Usura nel mutuo: mora, penali e limiti dei conteggi

Aggiornamento: 24 ott
Aggiornamento: 24 ottobre 2026.
Quadro aggiornato al 2026
Il precedente di Bari non consente una sommatoria indiscriminata di tasso ordinario, mora e penale di estinzione anticipata. Occorre verificare funzione, applicabilità e scenario delle singole voci e confrontare valori omogenei con la soglia pertinente. Le Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno precisato il controllo della mora e i suoi effetti: una proiezione puramente ipotetica non basta da sola.
Contributo originario e precedenti
Il testo che segue conserva il contributo pubblicato in precedenza. Gli orientamenti e i riferimenti temporali vanno letti alla luce delle precisazioni aggiornate riportate sopra.
Con la sentenza n. 7113/2016 del 08.11.2018 il Tribunale di Bari si discosta dalle risultanze della CTU sul contratto di mutuo, che applica la metodologia di calcolo della Banca d'Italia, e giudica superiore al tasso soglia il tasso di interesse applicato dalla banca, sommando oltre a tutte le spese contrattuali accessorie anche il tasso moratorio e la penale per l'estinzione anticipata, ritenendo irrilevante ai fini dell'usura l'effettiva morosità del mutuatario e l'effettiva richiesta di estinzione anticipata.
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