google-site-verification=fW9ic3r_naxgruDksv5S6Ug4tN6LSm6wUy51njmsY0M Le Banche tremano, anche il tasso di mora determina l'usura
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Le Banche tremano, anche il tasso di mora del mutuo determina il tasso di usura





La Corte di Cassazione Sezione 6 con ordinanza Numero 23192 Anno 2017, pubblicata il 04/10/2017, ha stabilito che il mutuo che supera il tasso di usura diventa gratuito, ovvero, va restituito solo l'importo capitale.

La Corte ha stabilito che per il computo del tasso di usura, gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora vanno sommati e a prescindere dal fatto che il mutuatario sia incorso o meno nella mora.

La sentenza del Giudice di merito che affermava invece che il tasso di mora non andava sommato per il computo del tasso soglia è stata definitivamente cassata.

Si allega il testo dell'ordinanza.

Commento

La Cassazione chiude la partita: mutuo gratuito se la mora pattuita è superiore al TSU

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23192/2017, rigetta per manifesta infondatezza il ricorso dell'Istituto di credito che si doleva della sentenza di merito con la quale era stata ammessa al passivo fallimentare per la sola sorte capitale in relazione ad un credito derivante da un contratto di finanziamento nel quale il saggio dei soli interessi di mora era stato ab origine pattuito in misura superiore al T.S.U.

di Luigi Dentis - Avvocato in Torino e Vice Procuratore Onorario presso la procura della Repubblica di Cuneo


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

(sull'applicabilità dell'art. 644 c.p. agli interessi moratori)

Cass. Civ. 17 novembre 2000, n. 14899

Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29

Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324

Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350

Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5598

(sulle sorti del contratto caratterizzato da interessi di mora superiori al TSU)

Corte d’Appello di Roma, 7 luglio 2016; Tribunale di Como 13.7.2017

Difformi

(sulle sorti del contratto caratterizzato da interessi di mora superiori al TSU)

Trib. Chieti 22 aprile 2015; Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; Trib. Taranto 17 ottobre 2014; Trib. Napoli 15 settembre 2014; Trib. Milano 28 gennaio 2014, 22 maggio 2014 e 8 marzo 2016; Trib. Chieti 23 aprile 2015; Trib. Venezia 15 ottobre 2014; Trib. Bologna 24 febbraio 2016; Trib. Padova 27 aprile 2016; Trib. Napoli 20 giugno 2016

Vedi anche

Cass. Civ., 05 Aprile 2017, n. 8806


Il provvedimento in esame è tanto stringato quanto denso di significati e di precipitati applicativi da imporre una lettura molto prudente.

Tuttavia, al netto di quanto precede, sembra che con questa ordinanza la Suprema Corte abbia inteso chiudere la partita relativa all'ambito applicativo dell'art. 1815 c.c. nelle fattispecie nelle quali il contratto di mutuo prevede un saggio degli interessi di mora superiore al T.S.U.

Il testo dell'ordinanza è particolarmente laconico e pertanto, per comprenderne appieno la portata, è necessario chiarire i termini del thema decidendum.

Il caso di specie

La fattispecie concreta a monte del provvedimento della Suprema Corte è estremamente lineare e vede contrapposto l'Istituto di Credito Alfa e il Fallimento della Società Beta.

La Banca si era insinuata al passivo facendo valere il suo credito derivante da un contratto di finanziamento.

Tuttavia il regolamento contrattuale prevedeva un saggio degli interessi di mora superiore al T.S.U.

Il Giudice Delegato, prima, e il Tribunale, poi, avevano quindi ammesso al passivo Alfa per la sola sorte capitale osservando che in presenza di una pattuizione di interessi di mora usurari il contratto di mutuo doveva ritenersi gratuito con la conseguenza che Alfa non aveva diritto a pretendere nulla in punto interessi, neppure corrispettivi.

Secondo il Giudice a quo, infatti, si verteva in una ipotesi di usura originaria (c. usura pattizia) e non di usura sopravvenuta come aveva invece sostenuto l'Istituto di Credito.

La Banca aveva quindi interposto ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere che:

a) al fine di valutare il superamento del T.S.U. si dovesse considerare il tasso così come pattuito nel contratto e quindi fare riferimento al momento genetico del rapporto

b) la dichiarazione di nullità della clausola comportasse la gratuità del muto nel suo complesso (travolgendo così anche gli interessi corrispettivi invece rispettosi del tasso soglia).

La questione giuridica e il dibattito giurisprudenziale.

I due assunti sui quali si fonda il ricorso dell'Istituto di credito rimandano alla questione giuridica fondamentale che tiene occupata gli opratori del diritto da anni: la pronuncia di usurarietà del tasso di mora è condizionata dall'avvenuto addebito degli interessi moratori? Ed in caso di risposta positiva, la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. deve essere estesa anche agli interessi corrispettivi?

In merito la Giurisprudenza è divisa.

Va detto che l'orientamento maggioritario offre una risposta decisamente negativa ad entrambi i quesiti (cfr. in questo senso tra i molti: Trib. Chieti 22 aprile 2015; Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015; Trib. Taranto 17 ottobre 2014; Trib. Napoli 15 settembre 2014; Trib. Milano 28 gennaio 2014, 22 maggio 2014 e 8 marzo 2016; Trib. Chieti 23 aprile 2015; Trib. Venezia 15 ottobre 2014; Trib. Bologna 24 febbraio 2016; Trib. Padova 27 aprile 2016; Trib. Napoli 20 giugno 2016).

Tale posizione si fonda sull'assunto per il quale gli interessi corrispettivi e quelli moratori rimanderebbero a due paradigmi contrattuali distinti e alternativi dei quali uno, fisiologico, e l'altro, patologico che verrebbe ad essere attuato solo nell'ipotesi in cui il debitore si sottragga volontariamente alla restituzione del capitale.

