Documenti bancari: richiesta articolo 119 TUB e tutela in giudizio

Aggiornamento: 24 ott
Aggiornamento: 24 ottobre 2026.
Il cliente ha diritto di ottenere documentazione bancaria secondo le disposizioni del Testo unico bancario. Una richiesta precisa aiuta a ricostruire il rapporto e a valutare eventuali contestazioni su interessi, commissioni o pagamenti.
Chi può chiedere e quali documenti
L’articolo 119, comma 4, tutela anche chi succede al cliente o subentra nell’amministrazione dei suoi beni. Per le singole operazioni il riferimento è alla documentazione degli ultimi dieci anni. Identità, qualità e poteri del richiedente devono essere comprovati.
La consegna del contratto e le comunicazioni periodiche hanno anche una disciplina propria. Il limite riferito alle singole operazioni non va trasformato, senza ulteriori verifiche, in una regola identica per ogni documento o obbligo di conservazione.
Novanta giorni e costi
La consegna deve avvenire entro un termine congruo e comunque non oltre novanta giorni. Possono essere addebitati i costi di produzione secondo la legge: la richiesta non autorizza costi arbitrari o privi di collegamento con l’attività documentale.
Come formulare l’istanza
Indica rapporto, numero disponibile, periodo e categorie documentali. Per gli eredi allega quanto necessario a dimostrare il titolo e a identificare il rapporto. Conserva testo, allegati e prova della ricezione, oltre alle risposte e alle eventuali richieste di integrazione.
Se la causa è già iniziata
Il diritto sostanziale alla documentazione e l’ordine giudiziale di esibizione dell’articolo 210 sono strumenti distinti. La possibilità di chiedere documenti durante il giudizio non rende irrilevanti gli oneri di allegazione, le preclusioni e i requisiti dell’esibizione.
La giurisprudenza ha esaminato nel tempo questo rapporto: non è prudente confidare in un ordine del giudice per supplire a ogni inerzia. La richiesta preventiva consente anche di documentare un eventuale mancato adempimento.
Contestazioni contabili
I documenti vanno poi esaminati insieme al contratto e alla domanda che si intende proporre. Estratti parziali o conteggi generici possono lasciare irrisolte questioni di prova. La sola richiesta ex articolo 119 non equivale necessariamente a un atto interruttivo di tutte le pretese restitutorie.
Fonti e approfondimenti
Assistenza dello Studio
Lo Studio Legale Giovannoni & Bettella esamina la documentazione e valuta i presupposti e i termini delle iniziative utili nel caso concreto. Puoi contattarci tramite il modulo dello Studio o telefonare allo 049 725117.























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