La valutazione deve essere effettuata caso per caso e soprattutto considerando ciò che era conoscibile nel momento in cui il credito fu concesso.

Questo è un punto essenziale: un’impresa in difficoltà può essere legittimamente finanziata.

La Cassazione lo aveva chiarito già con l’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021: non vi è concessione abusiva quando la banca abbia assunto un rischio non irragionevole nell’ambito di un tentativo credibile di risanamento, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. (EIUS)

Il problema nasce quando manca una ragionevole prospettiva di recupero e il nuovo credito serve, di fatto, soltanto a mantenere artificialmente in vita un’impresa ormai insolvente.

L’art. 5 del Testo Unico Bancario colloca la sana e prudente gestione tra le finalità fondamentali della vigilanza bancaria. (Brocardi.it)

La valutazione, quindi, non può essere compiuta con il senno di poi: occorre ricostruire la situazione esistente al momento dell’erogazione o del mantenimento del credito.

Quando un finanziamento a un’impresa in crisi può diventare abusivo?

Non basta dimostrare che l’impresa sia successivamente fallita o entrata in liquidazione giudiziale. Occorre verificare se, quando la banca concesse o mantenne il credito, esistessero già elementi seri che evidenziavano un dissesto e se mancassero concrete e ragionevoli prospettive di risanamento.

È proprio qui che la documentazione assume un ruolo decisivo.

Possono avere rilevanza, a seconda del caso, bilanci con perdite rilevanti, patrimonio netto negativo, ripetuti sconfinamenti, revoche degli affidamenti, esposizioni deteriorate, Centrale Rischi, mancato pagamento sistematico dei debiti, protesti, procedure esecutive, informazioni già disponibili alla banca e andamento complessivo dei rapporti finanziari.

La stessa vicenda decisa dalla Cassazione n. 24754/2026 è significativa. Il giudice delegato aveva valorizzato, tra l’altro, una situazione d'insolvenza ritenuta risalente almeno al 2009, sconfinamenti protratti e revoche degli affidamenti risultanti dalla Centrale Rischi.

Questo non significa che uno sconfinamento o una perdita di bilancio dimostrino automaticamente l’abuso. È il quadro complessivo che deve essere ricostruito.

Cosa ha deciso la Cassazione n. 24754 del 25 agosto 2026?

La Cassazione ha stabilito che, nella verifica del passivo e nell’opposizione allo stato passivo, il giudice può accertare incidentalmente l’eventuale illiceità della condotta della banca che ha erogato i finanziamenti. Non è necessario che la banca originaria sia parte di quel giudizio né che esista già una precedente sentenza definitiva che abbia accertato l’illecito.

Il caso riguardava AMCO, che aveva chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento Dieci in Liquidazione S.r.l. per circa 4,396 milioni di euro, quale cessionaria del credito di Veneto Banca.

Il Tribunale di Vicenza aveva ammesso il credito in chirografo ma aveva ritenuto di non poter accertare incidentalmente la condotta illecita della banca originaria, anche perché quest'ultima non era parte del giudizio.

La Cassazione ha giudicato questa impostazione giuridicamente errata.

Secondo la Corte, il giudice delegato e il Tribunale dispongono dei poteri istruttori e decisori necessari per stabilire se l’erogazione dei finanziamenti possa costituire un fatto illecito e quali conseguenze ne derivino sul credito fatto valere.

La decisione è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione: la Cassazione, quindi, non ha definitivamente dichiarato nullo quel finanziamento, ma ha imposto al giudice di merito di esaminare la questione che era stata erroneamente esclusa.

Questa precisazione è fondamentale per non attribuire alla pronuncia una portata maggiore di quella effettiva.

Come si dimostra che la banca ha concesso abusivamente credito?

La Cassazione n. 24754/2026 ammette che l’accertamento possa fondarsi anche su elementi indiziari, purché siano gravi, precisi e concordanti. Non è quindi indispensabile una precedente sentenza che abbia già accertato l’illecito della banca. Occorre però costruire un quadro probatorio serio e coerente.

È probabilmente uno degli aspetti più interessanti della nuova pronuncia.

Il Tribunale aveva attribuito agli elementi prodotti dalla curatela un valore soltanto indiziario e aveva considerato rilevante la mancanza di un titolo definitivo che accertasse l’abusiva concessione del credito.

La Cassazione ribalta il ragionamento: proprio gli indizi possono essere utilizzati, purché presentino i requisiti richiesti dall'ordinamento.

Per questo, nelle controversie bancarie di questo tipo, è essenziale ricostruire cronologicamente l'evoluzione della crisi e confrontarla con le decisioni assunte dalla banca.

Il finanziamento concesso abusivamente può essere nullo?