Addirittura vi è chi predica l'ontologica incompatibilità tra l'impianto della disciplina di contrasto all'usura e gli interessi di mora attesa la loro natura non remunerativa.

Altri ancora, attestandosi su una posizione intermedia, pur ammettendo che gli interessi di mora sia in se rilevante ai fini del vaglio di usurarietà, ritengono che a tali fini sia necessario raffrontare il tasso convenuto con un T.S.U. maggiorato del 2,1%, facendo riferimento ad una risalente rilevazione dei tassi medi di mora effettuata una tantum dalla Banca d'Italia a soli fini statistici.

Per contro l'orientamento, sino ad oggi minoritario, predica l'irrilevanza del momento (e dello stesso an) dell'addebito concreto degli interessi di mora e la conseguente integrale gratuità del contratto di mutuo.

A tale approdo si è giunti in ossequio al dato letterale dell'art. 644 c.p. (che sanziona anche la sola pattuizione di un corrispettivo usurario) letto in combinato disposto con l'art. 1 del D.L. 29.12.2000, n. 394(convertito in L. 28.2.2001, n. 24) che ha chiarito che si intendono usurari gli interessi, a qualunque titolo convenuti, superiori al T.S.U. al momento in cui sono promessi.

Ed in tal caso si è ritenuto che la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. comporti non solo la non debenza degli interessi di mora ma la radicale gratuità del finanziamento con la conseguente possibilità per l'Istituto di credito di pretendere unicamente la restituzione del capitale (vedi tra gli altri in particolare: Corte d’Appello di Roma, 7 luglio 2016 e Tribunale di Como 13.7.2017).

La posizione della Suprema Corte

Sino ad oggi, in assenza di precedenti di legittimità, il contrasto di cui si è dato sommariamente cenno ha continuato a proliferare ed il contenzioso di merito, conseguentemente, si è fatto sempre più incerto autorizzando gli interpreti a letture estreme e, talvolta, del tutto criticabili del disposto normativo.

Questa situazione sembra destinata a comporsi a seguito dell'ordinanza in commento con la quale la Suprema Corte ha bocciato il ricorso della Banca Alfa con una formula del tutto inattesa.

Volendo rimanere aderenti al testo, infatti, secondo la Cassazione la tesi secondo la quale l'usurarietà degli interessi di mora, oltre a non riguardare gli interessi corrispettivi, potrebbe essere pronunciata solo in relazione al momento in cui tali somme fossero eventualmente state pagate, è una tesi manifestamente infondata.

In claris non fit interpretatio, verrebbe da dire, e vi è più di un motivo per concordare con la soluzione offerta dalla Suprema Corte.

In primo luogo occorre sempre tenere presente che il principio per il quale gli interessi di mora sono assoggettati (per espressa disposizione di legge) al rispetto del T.S.U. è ormai tetragono (Cass. Civ. 17 novembre 2000, n. 14899; Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5598) quantomeno in sede di legittimità.

Ed in effetti non si comprende quale diversa lettura dare al disposto dell'art. 1 del D.L. 394/2000 laddove stabilisce che “... i intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo...” a meno di non volere relegare l'espressione “a qualunque titolo” nell'ambito dell'assenza di significato.

Con il provvedimento in commento, peraltro, la Cassazione (con poche significative parole) dipinge i tratti essenziali del fenomeno usurario precisando che “...il legislatore... ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore...”.

Se così è l'usura, in quanto fenomeno prima di tutto oggettivo e quindi statico, si manifesta primariamente nella pattuizione di un corrispettivo superiore al consentito.

Si tratta peraltro di considerazioni del tutto congruenti con la natura di reato contratto riconosciuta (pacificamente) in dottrina al delitto di cui all'art. 644 c.p.

Il riferimento alla corresponsione diviene quindi un requisito sussidiario e certamente non dirimente in ordine all'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.

Ed in quanto fenomeno oggettivo che coinvolge cumulativamente gli interessi moratori e corrispettivi tale sanzione non può che travolgere la debenza di entrambi (o, per meglio dire, di tutti i costi che vanno a comporre il T.E.G.).

Si è a lungo invocato, da parte di tutti, un intervento chiarificatore in una materia tanto convulsa, da alcune parti facendo leva su una supposta non chiarezza del disposto normativo.

La risposta della Suprema Corte è arrivata ed è tanto laconica quanto tranciante: la disciplina di legge è chiara e, inserendosi in un contesto che impone sanzioni draconiane, non consente una lettura del testo tale da depotenziarne la funzione general preventiva.

Secondo gli ermellini, in definitiva, la tesi per la quale l'accertamento dell'usurarietà del tasso imporrebbe di tenere conto del momento nel quale l'interesse di mora viene addebitato sarebbe priva di sostanza.

E la medesima sorte tocca al teorema per i quale l'usurarietà del solo tasso di mora non comporterebbe l'integrale gratuità del mutuo.

Ed è proprio la formula utilizzata per rigettare il ricorso dell'Istituto di credito (rigetto per manifesta infondatezza nell'ambito del c.d. filtro) a lasciare intendere che non ci si trovi dinnanzi ad un precedente destinato a rimanere isolato e tantomeno emesso con leggerezza.

Anzi, la pur scarna motivazione lascia intendere che la Cassazione ritenga che tale approdo costituisca il naturale e necessario precipitato di principi reiteratamente espressi in tema interessi moratori.

Non resta quindi che attendere per verificare se la Giurisprudenza di merito assorbirà questi principi adeguandosi oppure se ci si troverà di fronte ad una crisi di rigetto.

Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23192

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