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Consulta: valide le notifiche via pec dopo le 21







Il giudice delle leggi con la pronuncia d'incostituzionalità dell'art 16 septies d.l. n. 179/2012 dichiara valida la notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00. La notifica telematica infatti ricorda la Corte non tiene conto dell'orario degli uffici interviene in materia di notifiche via Pec, chiarendo che, in ragione della scindibilità degli effetti della notifica, se essa viene effettuata a mezzo pec dopo le ore 21.00 è da considerarsi valida. Imporre un limite orario stringente al notificante infatti risulterebbe lesivo per il suo diritto di difesa, non potendo costui approfittare di tutto il tempo utile previsto per provvedere a tale incombenza di rito.

Indice:

  1. L'art. 16 septies DL n. 179/2012 è incostituzionale

  2. Gli effetti della notifica sono diversi per notificante e destinatario

  3. La notifica telematica non tiene conto dell'orario di apertura degli uffici

  4. La notifica a mezzo PEC è valida anche se effettuata dopo le 21

L'art. 16 septies DL n. 179/2012 è incostituzionale


Nel giudizio civile davanti alla Corte d'Appello di Milano, la società appellata eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto notificata a mezzo PEC l'ultimo giorno utile per tale incombenza di rito. Il messaggio riporta infatti come orario di invio alla società le 21:04, la ricevuta di accettazione le 21:05:29, quella di consegna le 21:05:32. Poiché la notifica è avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, di fatto si è perfezionata alle 7 di quello successivo. Da qui la tardività dell'impugnazione.

La Corte d'Appello però, sul punto, solleva questione di legittimità costituzionale. L'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, contenente la disciplina sul tempo delle notificazioni con modalità telematiche violerebbe infatti gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo."

Gli effetti della notifica sono diversi per notificante e destinatario


La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2019 (sotto allegata) dichiara fondata la questione d' incostituzionalità sollevata dalla Corte d'Appello milanese in relazione all'art 16 septies del d.l. n. 179/2012. Nel momento in cui infatti l'art. 16 septies ha previsto di differire il perfezionamento della notifica alle 7 del giorno successivo a quello dell'invio telematico, lo ha fatto nell'ottica di salvaguardare il riposo del destinatario della stessa, nell'intervallo orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 24.00. Regola che, se vale per il destinatario della notifica, non riguarda invece il notificante. Imporre a chi deve notificare un atto un limite orario equivale a privarlo della possibilità di adempiere a tale incombenza rituale per poter organizzare la propria difesa. Costui "infatti, trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (ex art. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 [recte: 155] c.p.c. fa riferimento a "giorni") che dovrebbe essergli riconosciuto per intero."

La notifica telematica non tiene conto dell'orario di apertura degli uffici


La Consulta rileva come "La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.

Il sistema di notifica telematico infatti, a differenza di quello tradizionale, si caratterizza per celerità ed efficacia. (…) Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l n. 90 del 2014, ha previsto che il "deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile."


Per tutte le ragioni sovraesposte, la Consulta dichiara quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta."

Leggi anche Processo civile telematico: orario notifiche via pec e limite delle ore 21

Corte Costituzionale sentenza n. 75-2019

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