Può esserlo in determinate circostanze, ma la nullità non deriva automaticamente dal fatto che l’impresa fosse in crisi. Occorre accertare la concreta condotta del finanziatore e verificare se ricorrano i presupposti giuridici per collegare l’erogazione del credito alla violazione di norme imperative o a una condotta penalmente illecita.

Cass. n. 24754/2026 afferma che il giudice può verificare se l'erogazione integri un fatto illecito penale e se ne consegua la nullità dei contratti che ne siano espressione per violazione di norma imperativa.

Nel sistema oggi vigente va tenuto presente anche il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'art. 323 CCII contempla, tra le ipotesi di bancarotta semplice, le operazioni di grave imprudenza dirette a ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale e l'aggravamento del dissesto con grave colpa. (Portale Normativo)

Si tratta, però, di un terreno sul quale sono indispensabili prudenza e analisi del caso concreto.

La banca può addirittura perdere il diritto a riavere il denaro?

In casi particolarmente qualificati può entrare in gioco l’art. 2035 c.c., secondo il quale chi abbia eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto pagato. L’irripetibilità non è però la conseguenza automatica di qualsiasi finanziamento imprudente o concesso a un’impresa in difficoltà.

Ed è probabilmente questo il profilo economicamente più rilevante.

L'art. 2035 c.c. prevede la cosiddetta soluti retentio: in presenza dei suoi rigorosi presupposti, chi ha eseguito la prestazione non può pretenderne la restituzione. (Brocardi.it)

La giurisprudenza recente ha esteso la nozione di contrarietà al buon costume oltre il tradizionale ambito della morale individuale, collegandola anche alle regole fondamentali di correttezza delle relazioni economiche. In particolare, Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134 ha affrontato proprio il rapporto fra finanziamento a un'impresa in stato di decozione e art. 2035 c.c. (Unijuris)

Anche Cass. n. 24754/2026 afferma espressamente che il giudice deve verificare se l'erogazione possa costituire una prestazione eseguita, ai fini dell'art. 2035 c.c., in offesa al buon costume.

La distinzione è quindi essenziale:

finanziamento rischioso ≠ automaticamente finanziamento abusivo ≠ automaticamente finanziamento irripetibile.

Sono passaggi giuridici diversi, ciascuno dei quali richiede specifici presupposti e prova.

Se la banca ha ceduto il credito a una SPV o a un altro soggetto cambia qualcosa?

La cessione del credito non rende automaticamente irrilevanti i problemi relativi al rapporto originario. Cass. n. 24754/2026 considera espressamente la posizione del cessionario e afferma che il giudice può verificare gli eventuali vizi del titolo costitutivo del credito ceduto.

È un aspetto particolarmente importante nel mercato degli NPL.

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, infatti, non agiva direttamente la banca che aveva erogato il finanziamento: il credito era stato ceduto ad AMCO.

La Corte ha comunque affermato che l'accertamento può riguardare anche il credito fatto valere dal cessionario, tenendo conto degli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo.

Per chi riceve una richiesta da una società cessionaria, quindi, il fatto che il credito sia stato trasferito non significa, di per sé, che non possa più essere esaminato il rapporto bancario da cui esso deriva.

Un esempio: l’impresa che continua a essere finanziata nonostante il dissesto

Immaginiamo una società che da tempo presenti perdite significative, sconfinamenti sistematici, revoche di affidamenti e un indebitamento crescente.

La banca conosce l'andamento dei conti e dispone della documentazione economico-finanziaria dell'impresa. Nonostante ciò, concede nuovi finanziamenti.

Dopo la nuova finanza l’impresa non recupera equilibrio, continua l'attività per altri due anni e accumula ulteriori debiti verso fornitori, dipendenti ed Erario, fino alla liquidazione giudiziale.

Non sarebbe corretto concludere automaticamente che la banca abbia concesso abusivamente credito.

Bisognerebbe prima chiedersi: al momento dei finanziamenti esisteva un piano di risanamento credibile? Quali informazioni aveva la banca? Le prospettive di recupero erano ragionevoli? Il nuovo credito aveva una concreta funzione di risanamento oppure ha semplicemente ritardato l'emersione dell'insolvenza aggravando il dissesto?

È questa ricostruzione ex ante, documentale e cronologica, a poter fare la differenza.

ERRORI DA EVITARE

Gli errori più frequenti sono ritenere che ogni finanziamento a un'impresa poi fallita sia abusivo; concentrarsi soltanto sul contratto senza ricostruire la situazione economica esistente alla data dell'erogazione; confondere la responsabilità risarcitoria della banca con la nullità del contratto e con l'eventuale irripetibilità delle somme; oppure ritenere che la cessione del credito a una SPV elimini automaticamente ogni contestazione relativa al rapporto originario.

Soprattutto, non basta affermare che “la banca sapeva”. Occorre individuare quali informazioni erano disponibili, quando lo erano e perché avrebbero dovuto rendere evidente l'assenza di ragionevoli prospettive di risanamento.

QUANDO RIVOLGERSI A UN AVVOCATO

Quando è opportuno far esaminare il finanziamento?

Un approfondimento può essere opportuno quando un'impresa ha ricevuto nuova finanza in una fase di crisi già avanzata e oggi la banca o un cessionario pretende il pagamento del credito, oppure quando occorre verificare se il finanziamento abbia contribuito all'aggravamento del dissesto. L'esame deve partire dai documenti, non da conclusioni formulate in astratto.

In particolare, può essere utile ricostruire i contratti di finanziamento e le successive modifiche, gli estratti conto, i bilanci, la Centrale Rischi, gli affidamenti e le revoche, la corrispondenza con la banca, gli eventuali piani di risanamento e la cronologia dell'indebitamento.

È il confronto tra questi elementi e le date delle decisioni creditizie a consentire una prima valutazione attendibile.

FAQ

Una banca può finanziare un’impresa in crisi?

Sì. Finanziare un'impresa in difficoltà non è di per sé illecito. La concessione può essere legittima quando, valutata la situazione al momento dell'erogazione, esistono ragionevoli prospettive di risanamento e la banca assume un rischio non irragionevole. (EIUS)

Quando il credito bancario diventa abusivo?

Può configurarsi una concessione abusiva quando la banca concede o mantiene credito, con dolo o colpa, a un'impresa in grave difficoltà e senza concrete prospettive di superamento della crisi, contribuendo all'aggravamento del dissesto. La valutazione deve essere effettuata sul caso concreto.

Se l’impresa fallisce, significa che il finanziamento era abusivo?

No. Il successivo fallimento o la liquidazione giudiziale non dimostrano automaticamente che la banca abbia agito abusivamente. Occorre valutare la situazione e le informazioni disponibili quando il credito fu concesso.

Come si prova l’abusiva concessione del credito?

La prova può derivare da documenti e, secondo Cass. n. 24754/2026, anche da indizi purché siano gravi, precisi e concordanti. Bilanci, Centrale Rischi, andamento degli affidamenti e situazione finanziaria possono assumere rilievo nell'analisi complessiva.

Un finanziamento abusivo è sempre nullo?

No. La nullità non è automatica. Occorre verificare la natura della condotta, le norme eventualmente violate e il collegamento tra l'illecito e il contratto. Cass. n. 24754/2026 riconosce al giudice il potere di effettuare questo accertamento, ma non stabilisce che ogni credito abusivo sia automaticamente nullo.

La banca può perdere il diritto alla restituzione del finanziamento?

In casi specifici può essere applicabile l'art. 2035 c.c., con conseguente irripetibilità della prestazione, ma occorrono i relativi presupposti. La semplice imprudenza nell'erogazione del credito non consente automaticamente di cancellare il debito. (Brocardi.it)

Se il credito viene ceduto a una SPV posso ancora contestare il rapporto originario?

La cessione non elimina automaticamente i vizi che riguardano il titolo da cui nasce il credito. Cass. n. 24754/2026 ha esaminato proprio una domanda proposta da un cessionario e ha riconosciuto la possibilità di verificare gli eventuali vizi del titolo costitutivo del credito.

È necessaria una sentenza penale contro i funzionari della banca?

No, secondo Cass. n. 24754/2026, nella verifica del passivo l'eventuale illiceità della condotta può essere accertata incidentalmente dal giudice; non è indispensabile che esista già un precedente titolo definitivo.

CONCLUSIONI

L'ordinanza n. 24754/2026 segna un passaggio significativo nella giurisprudenza sull'abusiva concessione del credito.

Il punto non è stabilire che ogni banca che abbia finanziato un'impresa successivamente insolvente abbia agito illecitamente. Al contrario, la Cassazione continua a richiedere un accertamento concreto.

La novità particolarmente rilevante è un'altra: l'eventuale abuso non può essere ignorato nella verifica del credito solo perché manca una precedente sentenza o perché la banca originaria non partecipa al giudizio.

Il giudice può esaminare gli elementi disponibili, anche indiziari, e verificare quali conseguenze producano sul titolo e sul diritto alla restituzione.

Per questo, nei casi dubbi, la vera domanda non è soltanto “quanto pretende oggi la banca?”, ma anche “in quale situazione si trovava l'impresa quando quel credito venne concesso e cosa poteva conoscere allora il finanziatore?”

CHIEDI UNA CONSULENZA

Se un finanziamento è stato concesso o mantenuto quando l'impresa si trovava già in una situazione di grave difficoltà, prima di contestare il credito è opportuno ricostruire con precisione la sequenza degli affidamenti, la situazione finanziaria dell'impresa e le informazioni di cui la banca poteva disporre.

Avv. Umberto Giovannoni



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